CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 maggio 2022
Cassazione n. 13809/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3523/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Cagliari, al viale Sant’Ignazio nn. 34-38, in persona del legale rappresentante dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Nomentana n. 78, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dei curatori dott.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Cagliari, alla via Dante n. 69. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cronol. 30/2018, della [OSCURATO:PERSONA] CAGLIARIdepositata in data 14/12/2018;F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2022Data pubblicazione 02/05/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 9 aprile 2008, il Tribunale di Cagliari ammise alla procedura di concordato preventivo la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Successivamente, in esito alla segnalazione del 16 luglio 2008 dei commissari giudiziali, secondo i quali la società aveva compiuto, prima dell'ammissione alla procedura, atti di frode ed erano venute a mancare le condizioni per l'ammissibilità del concordato, il medesimo tribunale, dopo alcune udienze svoltesi anche alla presenza di creditori, alcuni dei quali avevano insistito per l'accoglimento delle loro istanze di fallimento, ed alla presentazione, da parte della debitrice, di atti di integrazione e modificazione dell'originaria proposta, con separati provvedimenti entrambi datati 13 marzo 2009, revocò l'ammissione al concordato e dichiarò il fallimento della società. 1.1. Il reclamo della fallita avverso la pronuncia del suo fallimento fu respinto dalla Corte d'appello di Cagliari, ma questa Suprema Corte, con sentenza n. 13817 del 2011, cassò tale decisione e rinviò la causa alla menzionata corte di appello, la quale, con sentenza n. 7 del 2016, revocò il suddetto fallimento nonché il decreto di revoca dell’ammissione alla procedura concordataria. 1.2. Con decreto del 12 ottobre 2016, il Tribunale di Cagliari dispose la rimessione della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella stessa fase della procedura concordataria interrottasi in forza del provvedimento di revoca del marzo 2009 ed il successivo 4 novembre 2016 il Pubblico Ministero chiese il fallimento della citata società facendo proprie le conclusioni dei commissari giudiziali della precedente procedura. 1.3. Con decreto del 15 dicembre 2016, lo stesso tribunale revocò l’ammissione alla procedura di concordato e con ulteriore provvedimento, dopo aver disposto il sequestro conservativo dei beni ricadenti nel patrimonio della società debitrice, fissò l’udienza prefallimentare per il giorno 19 gennaio 2017, poi differita, a causa di un difetto di notifica, al 16 febbraio successivo. 1.4. Il 15 febbraio 2017, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentò un ricorso ex art.161, comma 6, l.fall., ottenendo dall’adito tribunale il corrispondente termine di sessanta giorni, poi prorogato per altri sessanta, per il deposito della proposta e del piano concordatario, di tipo esclusivamente liquidatorio.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 1.4.1. Con decreto del 25 ottobre 2017, il tribunale effettuò numerosi rilievi sulla proposta concordataria e fissò l’udienza ex art. 162, comma 1, l.fall. per il 16 novembre 2017, in occasione della quale la società debitrice depositò una memoria recante alcune modifiche al piano concordatario con allegata una sintetica nota dell’attestatore. 1.4.2. Il 7 febbraio 2018, il tribunale cagliaritano pronunciò la sentenza n. 14 del 2018, con cui ritenne la inammissibilità e, comunque, la non fattibilità del piano medesimo, e dichiarò il fallimento della indicata società. 2. Con sentenza del 14 dicembre 2018, n. 30, resa nel contraddittorio con il fallimento e la locale Procura Generale della Repubblica, la Corte di appello di Cagliari ha respinto il reclamo promosso dalla menzionata società, ex art. 18 l.fall., contro le suddette statuizioni. In sintesi e per quanto qui ancora di rilievo, quella corte: i) ha ritenuto condivisibile «l’affermazione del tribunale laddove ha ravvisato un disallineamento tra la proposta della società e l’attestazione del professionista, il quale, lungi dall’apportare alla proposta modifiche di contenuta entità, ha mosso significative censure alla stessa, pervenendo, pertanto, ad attestare un qualcosa di diverso dalla proposta della società». Sicché, dopo aver descritto tale “disallineamento”, ha precisato che «prima di valutare se, come sostenuto dalla reclamante, la relazione integrativa abbia realizzato i requisiti previsti per il piano concordatario, occorre stabilire se già in origine, da un raffronto tra la proposta della società e l’attestazione del professionista, non vi sia, come in sostanza rilevato dalla sentenza impugnata, una inammissibilità del piano presentato dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perché, in realtà, non attestato, avendo, di fatto, il professionista certificato la incapacità del piano così come formulato di sorreggere la proposta formulata ai creditori»; ii) ha rimarcato che la reclamante, «sorvolando su tale aspetto della decisione impugnata», ha concentrato la propria doglianza «sulla successiva conformazione a tutte le censure ed i rilievi sollevati dallo stesso attestatore e, quindi, dal tribunale con il citato decreto del 25 ottobre 2017, conformazione che - tra l’altro - […], non è stata invece, totale, avendo la società introdotto elementi nuovi non citati nel piano»; iii) ha evidenziato come la relazione integrativa depositata dalla società debitrice il 25 novembre 2017 «sia del tutto priva di attestazione». Infatti, richiamato il tenore letterale dell’art. 161, comma 2, l.fall., ha precisato che, «nel caso di specie, nessuna attestazione ha accompagnato la relazione integrativa, e modificativa sotto diversi aspetti, del piano e della proposta di concordato originari. Le modifiche apportate dalla relazione integrativa, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 se, in parte, si limitano ad adeguare la proposta ai rilievi formulati dall’attestatore e Data pubblicazione 02/05/2022 dal tribunale, d’altro canto introducono variazioni sostanziali del piano, prive di alcuna attestazione, che esulano dal mero adeguamento alle integrazioni richieste. […]. Pertanto, il piano concordatario, così come riformulato con modifiche sostanziali, dalla società reclamante, non è attestato, con la conseguenza che non possono ritenersi veridici i dati