CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 18179/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27290/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocati, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 76/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/06/2018 R.G.N. 66/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.27290/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Trieste, a conferma della pronuncia del Tribunale di Pordenone, ha rigettato l’opposizione proposta dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” avverso svariate cartelle di pagamento emesse a titolo di mancato versamento di premi assicurativi e contributi previdenziali; la Corte territoriale ha qualificato la domanda quale opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, valutando che rispetto a tali azioni il ricorso era tempestivo mentre non lo era rispetto all’azione ex art. 24 d.lgs. 46/99; che, non avendo agito entro il termine previsto, erano da ritenere accertati nella loro esistenza ed ammontare i debiti della società sia perché risultanti dai DM presentati dalla società sia perché gli stessi sono stati oggetto di rateazione, ciò implicando la conoscenza per il tramite della notificazione degli avvisi di addebito; ha quindi accertato la regolarità della notifica delle cartelle, mai contestate nel merito, dando atto che la società aveva formulato contestazioni generiche in ordine a quanto dovuto, ed avendo ritenuto che, attraverso l’istanza di rateizzazione del debito, la stessa società ne aveva riconosciuto l’esistenza; quanto alla fondatezza dell’opposizione, la Corte d’appello ha valutato priva di pregio ogni singola critica mossa nei confronti degli avvisi di addebito (per presunte invalidità dovute a sottoscrizione dell’avviso di accertamento da parte di soggetto non abilitato, ad assenza di motivazione, a mancata notifica, ad assenza di sottoscrizione in via telematica), giudicando quindi corretta la condanna della società a pagare agli enti creditori quanto richiesto mediante gli avvisi di addebito; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di due motivi;la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., l’INAIL e l’INPS hanno depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.n.3-5 cod.proc. civ. e non rubricato, parte ricorrente critica la sentenza gravata per aver espresso una motivazione perplessa ed apparente nel qualificare l’azione come opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, ed affermando che il difetto di notifica negli avvisi di addebito potesse essere fatto valere solo ove la parte avesse contestato il merito della pretesa, perché ciò contrasterebbe col principio di tutela del contribuente; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.5 cod.proc. civ. e non rubricato,lamenta l’omesso esame, da parte del giudice dell’appello, della censura con cui la società si era doluta del riferimento generico, nella prima pronuncia, ad “altre spese” che sarebbero state dovute agli enti creditori; i motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono entrambi inammissibili sotto diversi profili; quanto alle censureper violazione di legge ai sensi del n. 3 , in esse non appare dedotta la violazione di nessuna norma di legge, ma ivi si espongono soltanto generichedoglianze; in base a quanto ribadito dalle Sezioni Unite nella recente sentenza n.23745 del 2020, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni -la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa; quanto alla censura formulata col n. 4, l a pronuncia resa con motivazione perplessa e/o apparentenon viene specificamente dedotta in questa sede;in base all’arresto delle Sez. Un. n. 20181 del 2019, “La Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in "errorin procedendo", è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato”; peraltro, è la stessa ricorrente a riconoscere che la domanda di rateazione del debito costituisce la prova della conoscenza della pretesa (p. 14 ric.), stessa ragione per cui p retende rebbe, irragionevolmente, di censurare la sentenza di apparenza e/o perplessità, limiti i quali, di contro, non emergono affatto dalla motivazione del provvedimento contro cui qui si ricorre; rispetto alla censura prospettata quale vizio di motivazione la ricorrentenon prova la decisività della circostanza dedotta ai fini di un diverso esito del giudizio; la relativa doglianza non fa riferimento, infatti, all’omesso esame “di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)”(Sez. Un. n. 8053 del 2014); inoltre, trascura il costante orientamento di legittimità nell’ipotesi della presenza di una “doppia conforme ”, prevista dall’art. 348 - ter, comma 5, cod. proc. civ., secondo cui il ricorrente per cassazione, onde evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n.26774 del 2016; Cass. n. 19001 del 2016; Cass. n. 5528 del 2014); in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivoin favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, che liquida inEuro 2.500,00 a titolo di compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all’Ad