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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 13859/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 26848 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via S. Lucia, n. 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Mariella del 24.4.2017, [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Numeroso del 26.9.2012, elettivamente domiciliate in Roma, al Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA]' per la GESTIONE di ATTIVITA' - S.G.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - (ora "AMCO" s.p.a.), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Aponte del 21.10.2015, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Fermi, n. 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONITRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3544 - 26.7/9.8.2017 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto notificato in data 23.7.2004 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] H "SanPaolo Banco di Napoli" s.p.a. nonché la "S.G.A." [OSCURATO:SOCIETA] quanto segue: con riferimento al contratto di mutuo, per il complessivo importo di lire 1.575.000.000, stipulato in data 20.6.1991, dichiarare tenuto e condannare il "SanPaolo Banco di Napoli" a rendere il conto della gestione in relazione alla procura all'incasso, ricevuta nel 1991, dei canoni di locazione dell'immobile alla via Virgilio, n. 96, di Castellammare di Stabia e, per l'effetto, dichiarare il "SanPaolo Banco di Napoli" responsabile di mala gesti° in relazione alla medesima procura e pronunciarne condanna al risarcimento dei danni; accertare e dichiarare, pur - in subordine alla luce della legge n. 106/1998, l'invalidità o l'inefficacia della clausola di fissazione del tasso d'interesse e della clausola di capitalizzazione degli interessi e, per l'effetto, condannare il "SanPaolo Banco di Napoli" e la 'S.G.A.", in solido, alla restituzione ad essi attori di quanto indebitamente percepito sulla scorta delle clausole anzidette nella misura da acclararsi a mezzo c.i:.u.; con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 27.7.1994, per il complessivo importo di lire 2.500.000.000, accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del contratto per omessa consegna del denaro oggetto del mutuo.

2. Si costituiva il "SanPaolo Banco di Napoli" [OSCURATO:SOCIETA] il proprio difetto di legittimazione passiva.

3. Si costituiva - chiamato in causa dalla convenuta - il "SanPaolo I.M.I." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto delle domande attoree.

4. Si costituiva la "S.G.A." [OSCURATO:SOCIETA] invocava il rigetto delle istanze attoree.

5. Riassunto il giudizio - interrotto a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] - unicamente da [OSCURATO:PERSONA], revocata D'ordinanza con la quale era stata ammessa la c.t.u. invocata dagli attori, con sentenza n. 56/2013 il tribunale rigettava le domande tutte degli attori e compensava le spese di lite.

6. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA].

Resistevano "Intesa SanPaolo" s.p.a., il "Banco di Napoli" s.p.a. e la "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a. 00•

7. Con sentenza n. 3544 - 26.7/9.8.2017 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile e, comunque, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del doppio grado.

Evidenziava la corte che l'esperito gravame doveva reputarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ.

Evidenziava segnatamente che, nonostante l'integrale trascrizione dei passaggi dell'impugnata sentenza, l'appellante non ne aveva in sostanza criticato la "ratio decidendi", siccome non aveva contrapposto al ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice "nessun obiettivo elemento di giudizio trascurato o erroneamente valutato dal ridetto giudicante" (così sentenza d'appello, pag. 21).

Evidenziava ulteriormente che l'appellante sollecitava una diversa decisione, pur in ordine alla denegata - in prime cure - c.t.u., assumendo come comprovati "dati numerici affastellati nel medesimo atto di appello sulla scorta di c.t.p. parimenti non suffragata da alcun elemento oggettivo di riscontro" (così sentenza d'appello, pag. 21).

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

"[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ed il "Banco di Napoli" s.p.a. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

La "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna del ricorrente ex art.96 cod. proc. civ.

9. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ed il "Banco di Napoli" s.p.a. hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la "AMCO" s.p.a. (già "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a.).

10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione e per contrasto irriducibile di affermazioni.

Deduce che nella specie si controverte in ordine ad "anomalie bancarie" riscontrabili esclusivamente mercè il ricorso all'ausilio di un c.t.u. ovvero sulla scorta di competenze specialistiche puntualmente ascrivibili all'ambito del "contenzioso bancario".

Deduce quindi che nella specie si sarebbe imprescindibilmente imposta la nomina di un c.t.u., trattandosi dell'unico mezzo possibile di accertamento.

Deduce segnatamente che la nomina di un consulente d'ufficio tanto più sarebbe stata necessaria, siccome le consulenze tecniche di parte all'uopo depositate davano ragione delle irregolarità e delle "anomalie bancarie" denunciate nonché del travalicamento del "tasso-soglia".

11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame círca fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi deWart. 360, 10 cc'., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 356 cod. proc. civ.;ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. l'omessa e/o inesistente motivazione ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce che la corte di merito ha omesso la valutazione di una serie di fatti rilevanti e decisivi.