relativi all’attivo ed al passivo, venendo meno l’informazione oggettiva ed imparziale sulla veridicità dei dati contabili esposti che rappresenta la precipua finalità del piano, assieme alla possibilità di valutazione per i creditori della fattibilità concreta dello stesso»; iv) ha provveduto, poi, ad un analitico esame degli aspetti della proposta e del piano, nonché delle loro successive integrazioni/modificazioni, investiti dai motivi di reclamo, giungendo ad escludere, diversamente da quanto invocato dalla reclamante, la possibilità di soddisfacimento dei creditori chirografari almeno in ragione del 20%, come, invece, imposto dall’art. 160, ultimo comma, l.fall. - introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015 - applicabile ratione temporis; v) ha dato atto che nessuno specifico motivo di impugnazione è stato mosso alla pronuncia di fallimento della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; vi) ha puntualizzato, infine, che non assumono «alcun rilievo le osservazioni svolte dalla reclamante nelle note autorizzate, le quali - a parte la riproposizione di questioni già trattate - vertono essenzialmente sulle doglianze relative ai danni che avrebbe causato alla società lo svolgimento della procedura fallimentare poi oggetto di revoca. Tali osservazioni, comprese quelle relative a meramente preannunciate azioni risarcitorie, non trovano spazio nel procedimento oggetto del presente giudizio, nel quale, ovviamente, la proposta di concordato non poteva che essere formulata sulla base della situazione patrimoniale attuale della società, perché destinata al soddisfacimento del ceto creditorio secondo i crediti valutati al momento della presentazione dell’istanza concordataria». 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a quindici motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, corredato da analoga memoria, il fallimento della menzionata società. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 L. Fall., con riferimento all'attestazione del professionista per omessa valutazione di elementi decisivi per il F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 giudizio (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)», censurandosi le argomentazioni esposte dalla corte distrettuale a supporto della sua conclusione circa il ravvisato “disallineamento” tra la proposta della società e l’attestazione del professionista; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 L. Fall, con riferimento all'attestazione del professionista per travisamento del giudizio dell'attestatore sulla fattibilità del piano (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si assume che «al professionista è demandato il compito di attestare sia la veridicità dei dati aziendali riportati nella proposta e nel piano di concordato, sia la fattibilità o attuabilità del piano medesimo. Nell’espletamento del suo incarico, l’Attestatore ben può trovarsi a riscontrare l’esistenza di alcune inesattezze e, ciononostante, può attestare la veridicità complessiva del sistema dei dati. Ciò che rileva, in tale eventualità, è che egli esponga puntualmente il risultato di tali riscontri nella propria Relazione, in modo da evidenziare quali effetti essi determinino nel generale assetto del Piano, offrendo un’adeguata motivazione circa la conferma, o meno, dei valori nominali espressi nella documentazione prodotta dall’impresa e garantendo, al contempo, un’adeguata informazione ai creditori. […]. Per quanto sopra - considerato che alla società proponente è espressamente riconosciuta la possibilità di apportare modifiche al Piano in adeguamento alle osservazioni formulate dall’Attestatore (come è avvenuto nel caso di specie) - deve concludersi che la presenza nella Relazione di attestazione di rilievi sul piano non possa ritenersi, di per sé, tale da compromettere la validità della Relazione stessa, né la fattibilità del piano»; III) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 L. Fall., per la pretesa mancanza di attestazione delle modifiche al piano - Omesso esame riguardo ad un punto emergente dalla sentenza, vale a dire il preteso carattere "sostanziale'" delle modifiche apportate alla proposta (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)». Si ascrive alla corte distrettuale di aver considerato alla stregua di modifiche della proposta e del piano, come tali necessitanti di attestazione, quelli che, in realtà erano meri adeguamenti ai rilievi sollevati dall’attestatore in relazione alla proposta originaria, per i quali, dunque, nessun’altra attestazione sarebbe stata necessaria; IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 L. Fall., per aver considerato quale modifica sostanziale il riconoscimento del credito nei confronti della partecipata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». Si sostiene che, «sotto il profilo della veridicità dei dati, l’esistenza e l’entità del credito de quo erano state oggetto di precisa verifica da parte dell’Attestatore già in epoca precedente alle modifiche apportate con la memoria del 15 novembre 2017 e, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 pertanto, è del tutto infondata la tesi, sostenuta dalla corte di appello, secondo la quale “tale credito non è stato esaminato dall’attestatore”»; V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 L. Fall., per aver considerato quale modifica sostanziale il riconoscimento del credito nei confronti della partecipata [OSCURATO:SOCIETA]. e per omesso esame di un documento decisivo ai fini della decisione (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)», ribadendosi che, come si era già esposto in sede di reclamo, il mantenimento del credito in questione nella proposta concordataria, pur dopo il suo avvenuto azzeramento da parte dell’attestatore, doveva ricondursi ad un mero refuso; VI) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 161 e 162 L. Fall. per omesso esame dell'avvenuto adeguamento alle osservazioni dell'Attestatore nonché per aver attribuito natura sostanziale alla modifica relativa all'inserimento dei debiti per ICI, IMU e TASI (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)», imputandosi alla corte territoriale di avere erroneamente attribuito natura “sostanziale” alla modifica riguardante le imposte sugli immobili, concludendo che «anche l’inserimento dei debiti per ICI, IMU e TASI non è stato oggetto di verifica da parte dell’attestatore»; VII) «Omesso esame di un fatto decisivo nonché manifesta illogicità della motivazione in merito alla garanzia offerta da terzi e sue