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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 luglio 1969

Cassazione n. 09807/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1969 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Bergamo, emessa in data 9 dicembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminando la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità contestando, invero, non già la sussumibilità del fatto nella fattispecie astratta quanto la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato e, perciò, prospettando doglianze che, oltre ad essere basate su assunti relativi ad una inammissibile ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), dai giudici del merito (si veda pag. 4 sulla prova indiretta del dolo, anche eventuale, alla luce della notorietà del marchio, del consistente quantitativo dei beni e della inattendibile indicazione dell'origine del possesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/07/1969 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Bergamo, emessa in data 9 dicembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminando la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen., è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità contestando, invero, non già la sussumibilità del fatto nella fattispecie astratta quanto la mancanza di prova degli elementi costitutivi del reato e, perciò, prospettando doglianze che, oltre ad essere basate su assunti relativi ad una inammissibile ricostruzione alternativa della fattispecie concreta, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti logico-giuridici (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713), dai giudici del merito (si veda pag. 4 sulla prova indiretta del dolo, anche eventuale, alla luce della notorietà del marchio, del consistente quantitativo dei beni e della inattendibile indicazione dell'origine del possesso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2023.
Sentenza Cassazione n. 09807/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris