CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 40099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atti separati, il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con la quale, in data 20 aprile 2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pescara ha applicato nei confronti del Tusha e di [OSCURATO:PERSONA] la pena richiesta delle parti ex art. 444 cod.proc.pen. in relazione a delitti p. e p. dall'art. 73, d.P.R. 309/1990. 2. Il ricorso del Procuratore generale consta di un unico motivo, teso a contestare vizio di motivazione della sentenza impugnata sia in relazione alla determinazione della pena nei confronti dei due imputati, sia in relazione all'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantità, sia infine in relazione all'omessa applicazione della misura di sicurezza facoltativa dell'espulsione dal territorio dello Stato, di cui all'art. 235 cod. pen.. Anche il ricorso del Tusha consta di un unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all'asserita carenza di elementi per l'applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen., nonché in ordine alla misura della pena. 3. I ricorsi sono entrambi inammissibili per essere stati presentati avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge. Ed invero, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (entrata in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017), che ha modificato l'art. 448, cod.proc.pen. inserendovi il comma 2-bis, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere presentato solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: evenienze che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie. Certamente non rientra tra le ipotesi in cui é ammesso il ricorso in base all'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la presunta carenza di motivazione circa l'insussistenza di ragioni di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., oggetto del secondo motivo di ricorso. Ma analoghe considerazioni valgono per la lagnanza in punto di misura del trattamento sanzionatorio, così come in ordine all'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990. Del pari non é consentita la doglianza del Procuratore generale in ordine alla mancata applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dei prevenuti dal territorio dello Stato: si rammenta, infatti, che la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza non é ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., salvo si tratti di misura obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, essendo in tal caso esperibile il ricorso per cassazione ai sensi della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348); dunque nella specie non é suscettibile di ricorso per cassazione la mancata applicazione dell'espulsione, che come noto costituisce misura di sicurezza facoltativa. Pertanto nella specie ambedue i ricorsi sono stati proposti al di fuori dei casi consentiti e sono, dunque, inammissibili. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso del Tusha consegue la condanna del predetto ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il Tusha va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così