CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 34611/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Sa) il 18 gennaio 1960; avverso la sentenza n. 1278/2021 della Corte di appello di Salerno del 7 settembre 2021; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; letta altresì la memoria scritta della difesa dell'imputato in data 12 maggio 2022 con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza pronunziata in data 7 settembre 2021, ha confermato la precedente decisione con la quale il Tribunale di Salerno, il 16 dicembre 2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i reati a lui contestati, aventi ad oggetto una serie di contravvenzioni in materia edilizia ed urbanistica, e lo aveva, pertanto, condannato, riuniti i reati ascritti sotto il vincolo della continuazione, escluse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 9 di arresto ed euro 23.000,00 di ammenda. Ha interposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite la propria difesa fiduciaria, articolando 2 motivi di impugnazione. In particolare, il ricorrente si è doluto del fatto che la Corte territoriale non abbia rilevato un vizio della notificazione dell'avviso di udienza ed abbia, pertanto, regolarmente ritenuto costituito il rapporto processuale ed abbia, in definitiva, considerato che, avendo il difensore del ricorrente dichiarato di aderire alla astensione dalle udienze, il termine prescrizionale dei reati contestati all'imputato fosse rimasto sospeso per tutto il tempo in cui il processo, a cagione di tale dichiarazione di astensione, aveva avuto una stasi. Con il secondo motivo di ricorso la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha lamentato il fatto che non fosse stato riconosciuto in favore del medesimo il beneficio delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata, per le ragioni che saranno di seguito chiarite, senza rinvio. Si ritiene, per prima cosa, dare atto della circostanza che, quale che sia la risposta da esprimere rispetto al primo motivo di ricorso, il cui oggetto verte attorno alla ritenuta maturata prescrizione dei reati contestati al prevenuto già anteriormente alla pronunzia della sentenza di appello, ad oggi il termine prescrizionale dei medesimi sarebbe pacificamente decorso. Ciò posto ritiene il Collegio che, mentre il secondo motivo di impugnazione, afferente al vizio di motivazione nonché alla violazione di legge con riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e, pertanto, va dichiarato inammissibile, il primo motivo è solamente infondato e, pertanto, idoneo alla regolare costituzione del rapporto processuale di fronte a questa Corte, con la derivanti conseguenze in caso di intervenuta estinzione dei reati contestati per effetto della loro prescrizione (sulla necessaria rilevazione della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità laddove si sia realizzato il rapporto processuale di fronte alla Corte di cassazione: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 dicembre 2017, n. 58095). Ed invero, quanto al secondo motivo di ricorso, è sufficiente rilevare che la Corte di appello ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] potesse godere del beneficio delle circostanze attenuanti generiche in quanto, per riprendere le espressioni usate dalla Corte territoriale, l'imputato aveva dimostrato una particolare pervicacia nel perseguire il suo intento contra legem proseguendo nella realizzazione delle opere edilizie abusive anche successivamente alla apertura di un precedente procedimento penale a suo carico; si trattava, peraltro, di soggetto già pregiudicato, ancorché per reati la cui commissione risultava non prossima nel tempo, e che, infine aveva commesso un illecito di non modesta entità, essendo le opere abusive da lui realizzate, insistenti in area facente parte di un Parco nazionale, di ragguardevoli dimensioni; si tratta di elementi tutti quelli evidenziati che, rappresentando una situazione penalmente rilevante di non modesta entità sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e che sono come tali pienamente giustificativi, visti gli elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., della reiezione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto più laddove il ricorrente non ha segnalato - come la Corte territoriale, non smentita efficacemente al riguardo dalla ricorrente difesa, ha posto in evidenza - la esistenza di alcun elemento che avrebbe potuto costituire fattore positivo al fine di cui sopra. Venendo, adesso, al motivo di impugnazione rubricato per primo dalla ricorrente difesa, sì osserva che lo stesso è volto a far dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati contestati in epoca anteriore alla data di pronunzia della sentenza di appello, stante la non computabilità, quale periodo di sospensione del termine prescrizionale, del lasso di tempo andante dal 3 marzo 2021 al 9 luglio 2021 che, ad avviso della Corte di appello è, invece computabile al fine di cui sopra in quanto dovuto alla avvenuta dichiarata partecipazione alla astensione del difensore dell'imputato dalla partecipazione alle udienze, mentre non sarebbe computabile, ad avviso del ricorrente, in quanto, in data 9 luglio 2021 (cessata l'astensione proclamata dall'organismo