ricadute sul riconoscimento della natura "sostanziale" delle modifiche (art. 360, comma 1, nn. 4 e 3, c.p.c.)», in relazione alla erronea ritenuta natura di modifica sostanziale, come tale necessitante di attestazione, circa la garanzia offerta da terzi; VIII) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 160, comma 4, L. Fall., per l'omessa valutazione di un fatto decisivo per la decisione - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», con riferimento alla censura mossa dalla corte territoriale alla decisione della odierna ricorrente di appostare al chirografo, anziché al privilegio, il debito nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].. Si afferma, tra l’altro, che detto debito avrebbe trovato integrale copertura nel piano concordatario, sia se appostato in chirografo sia se considerato in privilegio; IX) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 162 e 172 L. Fall., in ordine alla valutazione dei beni immobili della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», censurandosi le argomentazioni della corte cagliaritana in merito alla valutazione degli immobili predetti; X) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 116 e 277 c.p.c., nonché dell’art.2935 c.c., per omesso esame delle prove documentali relative ai presunti debiti della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e della F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)Data pubblicazione 02/05/2022», laddove la corte distrettuale aveva considerato non prescritti, né oggetto di rinuncia in quanto imputabili a finanziamento soci e, come tali, non assoggettati al disposto dell’art. 2935 cod. civ., i debiti della partecipata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; XI) «Omesso esame di elementi decisivi per il giudizio in relazione alla valutazione dei cespiti immobiliari (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)», contestandosi la ritenuta inattendibilità, da parte della corte di appello, della valutazione degli immobili così come esposta dalla reclamante nella sua proposta concordataria; XII) «Omesso esame della richiesta di risarcimento in ordine ai maggiori oneri gravanti sulla società per la modifica dell'art. 2752 c.c. (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)», ascrivendosi alla corte territoriale di avere totalmente ignorato le considerazioni esposte dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. circa la negativa incidenza, sulla sua proposta concordataria, della sopravvenuta modifica dell’art. 2752 cod. civ., ed il credito risarcitorio dalla stessa prospettato; XIII) «Omessa valutazione della richiesta di risarcimento in ordine ai maggiori oneri gravanti sulla società a titolo di ICI e IMU (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)», svolgendosi una censura analoga a quella di cui al motivo precedente con riferimento al maggior debito per le imposte predette determinatosi, a carico della reclamante, per tutto il periodo delle pregresse procedure di concordato e fallimentare; XIV) «Omesso esame della richiesta di risarcimento in ordine ai maggiori oneri gravanti sulla società a titolo interessi passivi sul debito (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)», argomentandosi una doglianza analoga a quella di cui ai precedenti due motivi con riferimento al maggior debito per interessi passivi determinatosi, a carico della reclamante, per tutto il periodo delle pregresse procedure di concordato e fallimentare; XV) «Violazione e falsa applicazione dell'art. 160, comma 4, L. Fall, per abuso del potere di sindacato sulla fattibilità giuridica del concordato (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)», contestandosi «la modalità oltremodo invasiva, al limite dell’abuso», con la quale il Giudice di prime cure aveva esercitato il proprio potere di sindacato sulla fattibilità giuridica del concordato alla luce del disposto dell’art. 160, ultimo comma, l.fall. siccome introdotto dal d.l. n. 83 del 2015. Si aggiunge, poi, che «i Giudici cagliaritani hanno agito con evidente strabismo, avendo rilevato e confermato l’obbligo della società di appostare al passivo una serie di voci, fra le F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 quali gli interessi passivi maturati in corso di procedura, i maggiori oneri maturati Data pubblicazione 02/05/2022 durante la pregressa procedura fallimentare a titolo di imposte, le conseguenze altamente penalizzanti dell’intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c. (inesistenti nell’ipotesi in cui il precedente fallimento non fosse stato dichiarato), senza prevedere un giusto contro bilanciamento, a titolo risarcitorio, nelle voci dell’attivo. Così operando, essi hanno finito con lo scaricare sulla società tutte le conseguenze dell’ingiusta dichiarazione di fallimento, alterando in maniera inaccettabile la situazione patrimoniale della proponente e, in definitiva, creando le condizioni per la nuova dichiarazione di fallimento». 2. Ritiene il Collegio di dovere anteporre allo scrutinio delle descritte doglianze alcune considerazioni di carattere generale riguardanti le tipologie di vizi (motivazione illogica o contraddittoria; omesso esame di punti e/o elementi e/o fatti controversi e decisivi; violazione e/o falsa applicazione di legge) ivi concretamente prospettati. 2.1. Orbene, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza resa il 14 dicembre 2018), deve ritenersi ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 5869 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 593 del 2022; Cass. n. 11229 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della decisione impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", - fattispecie, qui, tutte chiaramente inconfigurabili - esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti Cass. n. 20042 del 2020, Cass. n. 23620 del 2020 e Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 593 del 2022; Cass. n. 3250 del 2022; Cass. n. 5869 del 2022) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. n. 5869 del 2022; Cass., n. 24395 del 2020).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 2.2. Giova ricordare, poi, che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. Data pubblicazione 02/05/2022 5832 del 2022 e Cass. n. 4226 del 2021, giusta il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. precedentemente individuato, oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l’omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». 