Deduce in particolare che la corte distrettuale "ha omesso di considerare che la procura rilasciata era strettamente connessa al contratto di mutuo" (così ricorso, pag. 22), ciò viepiù che la procura è stata rilasciata nella stessa data in cui è stata rilascia la quietanza relativa al mutuo del 1991.

Deduce in particolare che la corte distrettuale non ha considerato che "l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo (...) attraverso i necessari documenti giustificativi" (così ricorso, pag. 25), atti a dar ragione altresì delle modalità di esecuzione dell'incarico.

Deduce che viceversa "è stata fornita la prova della non corretta gestione della procura all'incasso" (così ricorso, pag. 27).

12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme con riferimento alla legge n. 108/1996, al T.U. n. 646/1905, alla legge n. 492/1975 ed al d.P.R. n. 7/1976.

Deduce che ha errato la corte territoriale allorché non ha 1:atto applicazione della normativa in tema di determinazione dei tassi - pur moratori - d'interesse ed ha conseguentemente esclusa la sussistenza di obbligazioni restitutorie in capo agli istituti di credito.

13. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. c:iv. e dell'art. 184 cod. proc. civ. (nella formulazione previgente).Deduce che ha errato la Corte partenopea, allorché ha ritenuto di non ammettere il deposito della relazione di consulenza tecnica di parte con i relativi allegati.

14. I motivi di ricorso sono tutti immeritevoli di !seguito e vanno disaminati congiuntamente, siccome analoghe sono le ragioni che militano per il loro rigetto.

15. Più esattamente, i motivi tutti di ricorso non si correlano alla "ratio decidendi".

Ovvero - lo si è anticipato - la Corte d'Appello di Napoli ha reputato che l'esperito gravame difettasse di specificità, non si conformasse al (novello) disposto, applicabile ratione temporis (l'appello è stato introdotto con atto notificato 1/ 27.12.2013: cfr. sentenza d'appello, pag. 1), dell'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. sentenza d'appello, pagg. 20 - 21).

Ebbene, siffatta "ratio decidendi" - dalla Corte di Napoli poi tendenzialmente reiterata con riferimento a ciascun motivo di gravame (cfr. sentenza d'appello, pagg. 22 - 27) - non è stata per nulla contestata dal ricorrente, così come univocamente emerge dall'analitica enunciazione - dapprima operata - delle ragioni di censura veicolate dagli esperiti mezzi (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).

16. Né può tacersi, per giunta, che il ricorrente neppure ha fornito in ricorso "autosufficiente" rappresentazione dei motivi d'appello (cfr. Cass. 29.9.2017, n.22880, secondo cui, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello [il che, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie], ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità).

17. Un duplice finale rilievo in ogni caso si impone.

Per un verso, è senza dubbio vero che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello (cfr. Cass. sez. un. 3.6.2013, n. 13902).

E tuttavia la corte di merito ha dato conto delle ragioni del denegato "rilievo" della relazione di consulenza tecnica di parte, siccome non suffragata da alcun elemento oggettivo di riscontro" (così sentenza d'appello, pag. 21) e contenente la "mera riproduzione grafica di dati numerici" (così sentenza d'appello, pag. 21).

Per altro verso, non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio „0- unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice del merito (cfr. Cass.5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326).

Ciò viepiù che nella specie la Corte napoletana ha espressamente puntualizzato che le ragioni che militavano per l'infausto esito dell'appello, giustificavano di per sé il diniego della c.t.u. (cfr. sentenza d'appello, pag. 28).

18. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna - invocata dalla "S.G.A.” - del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ.

Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3 0 co. dell'art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione).

Né in pari tempo la proposizione dell'esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).19.

In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], va condannato a rimborsare alle une ed all'altra controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.

20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; rigetta l'istanza ex art. 96 cod. proc. civ.; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alle controricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e "Banco di Napoli" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, "AMCO" s.p.a. (già "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.., se dovuto.