rappresentativo della Avvocatura), la difesa dell'imputato aveva segnalato la esistenza di un vizio nella originaria vocatio in ius notificata all'imputato.Giova chiarire, sia pur brevemente, i termini naturalistici della vicenda, onde poterne poi meglio cogliere gli effetti sul piano processuale e sostanziale. Essendo stato presentato appello avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado, il processo era stato chiamato, una prima volta, di fronte alla Corte territoriale in data 30 marzo 2021; in tale occasione la trattazione del giudizio era stata differita una prima volta alla data del 15 giugno 2021 ed una seconda volta alla data del 9 luglio 2021 in quanto in ambedue le circostanza il difensore fiduciario dell'imputato aveva, in sede di formalità di apertura del procedimento, dichiarato che intendeva aderire alla astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dall'organismo rappresentativo della Avvocatura. In occasione della udienza del 9 luglio 2021, accertata la perdurante assenza dell'imputato (già assente alle precedenti date), avendo la relativa difesa eccepito un vizio nella notificazione a questo del decreto di citazione a giudizio in grado di appello, il processo era stato rinviato, previa rinnovazione della notificazione della citazione all'imputato, alla udienza del 7 settembre 2021, nel corso della quale, raccolte le conclusioni delle parti, il giudizio era stato definito con la sentenza ora impugnata. Con essa la Corte di appello, a fronte della eccezione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, aveva rilevato che, collocato incontestatamente il dies a quo di decorrenza del relativo termine alla data del 21 giugno 2016, momento in cui, essendo stato emesso il decreto di sequestro preventivo delle opere abusive, la permanenza dei reati contestati poteva essere sicuramente considerata cessata, il termine prescrizionale, pari ordinariamente a 4 anni, maggiorato di un quarto per effetto dell'intervento di fattori interruttivi, e tenuto altresì conto dei 101 giorni, dal 30 marzo 2021 al 9 luglio 2021, in cui il giudizio era rimasto sospeso per l'adesione del difensore dell'imputato alla agitazione sindacale della Avvocatura, dei reati di cui alla contestazione sarebbe andato a scadere solamente il 30 settembre 2021, quindi, alla data di pronunzia della sentenza impugnata, esso ancora non era spirato. Secondo l'avviso del ricorrente, invece, non dovendosi considerare i ricordati 101 giorni di sospensione del termine prescrizionale, atteso che, per effetto del vizio di notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio il processo non si sarebbe comunque potuto celebrare alle data in cui esso era stato chiamato, le contravvenzioni contestate al [OSCURATO:PERSONA] erano già estinte per prescrizione al 21 giugno 2021, per cui la sentenza con la quale era stata confermala la condanna del ricorrente, pronunziata dalla Corte di appello in data 7 settembre 2021, era illegittima non essendo stata con essa dichiarato il proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione. L'assunto difensivo è erroneo. Il thema disputandum e, in sostanza, riferibile alla individuazione degli effetti ai fini della sospensione o meno del termine prescrizionale della coesistenza di due fattori che avrebbero potuto comportare, ciascuno con propria esclusiva efficacia, la stasi della attività processuale. Infatti, se è indiscutibile che il termine prescrizionale dei reati non risulta sospeso laddove il rinvio della celebrazione del processo che li riguarda è dovuto alla esigenza di rinnovare la citazione di una delle parti essendo risultata viziata la notificazione di essa precedentemente eseguita, è altrettanto indiscutibile che, laddove il rinvio della trattazione del processo sia dovuto alla astensione dalle udienze, legittimamente proclamata nell'ambito di una agitazione sindacale della classe forense, del difensore del prevenuto, il termine prescrizionale del reato (o dei reati) dei quali si sarebbe dovuto discutere nel corso del procedimento rinviato rimane sospeso sino alla effettiva celebrazione di una nuova udienza. Il quesito giuridico sottoposto all'attenzione del Collegio è legato alla coesistenza di ambedue le ragioni che avrebbero potuto, autonomamente, giustificare il rinvio del procedimento e, pertanto, la sua sospensione. A fronte della carenza di precedenti in termini sulla scorta dei quali dirimere il nodo interpretativo, ritiene il Collegio che sia corretto, in sede di prima approssimazione al problema, esaminare il dettato normativo; questo, all'art. 159, comma 1, cod. pen., prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del processo sia imposta da una particolare disposizione di legge; nel caso che ora interessa tale disposizione pare essere rinvenibile in quanto espressamente previsto dall'art. 420-ter cod. proc. pen., il quale, al comma 5, secondo il quale, nel caso in cui il giudice ravvisi che la mancata presenza del difensore di una delle parti sia dovuta ad un suo legittimo impedimento (per tale dovendo anche ritenersi l'esercizio del diritto sindacale di astensione dalla attività giudiziaria, ove correttamente esercitato), egli anche d'ufficio deve rinviare la trattazione del procedimento ad altra successiva udienza.Questo, evidentemente, nel