2.2.1. Costituisce, poi, un “fatto”, agli effetti della menzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma: i) un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un “fatto” costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014). 2.2.2. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass., SU, n. 16303 del 2018, in motivazione; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame. 2.2.3. Il “fatto” il cui esame sia stato omesso deve, inoltre, avere carattere “decisivo”, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Tale decisività, in quanto correlata all’interesse all’impugnazione, si addice innanzitutto a quel fatto che, se scrutinato, avrebbe condotto il giudice ad una decisione favorevole al ricorrente, rimasto soccombente nel giudizio di merito. Poiché l’attributo si riferisce al “fatto” in sé, la “decisività” asserisce, inoltre, al nesso di causalità tra la circostanza non esaminata e la decisione: essa deve, cioè, F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 apparire tale che, se presa in considerazione, avrebbe portato con certezza il Data pubblicazione 02/05/2022 giudice del merito ad una diversa ricostruzione della fattispecie (non bastando, invece, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa: si vedano già Cass. n. 22979 del 2004; Cass.n. 3668 del 2013; la prognosi in termini di “certezza” della decisione diversa è richiesta, ad esempio, da Cass., SU, n. 3670 del 2015). Lo stesso deve, altresì, essere stato “oggetto di discussione tra le parti”: deve trattarsi, quindi, necessariamente di un fatto “controverso”, contestato, non dato per pacifico tra le parti. 2.2.4. E’ utile rammentare, poi, che Cass., SU, n. 8053 del 2014, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti» (in senso analogo, cfr., in motivazione, la più recente Cass. n. 23983 del 2020). 2.3. Questa Corte, infine, ancora recentemente (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass. n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto, intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente (perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro) ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua (pur corretta) interpretazione (cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concretData pubblicazione 02/05/2022a) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass., Sez. U., n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). 3. Fermi i principi tutti finora riportati, il primo di ricorso si rivela inammissibile. 3.1. L'inammissibilità discende innanzitutto dal suo confezionamento come motivo composito, simultaneamente volto a denunciare violazione di legge e vizio di motivazione, avuto riguardo al principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'articolo 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 26874 del 2018; Cass.n. 15651 del 2017; Cass. n. 19133 del 2016; Cass. 23 n. 19443 del 2011). In altri termini, per come formulato, esso contrasta con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 3.1.1. In ogni caso, ove pure volesse tenersi conto del diverso orientamento interpretativo secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., allorché esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto» (cfr. Cass. n. 8915 del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 2018; Cass. n. 9793 del 2013. In senso sostanzialmente conforme, si veda pure Data pubblicazione 02/05/2022 Cass., SU, n. 9100 del 2015), nella specie, il motivo nemmeno reca una siffatta, puntuale, separata trattazione della duplice censura prospettata. 3.2. La doglianza si fonda, inoltre, su di presupposto evidentemente errato. Infatti, come affatto condivisibilmente rimarcato dal fallimento controricorrente, la ricorrente menziona un passo della sentenza (pag. 23) nella quale la corte distrettuale opera una mera ricostruzione di quanto statuito al riguardo dal tribunale in relazione ai profili del “disallineamento” tra la prima proposta concordataria e l’attestazione del professionista, per poi passare, dalla fine della pagina successiva (pag. 24) ad esaminare se, tramite la seconda proposta (di cui alla memoria integrativa del 25 novembre 2017), la società si fosse uniformata, o meno, ai rilievi dell'attestatore. 3.2.1. E’ palese, dunque, che la censura è indirizzata verso una parte della sentenza che riporta la decisione di primo grado, laddove la motivazione addotta dalla corte cagliaritana è data dal successivo passo: «Ciò posto, prima di valutare se, come sostenuto dalla reclamante, la relazione integrativa abbia realizzato i requisiti previsti per il piano concordatario, occorre stabilire se già in origine, da un raffronto tra la proposta della società e la attestazione del professionista, non vi sia, come in sostanza rilevato nella sentenza impugnata, una inammissibilità del piano presentato dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] perché in realtà non attestato, avendo di fatto il professionista certificato la incapacità del piano così come formulato di sorreggere la proposta formulata ai creditori. Si è correttamente esercitato, nel caso di specie, da parte del Tribunale, un sindacato sulla palese inadeguatezza dell’attestazione del professionista a fornire una corretta informazione ai creditori, tale da impedire loro la regolare formazione della volontà di voto e la cosciente valutazione della proposta, spettando al giudice il giudizio di completezza della attestazione (Cass.2017/7959). La reclamante, sorvolando su tale aspetto della decisione impugnata, ha concentrato il proprio motivo sulla successiva conformazione a tutte le censure ed i rilievi sollevati dallo stesso attestatore e quindi dal Tribunale, con il citato decreto del 25.10.2017, conformazione che - tra l'altro - come appresso si dirà, non è stata invece totale, avendo la società anche introdotto elementi nuovi non citati nel piano». 3.2.2. In altri termini, la corte cagliaritana dopo aver trattato i rilievi relativi al primo “disallineamento”, riferisce che le modifiche apportate dalla relazione integrativa della reclamante hanno solo in parte adeguato la proposta ai rilievi F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 dell'attestatore e del tribunale, per poi introdurre variazioni sostanziali del piano, Data pubblicazione 02/05/2022 non attestate. 3.3. A ciò deve soltanto aggiungersi che la denuncia di violazione di legge è inammissibile giacché non verte sul significato e sulla portata applicativa degli artt.161 e 162 l.fall., bensì sulla ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice a quo (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006). 