CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 07445/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata ex art. 444 cod.proc.pen., il Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata per il reato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina), disponendo, altresì, "la confisca dello stupefacente e di quant'altro in sequestro, nonchè la confisca e acquisizione al patrimonio dello Stato del denaro sequestrato". 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce l'illegittimità della confisca del denaro in sequestro. Argomenta che essendo contestata all'imputato la condotta di detenzione illecita di sostanza stupefacente, non trova applicazione nè l'art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990 nè l'art 240 cod.pen, .difettando il nesso di pertinenzialità tra la condotta illecita e la somma di denaro sequestrata; neppure può trovare applicazione, come ritenuto dal Tribunale, il disposto dell'art. 240-bis cod.pen., in quanto l'art. 85-bis dpr n. 309/1990, nel richiamare tale disposizione, ne esclude espressamente l'operatività in relazione all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, dpr n. 309/1990. Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va ricordato che, in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti (Sez.U,n.21368 del 26/09/2019, dep.17/07/2020, Rv.279348 - 01; Sez. U. del 26/09/2019, Savin e altri; Sez.3, n.4252 del 15/01/2019, Rv. 274946 - 01; Sez. 3, n.15525 del 15/02/2019, Rv. 275862 - 01). 3. Tanto osservato, risulta integrato il vizio dedotto. E' stata, infatti, esposta dal Tribunale una motivazione apparente in quanto meramente assertiva circa le ragioni, sia fattuali che giuridiche, sulle quali è stata fondata l'adozione della misura ablativa della somma di denaro detenuta dal ricorrente. 4. Va ricordato che il denaro - che rappresenta il profitto ricavato dalla cessione di sostanze stupefacenti e non il prezzo del reato (Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, Rv. 226987- non può essere ritenuto profitto dell'attività illecita qualora sia contestato all'imputato esclusivamente il reato di detenzione di sostanze stupefacenti (Sez. 3 n. 7074 dei 23/1/2013, Rv. 253768; Sez.2,n.41778 del 30/09/2015,Rv.265247; Sez. 6, n. 26728 del 04/04/2003, Cannata, cit). Neanche può ritenersi, che il Tribunale abbia ritenuto di procedere alla confisca per sproporzione poiché tale forma di confisca era esclusa dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, in vigore al momento detta pronuncia della sentenza, per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. L'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, che prevede la possibilità di applicare I l'art. 240-bis cod. pen. anche per il delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è stato, infatti, modificato dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (in G.U. 14/11/2023, n.266), che ha disposto, con l'art. 1, comma 1, la conversione, con modificazioni, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (in G.U. 15/09/2023, n. 216). 5. Ne consegue, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio, limitatamente alla somma di denaro confiscata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alta confisca del denaro in sequestro con rinvio per nuovo giudizio sul p