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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 20094/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2024 del GIUD.

SORVEGLIANZA di SPOLETO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di acquistare un materasso ortopedico con molle, cuscino ortopedico e stampella con molla; Rilevato che nell'impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta il vizio di motivazione; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza tenuta in contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen., e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione disponendo trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01); Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di acquistare un materasso ortopedico con molle, cuscino ortopedico e stampella con molla; Rilevato che nell'impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta il vizio di motivazione; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all'esito dell'udienza tenuta in contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all'art. 35 ord. pen., e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione disponendo trasmettersi gli atti a questa Corte; Rilevato che l'impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai sensi dell'art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazione di diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, Gambardella, Rv. 263362 — 01); Rilevato altresì che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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