3.4. Sorte analoga merita la sollevata censura motivazionale, perché la Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. indirizza le proprie doglianze verso la parte della sentenza che rileva la mancata attestazione del primo piano motivando dette censure sulla base delle modifiche da essa effettuate con la memoria integrativa del 15 novembre 2017. 3.4.1. Va osservato, allora, da un lato, che l'argomento della valenza delle modifiche è trattato successivamente nella motivazione della corte sarda (cfr. pag. 26 e ss. della sentenza oggi impugnata); dall’altro, ed in via affatto dirimente, che le modifiche apportate con la suddetta memoria non fanno venir meno la mancata attestazione del primo piano (non risultando ivi attestati i valori delle partecipazioni [OSCURATO:PERSONA] ed Antar, che l'attestatore ha provveduto ad azzerare, per l'impossibilità di esprimere una valutazione in assenza di documentazione contabile; il rimborso per le spese della procedura, indicate in un importo inferiore. Si sono lì sottolineate inoltre, la mancata collocazione in privilegio del debito tributario e l’assenza di considerazione dei tributi [OSCURATO:PERSONA] e TASI) e, come riferito dalla medesima corte, sono esse stesse prive di attestazione. 4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. 4.1. Invero, va subito ricordato che, come questa Corte da tempo afferma - anche a Sezioni Unite - è compito precipuo del giudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della procedura concorsuale, e, in tale prospettiva, compete a lui esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità e la logicità della motivazione ed il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio (cfr. già Cass., SU, n. 1521 del 2013, e poi anche Cass. n. 13083 del 2013; Cass. n. 11423 del 2014; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019, in motivazione; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione). Il tribunale, dunque, ha il potere di compiere una penetrante verifica della adeguatezza dell'informazione che viene fornita ai F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 creditori, proprio al fine di consentire a questi ultimi un'espressione libera e Data pubblicazione 02/05/2022 consapevole del voto (cfr. Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 5825 del 2018). Naturalmente è poi rimessa ai creditori la valutazione in ordine alla convenienza economica della proposta; ma sempre che l'attestazione consenta di esprimere in modo completo la valutazione suddetta. Da questo punto di vista, spetta, quindi, al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 25474 del 2019, in motivazione). 4.2. Nella specie, peraltro, la ricorrente oblitera completamente che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 59 del 2022; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cu intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e d raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrar che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»). Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 violate, ma non dimostrati attraverso una critica delle soluzioni adottate dal giudice Data pubblicazione 02/05/2022 del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non tramite la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 24298 del 2016; Cass.n. 5353 del 2007). 4.3. Né può essere dato giuridico seguito all’affermazione della ricorrente secondo la quale «Nell'espletamento del suo incarico, l'Attestatore ben può trovarsi a riscontrare l'esistenza di alcune inesattezze e, ciononostante, può attestare la veridicità complessiva del sistema dei dati. Ciò che rileva, in tale eventualità, è che egli esponga puntualmente il risultato di tali riscontri nella propria Relazione, in modo tale da evidenziare quali effetti essi determinino nel generale assetto del Piano, offrendo un 'adeguata motivazione circa la conferma o meno dei valori». Infatti, come si è già sostanzialmente anticipato al precedente § 4.1. compito dell'attestatore non è quello di attestare genericamente la veridicità complessiva del piano, ma ciascuna e tutte le componenti che lo integrano. Proprio per questo, dunque, da un lato, spetta al giudice esercitare il proprio sindacato sulla palese inadeguatezza dell'attestazione del professionista ad espletare e realizzare la finalità per la quale è stata contemplata, quella di fornire una corretta informazione ai creditori; d'altro lato, alla proposta o al piano modificato deve sempre accompagnarsi una nuova relazione del professionista attestatore (cfr. art. 161, comma 3, l.fall.), tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato (cfr. Cass. n. 7975 del 2017). 5. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile. 5.1. In primis, perché, così come il primo, prospetta genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), nemmeno recando una puntuale separata trattazione della doglianza relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie rispetto al profilo attinente alla ricostruzione del fatto. E’, dunque, in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866 del F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del Data pubblicazione 02/05/2022 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 5.2. Conviene ricordare, poi, che la corte territoriale, dopo aver riferito (cfr. pag. 23 della sentenza impugnata) quanto statuito al riguardo dal tribunale in relazione ai profili del “disallineamento” tra la proposta concordataria originaria di Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la relativa attestazione del professionista, ha opinato (cfr. pag. 25 della medesima sentenza), quanto alle successive modifiche apportate dalla relazione/memoria integrativa della reclamante del 25 novembre 2017, che «nessuna attestazione ha accompagnato la relazione integrativa, e modificativa sotto diversi aspetti, del piano e della proposta di concordato originari. Le modifiche apportate dalla relazione integrativa, se, in parte, si limitano ad adeguare la proposta ai rilievi formulati dall’attestatore e dal Tribunale, d’altro canto introducono variazioni sostanziali del piano, prive di alcuna attestazione, che esulano dal mero adeguamento alle integrazioni richieste». Di tali modifiche, peraltro, ha anche dato specificamente conto (cfr. pag. 25-26 della citata sentenza): i) viene indicato un attivo maggiore, in ragione dell’inserimento di un consistente credito nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], che nella proposta originaria