Così deciso in Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso n. 26848 - 2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via S. Lucia, n. 107, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Mariella del 24.4.2017, [OSCURATO:SOCIETA]. - c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del procuratore speciale avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Numeroso del 26.9.2012, elettivamente domiciliate in Roma, al Largo di [OSCURATO:PERSONA], n. 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che le rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al controricorso. [OSCURATO:PERSONA]' per la GESTIONE di ATTIVITA' - S.G.A. - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - (ora "AMCO" s.p.a.), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA] giusta procura per notar Aponte del 21.10.2015, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via E. Fermi, n. 80, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONITRORICORRENTE avverso la sentenza n. 3544 - 26.7/9.8.2017 della Corte d'Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 24 gennaio 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto notificato in data 23.7.2004 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citavano a comparire dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] H "SanPaolo Banco di Napoli" s.p.a. nonché la "S.G.A." [OSCURATO:SOCIETA] quanto segue: con riferimento al contratto di mutuo, per il complessivo importo di lire 1.575.000.000, stipulato in data 20.6.1991, dichiarare tenuto e condannare il "SanPaolo Banco di Napoli" a rendere il conto della gestione in relazione alla procura all'incasso, ricevuta nel 1991, dei canoni di locazione dell'immobile alla via Virgilio, n. 96, di Castellammare di Stabia e, per l'effetto, dichiarare il "SanPaolo Banco di Napoli" responsabile di mala gesti° in relazione alla medesima procura e pronunciarne condanna al risarcimento dei danni; accertare e dichiarare, pur - in subordine alla luce della legge n. 106/1998, l'invalidità o l'inefficacia della clausola di fissazione del tasso d'interesse e della clausola di capitalizzazione degli interessi e, per l'effetto, condannare il "SanPaolo Banco di Napoli" e la 'S.G.A.", in solido, alla restituzione ad essi attori di quanto indebitamente percepito sulla scorta delle clausole anzidette nella misura da acclararsi a mezzo c.i:.u.; con riferimento al contratto di mutuo stipulato in data 27.7.1994, per il complessivo importo di lire 2.500.000.000, accertare e dichiarare il mancato perfezionamento del contratto per omessa consegna del denaro oggetto del mutuo. 2. Si costituiva il "SanPaolo Banco di Napoli" [OSCURATO:SOCIETA] il proprio difetto di legittimazione passiva. 3. Si costituiva - chiamato in causa dalla convenuta - il "SanPaolo I.M.I." [OSCURATO:SOCIETA] per il rigetto delle domande attoree. 4. Si costituiva la "S.G.A." [OSCURATO:SOCIETA] invocava il rigetto delle istanze attoree. 5. Riassunto il giudizio - interrotto a seguito della morte di [OSCURATO:PERSONA] - unicamente da [OSCURATO:PERSONA], revocata D'ordinanza con la quale era stata ammessa la c.t.u. invocata dagli attori, con sentenza n. 56/2013 il tribunale rigettava le domande tutte degli attori e compensava le spese di lite. 6. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA]. Resistevano "Intesa SanPaolo" s.p.a., il "Banco di Napoli" s.p.a. e la "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a. 00• 7. Con sentenza n. 3544 - 26.7/9.8.2017 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile e, comunque, rigettava il gravame e condannava l'appellante alle spese del doppio grado. Evidenziava la corte che l'esperito gravame doveva reputarsi inammissibile ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ. Evidenziava segnatamente che, nonostante l'integrale trascrizione dei passaggi dell'impugnata sentenza, l'appellante non ne aveva in sostanza criticato la "ratio decidendi", siccome non aveva contrapposto al ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice "nessun obiettivo elemento di giudizio trascurato o erroneamente valutato dal ridetto giudicante" (così sentenza d'appello, pag. 21). Evidenziava ulteriormente che l'appellante sollecitava una diversa decisione, pur in ordine alla denegata - in prime cure - c.t.u., assumendo come comprovati "dati numerici affastellati nel medesimo atto di appello sulla scorta di c.t.p. parimenti non suffragata da alcun elemento oggettivo di riscontro" (così sentenza d'appello, pag. 21). 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ed il "Banco di Napoli" s.p.a. hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. La "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a. del pari ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese e con condanna del ricorrente ex art.96 cod. proc. civ. 9. "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ed il "Banco di Napoli" s.p.a. hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la "AMCO" s.p.a. (già "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a.). 10. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. per illogicità e contraddittorietà della motivazione e per contrasto irriducibile di affermazioni. Deduce che nella specie si controverte in ordine ad "anomalie bancarie" riscontrabili esclusivamente mercè il ricorso all'ausilio di un c.t.u. ovvero sulla scorta di competenze specialistiche puntualmente ascrivibili all'ambito del "contenzioso bancario". Deduce quindi che nella specie si sarebbe imprescindibilmente imposta la nomina di un c.t.u., trattandosi dell'unico mezzo possibile di accertamento. Deduce segnatamente che la nomina di un consulente d'ufficio tanto più sarebbe stata necessaria, siccome le consulenze tecniche di parte all'uopo depositate davano ragione delle irregolarità e delle "anomalie bancarie" denunciate nonché del travalicamento del "tasso-soglia". 11. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame círca fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; ai sensi deWart. 360, 10 cc'., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 356 cod. proc. civ.;ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. l'omessa e/o inesistente motivazione ex art. 132, n. 4, cod. proc. civ. Deduce che la corte di merito ha omesso la valutazione di una serie di fatti rilevanti e decisivi. Deduce in particolare che la corte distrettuale "ha omesso di considerare che la procura rilasciata era strettamente connessa al contratto di mutuo" (così ricorso, pag. 22), ciò viepiù che la procura è stata rilasciata nella stessa data in cui è stata rilascia la quietanza relativa al mutuo del 1991. Deduce in particolare che la corte distrettuale non ha considerato che "l'obbligo di rendiconto può legittimamente dirsi adempiuto solo (...) attraverso i necessari documenti giustificativi" (così ricorso, pag. 25), atti a dar ragione altresì delle modalità di esecuzione dell'incarico. Deduce che viceversa "è stata fornita la prova della non corretta gestione della procura all'incasso" (così ricorso, pag. 27). 12. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme con riferimento alla legge n. 108/1996, al T.U. n. 646/1905, alla legge n. 492/1975 ed al d.P.R. n. 7/1976. Deduce che ha errato la corte territoriale allorché non ha 1:atto applicazione della normativa in tema di determinazione dei tassi - pur moratori - d'interesse ed ha conseguentemente esclusa la sussistenza di obbligazioni restitutorie in capo agli istituti di credito. 13. Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo) il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. c:iv. e dell'art. 184 cod. proc. civ. (nella formulazione previgente).Deduce che ha errato la Corte partenopea, allorché ha ritenuto di non ammettere il deposito della relazione di consulenza tecnica di parte con i relativi allegati. 14. I motivi di ricorso sono tutti immeritevoli di !seguito e vanno disaminati congiuntamente, siccome analoghe sono le ragioni che militano per il loro rigetto. 15. Più esattamente, i motivi tutti di ricorso non si correlano alla "ratio decidendi". Ovvero - lo si è anticipato - la Corte d'Appello di Napoli ha reputato che l'esperito gravame difettasse di specificità, non si conformasse al (novello) disposto, applicabile ratione temporis (l'appello è stato introdotto con atto notificato 1/ 27.12.2013: cfr. sentenza d'appello, pag. 1), dell'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. sentenza d'appello, pagg. 20 - 21). Ebbene, siffatta "ratio decidendi" - dalla Corte di Napoli poi tendenzialmente reiterata con riferimento a ciascun motivo di gravame (cfr. sentenza d'appello, pagg. 22 - 27) - non è stata per nulla contestata dal ricorrente, così come univocamente emerge dall'analitica enunciazione - dapprima operata - delle ragioni di censura veicolate dagli esperiti mezzi (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la "ratio decidendi" posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata). 16. Né può tacersi, per giunta, che il ricorrente neppure ha fornito in ricorso "autosufficiente" rappresentazione dei motivi d'appello (cfr. Cass. 29.9.2017, n.22880, secondo cui, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità per difetto di specificità di un motivo di appello [il che, si ribadisce, non è avvenuto nel caso di specie], ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità). 17. Un duplice finale rilievo in ogni caso si impone. Per un verso, è senza dubbio vero che la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello (cfr. Cass. sez. un. 3.6.2013, n. 13902). E tuttavia la corte di merito ha dato conto delle ragioni del denegato "rilievo" della relazione di consulenza tecnica di parte, siccome non suffragata da alcun elemento oggettivo di riscontro" (così sentenza d'appello, pag. 21) e contenente la "mera riproduzione grafica di dati numerici" (così sentenza d'appello, pag. 21). Per altro verso, non può che ribadirsi l'insegnamento di questa Corte a tenor del quale la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario e la motivazione dell'eventuale diniego può anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio „0- unitariamente considerato effettuata dal medesimo giudice del merito (cfr. Cass.5.7.2007, n. 15219; Cass. (ord.) 13.1.2020, n. 326). Ciò viepiù che nella specie la Corte napoletana ha espressamente puntualizzato che le ragioni che militavano per l'infausto esito dell'appello, giustificavano di per sé il diniego della c.t.u. (cfr. sentenza d'appello, pag. 28). 18. Non vi è margine per far luogo in questa sede alla condanna - invocata dalla "S.G.A.” - del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3 0 co. dell'art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912, secondo cui la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 3° co., cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese infondatezza dei motivi di impugnazione). Né in pari tempo la proposizione dell'esperito ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).19. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], va condannato a rimborsare alle une ed all'altra controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 20. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; rigetta l'istanza ex art. 96 cod. proc. civ.; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alle controricorrenti, "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. e "Banco di Napoli" s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare alla controricorrente, "AMCO" s.p.a. (già "Società per la Gestione delle Attività - S.G.A." s.p.a.), le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 7.500,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit.., se dovuto. Così deciso in Roma n
Sentenza Cassazione n. 13859/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris