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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 27907/2026

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erso la sentenza del 23/02/2026 del Tribunale di Bergamovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffaaggravata ascrittole, perché l’azione penale non poteva essere proseguita permancanza di querela.2.

Ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte diappello di Brescia, dolendosi della ritenuta improcedibilità, posto che l’aggravantedella minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., richiamata espressamentedal successivo art. 649, terzo comma, renderebbe perseguibile d’ufficio la truffaaggravata per la minorata difesa, derivante – nel caso di specie – dalla distanzatra soggetto attivo e persona offesa in ragione della trattativa contrattuale svoltasivia web.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Occorre ricostruire preliminarmente l’evoluzione normativa sul punto.2.1.

Originariamente, la giurisprudenza aveva ritenuto integrata l’aggravantecomune della minorata difesa, ogni qualvolta l’autore avesse tratto,consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione della reteinternet, in particolare in tema di messa in vendita di un bene online,accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento delprezzo (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n.40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900-01).

L’applicabilità dell’art. 61, n. 5,cod. pen. (espressamente richiamato dall’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod.pen., aggiunto dall’art. 3, comma 28, l. 15 luglio 2009, n. 94) era fatta discenderedalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che paga in anticipo il prezzo delbene venduto, e quello in cui, invece, si trovano l’agente e la res; circostanza chedetermina una posizione di maggior favore del venditore, consentendogli non solodi schermare la propria identità, ma anche – ciò che sarebbe avvenuto, con ledebite peculiarità contrattuali, anche nel caso di specie, secondo l’edittoimputativo – di non consentire alcun efficace controllo preventivo da partedell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta(Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 27/01/2025, Masi, Rv. 287452- 01; Sez. 6,n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01.

Cfr. anche, a contrario, Sez. 2, n. 1085del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01, che ha esclusol’aggravante in questione nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore eacquirente avvenga via web per poi però svilupparsi mediante incontri di personaper la visione e cessione del bene, poiché in questo caso, a differenza delletrattative svolte interamente online, non ricorre la costante distanza idonea aporre il compratore in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualitàdel prodotto).Tali esiti esegetici non restano incisi, e trovano anzi in esso un’indirettaconferma (cfr., in tal senso, anche Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, Balestra, nonmass.), dallo ius superveniens che ha introdotto il nuovo numero 2-ter all’art. 640,secondo comma, cod. pen. («se il fatto è commesso a distanza attraversostrumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altruiidentificazione», ex art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), l. 28 giugno 2024, n. 90, invigore dal 17 luglio 2024).Il principio di specialità e la chiara lettera della legge impongono, dunque, didifferenziare l’operatività attuale dei due profili circostanziali, nel senso chel’aggravante comune della minorata difesa ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen.(tuttora rilevante – seppure dopo l’abrogazione del citato n. 2-bis – anche in ordinealla forbice edittale, ai sensi dell’espresso richiamo all’art. 640, terzo comma, cod.pen.) disciplina i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamenteagevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggettopassivo del reato (cfr. Sez.

U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02) ovvero da altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, diverse dalcontatto online; l’aggravante speciale di nuovo conio concerne, invece, le modalitàesecutive della condotta, connotata dall’utilizzo di dispositivi digitali «idonei aostacolare [l’]identificazione» dell’autore del fatto, così collocando specificamentela nuova fattispecie circostanziale tra i cosiddetti computer-related crimes, reaticommessi mediante un sistema informatico (Sez. 2, n. 41021 del 06/11/2025,Giannattasio, non mass.).L’intervento normativo del 2024 – rimasto invariato anche a séguitodell’entrata in vigore del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno2025, n. 80, che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante dellaminorata difesa in un apposito comma – «ha in sostanza recepito l’elaborazionegiurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune”dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffecommesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di renderepiù difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazionedel suo interlocutore. […] Il legislatore, allora, ha “enucleato”, dalla fattispeciedescritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa”individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare edinterloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi unaposizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesidella truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma» (cosìcondivisibilmente, Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco, Rv. 288222-01, inmotivazione).2.2.

Occorre, dunque, concludere che, nei termini sinora delineati, per quantostrumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altruiidentificazione», sussiste continuità normativa tra le suddette disposizioni,ciascuna delle quali aggravava, ratione temporis, le truffe commesse facendo levasul difetto di fisica compresenza tra i due contraenti (cfr., in termini,Sez. 2, n. 22918 del 26/05/2026, A., non mass.; Sez. 2, n. 22917 del26/05/2026, N., non mass.).2.3.

Ciò premesso quanto al generale quadro normativo, per quel checoncerne la procedibilità, i delitti aggravati ai sensi del citato secondo comma, n.2-ter dell’art. 640 cod. pen., al contrario delle fattispecie aggravate per la“comune” minorata difesa, sono oggi punibili soltanto a istanza di parte, in forzadell’espressa “deroga alla deroga” prevista dal successivo comma quarto, comemodificato sul punto, dall’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, d.l. 11 aprile 2025, n.48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80 («Il delitto è punibile a querela dellapersona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondocomma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma»).3.

Nel caso di specie, di tale assetto normativo danno in qualche modo contosia l’editto imputativo («art. 640 co.

I e II n. 2bis c.p. (in relazione all’art. 61 co.1 n. 5 c.p.)»), sia il Tribunale (che ha riconosciuto la astratta riconducibilità delfatto alla fattispecie aggravata esclusivamente in base all’utilizzo di modalitàtelematiche e non per altre ragioni di minorata difesa, sia pure poi ritenendorilevante, non correttamente, per escludere la circostanza, il successivo uso deltelefono).Con le precisazioni sopra espresse, deve dunque confermarsi che la truffaaggravata per lo strumento telematico non è procedibile per mancanza di querela.4.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 23/02/2026 del Tribunale di Bergamovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato nondoversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffaaggravata ascrittole, perché l’azione penale non poteva essere proseguita permancanza di querela.2. Ha proposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte diappello di Brescia, dolendosi della ritenuta improcedibilità, posto che l’aggravantedella minorata difesa di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., richiamata espressamentedal successivo art. 649, terzo comma, renderebbe perseguibile d’ufficio la truffaaggravata per la minorata difesa, derivante – nel caso di specie – dalla distanzatra soggetto attivo e persona offesa in ragione della trattativa contrattuale svoltasivia web.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod.proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre ricostruire preliminarmente l’evoluzione normativa sul punto.2.1. Originariamente, la giurisprudenza aveva ritenuto integrata l’aggravantecomune della minorata difesa, ogni qualvolta l’autore avesse tratto,consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione della reteinternet, in particolare in tema di messa in vendita di un bene online,accompagnata dalla sua mancata consegna all’acquirente dopo il pagamento delprezzo (Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, Poropat, Rv. 281800-01; Sez. 2, n.40045 del 17/07/2018, Onnis, Rv. 273900-01). L’applicabilità dell’art. 61, n. 5,cod. pen. (espressamente richiamato dall’art. 640, secondo comma, n. 2-bis, cod.pen., aggiunto dall’art. 3, comma 28, l. 15 luglio 2009, n. 94) era fatta discenderedalla distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che paga in anticipo il prezzo delbene venduto, e quello in cui, invece, si trovano l’agente e la res; circostanza chedetermina una posizione di maggior favore del venditore, consentendogli non solodi schermare la propria identità, ma anche – ciò che sarebbe avvenuto, con ledebite peculiarità contrattuali, anche nel caso di specie, secondo l’edittoimputativo – di non consentire alcun efficace controllo preventivo da partedell’acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta(Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 27/01/2025, Masi, Rv. 287452- 01; Sez. 6,n. 17937 del 22/03/2017, Cristaldi, Rv. 269893-01; Sez. 2, n. 43706 del29/09/2016, Pastafiglia, Rv. 268450-01. Cfr. anche, a contrario, Sez. 2, n. 1085del 14/10/2020, dep. 2021, Salamone, Rv. 280515-01, che ha esclusol’aggravante in questione nell’ipotesi in cui il primo contatto tra venditore eacquirente avvenga via web per poi però svilupparsi mediante incontri di personaper la visione e cessione del bene, poiché in questo caso, a differenza delletrattative svolte interamente online, non ricorre la costante distanza idonea aporre il compratore in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualitàdel prodotto).Tali esiti esegetici non restano incisi, e trovano anzi in esso un’indirettaconferma (cfr., in tal senso, anche Sez. 2, n. 2818 del 15/01/2025, Balestra, nonmass.), dallo ius superveniens che ha introdotto il nuovo numero 2-ter all’art. 640,secondo comma, cod. pen. («se il fatto è commesso a distanza attraversostrumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altruiidentificazione», ex art. 16, comma 1, lett. t), n. 1), l. 28 giugno 2024, n. 90, invigore dal 17 luglio 2024).Il principio di specialità e la chiara lettera della legge impongono, dunque, didifferenziare l’operatività attuale dei due profili circostanziali, nel senso chel’aggravante comune della minorata difesa ai sensi dell’art. 61, n. 5, cod. pen.(tuttora rilevante – seppure dopo l’abrogazione del citato n. 2-bis – anche in ordinealla forbice edittale, ai sensi dell’espresso richiamo all’art. 640, terzo comma, cod.pen.) disciplina i casi in cui la condotta fraudolenta sia stata concretamenteagevolata da una particolare situazione personale di vulnerabilità del soggettopassivo del reato (cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095-02) ovvero da altre circostanze di tempo, di luogo o di persona, diverse dalcontatto online; l’aggravante speciale di nuovo conio concerne, invece, le modalitàesecutive della condotta, connotata dall’utilizzo di dispositivi digitali «idonei aostacolare [l’]identificazione» dell’autore del fatto, così collocando specificamentela nuova fattispecie circostanziale tra i cosiddetti computer-related crimes, reaticommessi mediante un sistema informatico (Sez. 2, n. 41021 del 06/11/2025,Giannattasio, non mass.).L’intervento normativo del 2024 – rimasto invariato anche a séguitodell’entrata in vigore del d.l. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla l. 9 giugno2025, n. 80, che ha invece eliminato il 2-bis per ricollocare l’aggravante dellaminorata difesa in un apposito comma – «ha in sostanza recepito l’elaborazionegiurisprudenziale che è effettivamente intervenuta sull’aggravante “comune”dell’art. 61 n. 5 cod. pen. ritenuta applicabile, per l’appunto, all’ipotesi delle truffecommesse “a distanza” sfruttando lo strumento della rete proprio al fine di renderepiù difficoltosa o addirittura impossibile, da parte della vittima, la identificazionedel suo interlocutore. […] Il legislatore, allora, ha “enucleato”, dalla fattispeciedescritta al n. 5 dell’art. 61 cod. pen., una ipotesi specifica di “minorata difesa”individuata, per l’appunto, nella situazione del truffatore che, nel contattare edinterloquire con la vittima, strumentalizzi il mezzo telematico per garantirsi unaposizione di vantaggio: in altri termini, ha “sottratto” dal 61 n. 5 cod. pen. l’ipotesidella truffa telematica cui ha riservato una considerazione autonoma» (cosìcondivisibilmente, Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco, Rv. 288222-01, inmotivazione).2.2. Occorre, dunque, concludere che, nei termini sinora delineati, per quantostrumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altruiidentificazione», sussiste continuità normativa tra le suddette disposizioni,ciascuna delle quali aggravava, ratione temporis, le truffe commesse facendo levasul difetto di fisica compresenza tra i due contraenti (cfr., in termini,Sez. 2, n. 22918 del 26/05/2026, A., non mass.; Sez. 2, n. 22917 del26/05/2026, N., non mass.).2.3. Ciò premesso quanto al generale quadro normativo, per quel checoncerne la procedibilità, i delitti aggravati ai sensi del citato secondo comma, n.2-ter dell’art. 640 cod. pen., al contrario delle fattispecie aggravate per la“comune” minorata difesa, sono oggi punibili soltanto a istanza di parte, in forzadell’espressa “deroga alla deroga” prevista dal successivo comma quarto, comemodificato sul punto, dall’art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, d.l. 11 aprile 2025, n.48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80 («Il delitto è punibile a querela dellapersona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondocomma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter), e dal terzo comma»).3. Nel caso di specie, di tale assetto normativo danno in qualche modo contosia l’editto imputativo («art. 640 co. I e II n. 2bis c.p. (in relazione all’art. 61 co.1 n. 5 c.p.)»), sia il Tribunale (che ha riconosciuto la astratta riconducibilità delfatto alla fattispecie aggravata esclusivamente in base all’utilizzo di modalitàtelematiche e non per altre ragioni di minorata difesa, sia pure poi ritenendorilevante, non correttamente, per escludere la circostanza, il successivo uso deltelefono).Con le precisazioni sopra espresse, deve dunque confermarsi che la truffaaggravata per lo strumento telematico non è procedibile per mancanza di querela.4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.La qualità di parte pubblica rivestita dal ricorrente lo esonera dalla condannaal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso.Così deciso il 14 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro [OSCURATO:PERSONA]
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