era stato azzerato, e tale credito non è stato esaminato dall’attestatore. Il tribunale, invece, si era limitato a chiedere chiarimenti su una contraddizione del piano, laddove, da una parte, veniva azzerato il credito e, dall’altra, veniva valorizzata la partecipazione azionaria; ii) viene riproposto un credito nei confronti della partecipata Antar, pari ad € 127.500, benché lo stesso fosse stato azzerato dall’attestatore nel piano originario perché non verificabile, giustificandosi tale riproposizione come dovuta ad un mero refuso. Tanto non toglie - ha osservato, affatto condivisibilmente, la corte di appello - che figuri nella integrazione (destinata alla informazione dei creditori) e che non sia stato attestato; iii) è stato inserito il debito per ICI, IMU e TASI, benché non oggetto di verifica da parte dell’attestatore; iv) è stata inserita una garanzia in favore dei creditori fino all’importo di € 2.500.000,00, costituita dalla messa a disposizione della villa di proprietà della famiglia Ragazzo ubicata nel Comune di Pula. Anche tale integrazione non è stata oggetto di alcun esame da parte dell’attestatore. Ha concluso, quindi, sul punto, nel senso che «il piano concordatario, così come riformulato con modifiche sostanziali, dalla società reclamante, non è attestato, con la conseguenza che non possono ritenersi veridici i dati relativi all’attivo ed al passivo, venendo meno l’informazione oggettiva ed imparziale sulla veridicità dei F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 dati contabili esposti che rappresenta la precipua finalità del piano, assieme alla possibilità di valutazione per i creditori della fattibilità concreta dello stesso». 5.3. Occorre, dunque, chiedersi se quanto riportato dalla corte sarda configurasse una vera e propria integrazione e/o modifica degli originari proposta e piano concordatari, ricordandosi che: i) i creditori devono poter valutare il piano sulla base di una corretta e completa informazione, e quindi, approvando la proposta ed il piano presentati dal debitore, consapevolmente accettare anche il rischio di un diverso esito della liquidazione, ma sempre nei termini in cui quest'ultima è stata prospettata, posto che compete solo al ceto creditorio ogni valutazione di merito in ordine alla convenienza economica del piano, alle sue probabilità di successo ed ai rischi inerenti; ii) qualsiasi “modifica sostanziale della proposta o del piano” deve essere accompagnata dalla relazione dell'attestatore, come prevede l'art. 161, comma 3, ultimo periodo, l.fall.. E' anche vero, però, che la relazione dell'attestatore deve riguardare, giusta il comma 3, primo periodo, dell’appena citata disposizione, "la veridicità dei dati aziendali" e "la fattibilità del piano". 5.4. E’ opportuno rimarcare, altresì, che la “modifica” può investire sia la proposta concordataria che il piano di concordato: del resto, un conto è il trattamento economico che il debitore offre ai propri creditori (id est, la proposta di concordato); altro conto sono le modalità con cui il debitore ottiene le risorse necessarie per poter adempiere a quanto ha promesso ai propri creditori. Alteris verbis, la proposta consiste nel contenuto negoziale del concordato, mentre il piano ha la diversa funzione di illustrare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi con cui verrà adempiuta la proposta. La prima consente di comprendere il risultato finale della procedura di risanamento, indica eventuali classi di creditori, con le rispettive percentuali di soddisfo, e la natura della procedura (liquidatoria; in continuità diretta o indiretta, o mista), mentre il secondo pone un’attenzione particolare sul processo industriale (nel caso di continuità) o finanziario (nel caso di liquidazione). 5.5. La definizione di “modifica”, poi, può essere data “in negativo”, partendo dalla definizione di “nuova proposta” o “nuovo piano”: tutte quelle modifiche alla proposta ed al piano che non configurano una “nuova” proposta o un “nuovo” piano, almeno tendenzialmente costituiscono una semplice “modifica”. A tale proposito, pur nella diversità delle declinazioni date dalla giurisprudenza e dalla dottrina al concetto di “nuova proposta”, si può affermare che le modifiche integrino F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 Data pubblicazione 02/05/2022 una nuova proposta allorquando: i) mutino la natura dell'accordo proposto ai creditori (o meglio, cambino la logica di superamento della situazione di crisi o di insolvenza nella quale versa la società), tanto da rendere necessario un nuovo controllo di ammissibilità da parte del tribunale, una rinnovazione dell’attività di valutazione dell’attestatore, una nuova votazione da parte dei creditori, i quali, alla luce delle modifiche introdotte, non possono più fare affidamento sull’assetto originario, per essere cambiate le caratteristiche fondamentali della proposta; ii) in aggiunta o in alternativa a quanto appena detto (secondo un orientamento interpretativo), laddove mutino elementi della proposta che vadano ad incidere sull’impianto “satisfattorio” del ceto creditorio, quali, inter alia: il numero e la composizione delle classi, la percentuale riconosciuta ai chirografari, la previsione di nuova finanza. 5.6. La modifica, peraltro, pure laddove non assurga a vera e propria nuova proposta o nuovo piano, deve comunque riguardare elementi degli stessi tali da alterare significativamente la sostanziale coincidenza, propria di ogni stipulazione negoziale, tra proposta originaria e sua accettazione. Si vuol dire, cioè, che, lungi dal doversi intendere riferita ad un qualsivoglia mutamento, magari di carattere assolutamente insignificante, della proposta o del piano originario, essa ricorre in presenza di una modifica che, concretamente, possa pregiudicare la valutazione (quanto alla convenienza economica, ai suoi rischi, alla sua possibilità di successo) potenzialmente effettuabile dai creditori mediante la relazione attestativa afferente la proposta ed il piano originari. 5.6.1. Tanto premesso, può osservarsi, allora, che le descritte, inammissibili - perché prive di attestazione - modifiche/integrazioni che la corte distrettuale ha inteso ravvisare nel contenuto della predetta memoria della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in realtà, ebbero ad investire i dati aziendali e la loro veridicità, e riguardarono significativamente il piano o la proposta, interessando l’entità del passivo accertato o dell’attivo ipotizzato, nonché le garanzie concesse ai creditori, altresì ripercuotendosi sulle percentuali di soddisfacimento offerte ai creditori. 