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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2023

Cassazione n. 22059/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25797/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.411, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di ROMA n. 29410/2021 depositata il22/09/2022, R.G. n. 29410/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che

1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri dipendenti di ManitalideaSpa, sottoposta nelle more a procedura concorsuale, impiegati presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] nell’appalto per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile [OSCURATO:SOCIETA], Lotto n. 3, conferito alla datrice di lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, in seguito a “cambio appalto”, passati alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, per far valere nei confronti della detta società, quale committente, la responsabilità sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 29 d. lgs.n. 276/2003 e, in subordine, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ..

2. Il giudice adito ha dichiarato la incompetenza per territoriodel Tribunale di Roma,per essere competente, ai sensi dell’art. 413 cpc, il Tribunale di Ivrea.

Ha, infatti osservato, con riferimento ai criteri dell’art. 413 cpc, che non era stat o dimostrat o il luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro e che non era stata neppure allegata la sussistenza in Roma di una dipendenza della datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., nozione qu esta non coincidente con quella del semplice luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; tanto implicava il radicarsi della giurisdizione presso il Tribunale di Ivrea, circoscrizione in cui aveva sede l’azienda datrice di lavoro.

3. Gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cpc chiedendo accertarsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma.

4. La società non ha svolto attività difensiva.

5. Il P.G. ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con il proposto regolamento di competenza i lavoratori ricorrenti, premesso di avere convenuto in giudizio la sola committente [OSCURATO:SOCIETA]. e che controparte non aveva svolto alcuna eccezione in ordine alla competenza per territorio del Tribunale di Roma, richiamate le allegazioni formulate nel ricorso ex art. 414 cpc chiedono dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma, anche evidenziando che il radicarsi della competenza per territorio del Tribunale di Roma era giustificato ai sensi dell’art. 19 cpc quale foro del luogo in cui la persona giuridica convenuta aveva la propria sede.

2. Il ricorso è fondato.

2.1. E’ opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); costituisce comune affermazione che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007).

2.2. Deve inoltre ribadirsi che un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art.413 c.p.c. e ha ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass.n. 30451 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c.

“è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v.

Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista, in presenza di beni strumentali all’esercizio della professione (in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023).; è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendereper dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022).

In particolare, più volte questa Corte ha ritenuto, estensivamente, che l’articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora potesse coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass. n. 1018 del 2010; Cass. nr. 10691 del 2004).

2.3. Alla luce di tale ampia nozione di dipendenza deve essere rivisitata la decisione declinatoria della competenza adottata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma. 2.4.A riguardo occorre evidenziare che, a differen za di quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, dal complesso delle circostanze in fatto riferite nel ricorso ex art. 414 cpc emerge la implicita allegazione, quale dipendenza della società presso la quale i lavoratori prestavano la propria attività, della sede di [OSCURATO:PERSONA]; le caratteristiche intrinseche della commessa oggetto di appalto – vale a dire la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile - implicavano nel relativo luogo di espletamento ( impianto IMC [OSCURATO:PERSONA] – Lotto 3 – v. lettera di assunzione) la esistenza di un minimo di beni organizzati, a tal fine indispensabili, rappresentati dagli strumenti e dal materiale utilizzati nell’ambito del servizio di pulizia e,verosimilmente, di un luogo contiguo di deposito di tali attrezzi.

In altri termini, proprio le implicite caratteristiche di continuità dell’espletamento della prestazione di cui alla commessa oggetto di appalto, considerate le notorie dimensioni dell’impianto ferroviario, danno contezza della esistenza in loco e comunque in ambito territoriale non molto distante, di un minimo di beni organizzati,funzionale all’espletamento della prestazione di lavoro.

Non vi è luogo alla pronunzia sulle spese, non avendo la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. svolto attività difensiva nel presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25797/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.411, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di ROMA n. 29410/2021 depositata il22/09/2022, R.G. n. 29410/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] ed altri dipendenti di ManitalideaSpa, sottoposta nelle more a procedura concorsuale, impiegati presso la sede di [OSCURATO:PERSONA] nell’appalto per la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile [OSCURATO:SOCIETA], Lotto n. 3, conferito alla datrice di lavoro da [OSCURATO:SOCIETA]., e, quindi, in seguito a “cambio appalto”, passati alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, per far valere nei confronti della detta società, quale committente, la responsabilità sulla stessa gravante ai sensi dell’art. 29 d. lgs.n. 276/2003 e, in subordine, ai sensi dell’art. 1676 cod. civ.. 2. Il giudice adito ha dichiarato la incompetenza per territoriodel Tribunale di Roma,per essere competente, ai sensi dell’art. 413 cpc, il Tribunale di Ivrea. Ha, infatti osservato, con riferimento ai criteri dell’art. 413 cpc, che non era stat o dimostrat o il luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro e che non era stata neppure allegata la sussistenza in Roma di una dipendenza della datrice di lavoro, [OSCURATO:SOCIETA]., nozione qu esta non coincidente con quella del semplice luogo di svolgimento dell’attività lavorativa; tanto implicava il radicarsi della giurisdizione presso il Tribunale di Ivrea, circoscrizione in cui aveva sede l’azienda datrice di lavoro. 3. Gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso per regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 cpc chiedendo accertarsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma. 4. La società non ha svolto attività difensiva. 5. Il P.G. ha depositato memoria. Considerato che 1. Con il proposto regolamento di competenza i lavoratori ricorrenti, premesso di avere convenuto in giudizio la sola committente [OSCURATO:SOCIETA]. e che controparte non aveva svolto alcuna eccezione in ordine alla competenza per territorio del Tribunale di Roma, richiamate le allegazioni formulate nel ricorso ex art. 414 cpc chiedono dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Roma, anche evidenziando che il radicarsi della competenza per territorio del Tribunale di Roma era giustificato ai sensi dell’art. 19 cpc quale foro del luogo in cui la persona giuridica convenuta aveva la propria sede. 2. Il ricorso è fondato. 2.1. E’ opportuno premettere che il regolamento di competenza ha la funzione di investire la S.C. del potere di individuare definitivamente il giudice competente, onde evitare che la designazione di quest'ultimo sia ulteriormente posta in discussione nell'ambito della stessa controversia, e le consente, pertanto, di estendere i propri poteri di indagine e di valutazione, anche in fatto, ad ogni elemento utile acquisito sino a quel momento al processo, senza incontrare limiti nel contenuto della sentenza impugnata e nelle difese delle parti, nonché di esaminare le questioni di fatto non contestate nel giudizio di merito e che non abbiano costituito oggetto della richiesta di regolamento di competenza (Cass. n. 21422 del 2016; Cass. n. 17312 del 2018); costituisce comune affermazione che la Corte di cassazione, quando decide sulla competenza, è giudice anche del fatto, nel senso che può conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali (influenti sulla competenza) rilevabili "ex actis” (Cass. n. 5125 del 2007). 2.2. Deve inoltre ribadirsi che un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qui condiviso, ha enucleato una nozione particolarmente ampia del concetto di dipendenza aziendale ex art.413 c.p.c. e ha ritenuto che esso, non solo non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo prossimo alla prestazione lavorativa (Cass. n. 23110 del 2010; Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 23053 del 2020; Cass. n. 1285 del 2022; Cass.n. 30451 del 2022); ancora di recente si è quindi sottolineato che è necessario tanto avere riguardo alla esigenza di favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa, da un punto di vista processuale, quanto valutare la prestazione lavorativa effettivamente espletata, da un punto di vista sostanziale, atteso che la ratio dell'art. 413 c.p.c. “è quella di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio” (da ultimo, v. Cass. n. 12907 del 2022, che ha individuato la dipendenza rilevante ai fini del foro territoriale in discorso nell’abitazione di un giornalista, in presenza di beni strumentali all’esercizio della professione (in conformità: Cass. n. 30451 del 2022; Cass. n. 4189 del 2023).; è inoltre irrilevante il titolo giuridico in base al quale il datore di lavoro abbia utilizzato una eventuale area di terzi, dovendosi intendereper dipendenza aziendale anche il luogo in cui il datore di lavoro abbia dislocato un nucleo, seppure minimo e modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, come “i mezzi per effettuare i trasporti”, destinati al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali (Cass. n. 4362 del 2022; Cass. n. 1285 del 2022). In particolare, più volte questa Corte ha ritenuto, estensivamente, che l’articolazione della organizzazione aziendale nella quale il dipendente lavora potesse coincidere anche con l'abitazione privata del lavoratore, se dotata di strumenti di supporto dell'attività lavorativa (Cass. n. 3154 del 2018; Cass. n. 3154 del 2018, Cass. n. 625 del 2014; Cass. n. 17347 del 2013; Cass. n. 24823 del 2011; Cass. n. 1018 del 2010; Cass. nr. 10691 del 2004). 2.3. Alla luce di tale ampia nozione di dipendenza deve essere rivisitata la decisione declinatoria della competenza adottata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma. 2.4.A riguardo occorre evidenziare che, a differen za di quanto ritenuto dall’ordinanza impugnata, dal complesso delle circostanze in fatto riferite nel ricorso ex art. 414 cpc emerge la implicita allegazione, quale dipendenza della società presso la quale i lavoratori prestavano la propria attività, della sede di [OSCURATO:PERSONA]; le caratteristiche intrinseche della commessa oggetto di appalto – vale a dire la gestione dei servizi di pulizia del materiale rotabile - implicavano nel relativo luogo di espletamento ( impianto IMC [OSCURATO:PERSONA] – Lotto 3 – v. lettera di assunzione) la esistenza di un minimo di beni organizzati, a tal fine indispensabili, rappresentati dagli strumenti e dal materiale utilizzati nell’ambito del servizio di pulizia e,verosimilmente, di un luogo contiguo di deposito di tali attrezzi. In altri termini, proprio le implicite caratteristiche di continuità dell’espletamento della prestazione di cui alla commessa oggetto di appalto, considerate le notorie dimensioni dell’impianto ferroviario, danno contezza della esistenza in loco e comunque in ambito territoriale non molto distante, di un minimo di beni organizzati,funzionale all’espletamento della prestazione di lavoro. Non vi è luogo alla pronunzia sulle spese, non avendo la convenuta [OSCURATO:SOCIETA]. svolto attività difensiva nel presente procedimento. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza del
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