5.6.2. In parte qua, dunque, la censura si rivela inammissibile perché sostanzialmente volta ad introdurre, in questa sede, una non consentita valutazione di merito in ordine alla natura sostanziale delle modifiche predette. 6. I motivi quarto, quinto, sesto e settimo, poi, si rivelano suscettibili di esame congiunto perché sostanzialmente affetti da analoghe ragioni di inammissibilità.F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 6.1. Invero, nessuno dei primi tre, nella parte in cui è denunciata la violazione Data pubblicazione 02/05/2022 di legge, verte sul significato e sulla portata applicativa degli artt. 161 e 162 l.fall., bensì sulla ricognizione della fattispecie concreta operata dal giudice a quo (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU, n. 10313 del 2006), nuovamente obliterandosi che il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (dovendosi qui intendere richiamata, per intuibili esigenze di sintesi, la giurisprudenza già citata, su questo specifico profilo, nel precedente § 4.2.). 6.2. Il quinto ed il sesto, peraltro, ancora una volta prospettano genericamente e cumulativamente vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), nemmeno recando una puntuale separata trattazione della doglianza relativa all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie rispetto al profilo attinente alla ricostruzione del fatto. Sono, dunque, in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all'interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014). 6.3. Tutti, inoltre, mirano ad ottenere una rivisitazione dell’accertamento, chiaramente di carattere fattuale, in ordine alla natura sostanziale delle specifiche modifiche indicate in ciascuno di essi, nonché della necessità, ritenta dalla corte distrettuale, di una loro attestazione, totalmente obliterando, però, da un lato, che le denunce di violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ivi formalmente proposte, non possono essere mediate dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie, non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale Data pubblicazione 02/05/2022 ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022); dall’altro che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (formalmente invocato dalla ricorrente con le doglianze di cui al quinto e sesto motivo), nel testo, indicato in precedenza, qui applicabile, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass.n. 395 del 2021; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015), sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 6.4. In definitiva, tutte queste censure mostrano di non considerare che la corte distrettuale ha evidentemente inteso riferirsi al dato oggettivo della mancata attestazione (in violazione di quanto sancito dall’art. 161, comma 3, ultimo periodo, l.fall.) di quelle che ha ritenuto essere, con accertamento qui non ulteriormente sindacabile, modifiche sostanziali della proposta e del piano originari, introdotte dalla Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con la memoria/relazione integrativa del 15 novembre 7. L’inammissibilità, per le ragioni finora esposte, di tutti i precedenti motivi di ricorso riguardanti la decisiva ratio della mancanza di allineamento tra proposta ed attestazione originarie, nonché della carenza di attestazione delle modifiche apportate alla prima, rende detta ratio non più contestabile. Da ciò consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, degli altri motivi dall’ottavo al quattordicesimo compreso, i quali non potrebbero produrre in alcun caso l'annullamento della sentenza. 8. Il quindicesimo motivo, infine, è inammissibile anche ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 9.1. Invero, giova ricordare che, come sancito dalle Sezioni Unite di questa Data pubblicazione 02/05/2022 Corte (cfr. Cass., SU, n. 1521 del 2013), in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità, peraltro, si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura concordataria. 9.1.1. In modo ancora più esplicito, poi, Cass. n. 18987 del 2011 ha evidenziato che il controllo della regolarità della procedura, proprio della tipica funzione dell'omologa, di imprimere giuridica efficacia al consenso espresso sulla proposta, comporta necessariamente la verifica della persistenza, fino a quel momento, delle medesime condizioni di ammissibilità della procedura stessa, seppure già scrutinate nella fase iniziale, dell'assenza di atti o fatti di frode che potrebbero dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 l.fall. e, in caso di riscontro positivo di tali condizioni, del rispetto delle regole che impongono che la formazione del consenso dei creditori sulla proposta concordataria sia stata improntata alla più consapevole ed adeguata informazione (cfr. in senso analogo, le successive Cass. n. 10778 del 2014 e Cass. n. 2234 del 2017, entrambe richiamate in motivazione dalle più recenti Cass. n. 25474 del 2019 e Cass. n. 15809 del 2021). 9.1.2. Va rimarcato, peraltro, che anche la fattibilità economica può ben essere sindacata dal giudice del fallimento laddove il piano si riveli irrealizzabile prima facie, al punto che la stessa distinzione astratta tra verifica di fattibilità giuridica e verifica di fattibilità economica può dirsi nella sostanza superata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 21190 del 2021; Cass. n. 15809 del 2021; Cass. n. 13224 del 2021; Cass. n. 11522 del 2020; Cass. n. 25474 del 2019; Cass. n. 645 del 2019; Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 9061 del 2017), in un'ottica da ultimo recepita anche dal d.lgs. n. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155) in tema di riforma delle procedure concorsuali (cfr. art. 47).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 9.1.3. In altri termini, l’indirizzo interpretativo di questa Corte si è ormai Data pubblicazione 02/05/2022 consolidato nel senso che la distinzione tra fattibilità economica e fattibilità giuridica è stata mantenuta, ma si è inteso rimarcare come un controllo del giudice sulla fattibilità economica del concordato non possa aprioristicamente escludersi. E' stato spiegato che la verifica di fattibilità, in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all'assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue: difatti - si è detto -, il «controllo circa l'effettiva realizzabilità della causa concreta» non può predicarsi «se non attraverso l'estensione al di là del mero riscontro di legalità degli atti in cui la procedura si articola, e al di là di quanto attestato da un generico riferimento all'attuabilità del programma». Con la conseguenza - si è aggiunto - che non è esatto porre a base del giudizio una summa divisio tra controllo di fattibilità giuridica astratta, sempre consentito, e controllo di fattibilità economica, sempre vietato (cfr. Cass. 7 aprile 2017, n. 9061 del 2017, nonché, in motivazione, la più recente Cass. n. 13224 del 2021). Il giudice è così tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore al concordato, e la distinzione appena richiamata vale a chiarire che il sindacato del giudice sulla fattibilità giuridica, intesa come verifica della non incompatibilità del piano con norme inderogabili, non incontra particolari limiti, laddove il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo, può essere svolto nei limiti nella verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In tal senso, allora, resta riservata ai creditori la valutazione di convenienza di una proposta plausibile, rispetto all'alternativa fallimentare, oltre che la specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione per ciascuno di essi, mentre è sempre sindacabile in sede giurisdizionale la proposta concordataria ove totalmente implausibile (cfr. Cass. n. 9061 del 2017, in motivazione). Su tale posizione si attestano le successive pronunce di questa Corte (tra cui si vedano, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 13224 del 2021 e Cass. n. 11522 del 2020), con cui è stato ribadito che al giudice non possa essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non possa essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile (cfr. Cass. n. 4790 del 2018; Cass. n. 23315 del 2018) e cioè prima facie irrealizzabile (cfr. Cass. n. 5825 del 2018).F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 9.2. In tale contesto si colloca la modificazione - apportata dall'art. 4, comma Data pubblicazione 02/05/2022 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015 - di cui è stato oggetto il comma 4 dell'art. 160, l.fall. (qui pacificamente applicabile ratione temporis). 9.2.1. Occorre ricordare che, per effetto del richiamato intervento legislativo, la proposta di concordato liquidatorio (come è quello di cui oggi si discute) deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. 9.2.2. In tema, questa Corte ha già avuto modo di precisare che la nuova disposizione introduce un requisito ulteriore di validità della proposta, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura (cfr. Cass. n. 11522 del 2020, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 13224 del 2021). 9.2.3. La disciplina introdotta col menzionato art. 4, comma 1, lett. a), del citato d.l. n. 83 del 2015 non contraddice i richiamati principi elaborati da questa Corte, ma vale a definire l'ambito del controllo di fattibilità demandato al giudice, imponendo a quest'ultimo di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che include necessariamente il soddisfacimento dei creditori in chirografo nell'indicata percentuale: sicché, come è stato sottolineato, la norma finisce per arricchire di contenuto, sotto il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la nozione di causa concreta del concordato (cfr., in motivazione, Cass. n. 11522 del 2020, che ha significativamente precisato che, non potendo la condizione posta dalla norma risolversi in una clausola di stile, «alla sua previsione deve necessariamente corrispondere un controllo non meramente esteriore da parte del giudice, al quale deve riconoscersi il potere di accertare, ai fini dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore»). 9.2.4. Il sindacato giurisdizionale non può ritenersi oggi circoscritto, dunque, al semplice riscontro della previsione formale consistente nell'«assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»: poiché compete al giudice un controllo circa l'attitudine del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati, il giudice stesso, fuori dal caso del concordato con continuità aziendale, dovrà pure verificare se la proposta non si mostri F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 irrealizzabile, in quanto inidonea a soddisfare i crediti in chirografo in misura Data pubblicazione 02/05/2022 almeno pari all'indicato valore (cfr. Cass. n. 13224 del 2021). 9.3. Nessun dubbio, allora, può sorgere, giusta i principi suddetti, che il Collegio condivide ed intende ribadire, circa il fatto che, nell’odierna vicenda, il tribunale, prima, e la corte di appello, poi abbiano chiaramente operato rimanendo nell'ambito del sindacato ad essi consentito dalla riportata giurisprudenza di legittimità. 9.4. La doglianza, peraltro, laddove lamenta (cfr. pag. 43 del ricorso) «la modalità oltremodo invasiva, al limite dell’abuso, con la quale il Giudice di prime cure ha esercitato tale potere», in ciò «pedissequamente seguito dalla corte di appello», e richiama, a tal fine, quanto già dedotto nel nono motivo (in merito alla valutazione dei terreni di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), nonché nell’undicesimo motivo (quanto alla valutazione dei cespiti immobiliari della Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA].), come pure, nella parte in cui ascrive ai giudici cagliaritani di aver «agito con evidente strabismo, avendo rilevato e confermato l’obbligo della società di appostare al passivo una serie di voci, fra le quali gli interessi passivi maturati in corso di procedura, i maggiori oneri maturati durante la pregressa procedura fallimentare a titolo di imposte, le conseguenze altamente penalizzanti dell’intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c. (inesistenti nell’ipotesi in cui il precedente fallimento non fosse stato dichiarato), senza prevedere un giusto bilanciamento, a titolo risarcitorio, nelle voci dell’attivo», mira a trasformare, del tutto surrettiziamente, oltre che inammissibilmente, il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022). 10. In definitiva, quindi, il ricorso della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità a carico della menzionata società e liquidate come in dispositivo, altresì dandosi atto - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 3523/2019 Numero sezionale 1681/2022 Numero di raccolta generale 13809/2022 presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente di un Data pubblicazione 02/05/2022 ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso della Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sus