caso, per rimanere nell'ambito della fattispecie ora in questione, di impedimento del difensore, ma non nel caso in cui il differimento del giudizio sia dovuto ad un vizio nella notificazione dell'avviso di udienza a taluna delle parti. Con riferimento ad una fattispecie, in parte analoga alla presente, in seno a questa Corte è dato rinvenire un contrasto giurisprudenziale; infatti, dovendosi esprimere in relazione alla valenza di due fattori concomitanti legittimanti il rinvio del dibattimento, uno riferibile all'imputato o al difensore di questo (nella specie si trattava proprio dell'adesione ad una iniziativa di categoria di astensione da parte degli avvocati dall'attività di udienza), l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (doveva essere assunta una testimonianza ma il teste escutendo non si era presentato), questa Corte ebbe a sostenere che la predominante valenza di quest'ultima esigenza precludeva l'operatività del disposto dell'art. 159, comma 1, cod. pen., e la conseguente sospensione del corso della prescrizione (Corte di cassazione, Sezione V penale, 28 dicembre 2009, n. 49647; idem Sezione VI penale, 17 novembre 2005, n. 41577); in altre, successive ed anche assai recenti, occasioni, invece, questa Corte ebbe a rilevare che la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni, atteso che l'astensione del difensore determina l'arresto dell'udienza ancor prima che il giudice possa esercitare i suoi ordinari poteri processuali e, quindi, verificare l'assenza dei testimoni, disponendone, all'evenienza, l'accompagnamento coattivo (Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 febbraio 2021, n. 5050; idem Sezione III penale, 11 febbraio 2019, n. 6362). Ritiene il Collegio che, applicando i principi desumibili da tali ultimi orientamenti giurisprudenziali, ritenuti infatti gli stessi da questo Collegio frutto di una più corretta, rispetto ai precedenti, applicazione normativa, anche alla presente fattispecie, in quanto compatibili, si possa giungere alla definizione del quesito giuridico dianzi formulato, ribadendo la correttezza della decisione assunta dalla Corte distrettuale salernitana laddove la stessa ha ritenuto computabili ai fini della sospensione della prescrizione i differimenti intervenuti di fronte ad essa nella trattazione del procedimento. Si osserva, infatti, che nella fattispecie il difensore del [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi in maniera rigida della facoltà di astensione dalla attività di udienza derivante dalla sua adesione alla agitazione proclamata dagli organi rappresentatativi della Avvocatura, non solamente ha programmaticamente rinunziato a fare valere (quanto meno nella prima occasione in cui ciò gli sarebbe stato astrattamente possibile) quei diritti che, essendo prodromici alla corretta instaurazione del rapporto processuale, costituiscono un'attività estranea all'attività di "udienza", in quanto preliminari, come appunto la verifica della corretta citazione delle parti in giudizio, appunto alla dichiarazione di apertura dell'udienza, ma ha anche impedito al giudice - proprio perché l'imputato si trovava privo in quella fase che, seppur non costituente già attività di udienza, è indubbiamente già una fase giurisdizionale, di una difesa tecnica - di verificare già alla udienza del 30 marzo 2021 la correttezza della citazione a giudizio dell'imputato e di provvedere, una volta rilevato il vizio, di conseguenza. D'altra parte non può trascurarsi di ricordare che il vizio di notificazione all'imputato del decreto di citazione in appello, se comunque l'incombente è stato correttamente eseguito nei confronti del suo difensore fiduciario (come nel caso di specie si è verificato, tanto che quello, sia pure solo per dichiarare la sua astensione si è ben presentato in giudizio), determina, se l'interessato non rappresenta con elementi idonei la mancata conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che è sanata se non è tempestivamente eccepita nel corso del giudizio (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 5 gennaio 2017, n. 490). Ora, se l'avvenuta astensione dalle udienze dell'avvocato difensore del prevenuto legittima la possibilità che questi sia, in sostanza, rimesso automaticamente in termini per dedurre il vizio di notificazione dell'avviso di udienza al suo assistito anche in occasione della celebrazione della prima udienza successiva alla cessazione dell'agitazione sindacale proclamata dagli organi rappresentativi della Avvocatura, non può, tuttavia, fare retroagire anche agli effetti sostanziali l'efficacia degli atti processuali posti in essere successivamente alla cessazione della agitazione. In altre parole, il difensore che, aderendo alla astensione dalle udienze, non abbia denunziato la esistenza di determinati vizi del procedimento, sebbene non possa essere considerato decaduto dalla possibilità di farli valere in un secondo momento, una volta venuta meno la astensione, non può tuttavia avvantaggiarsi, ai fini del computo della prescrizione del reato in contestazione, di tale eccezionale facoltà, che, se gli fosse concessa, lo porrebbe nel godimento di una posizione sostanziale poziore rispetto a quella che gli sarebbe spettata ove non avesse aderito alla agitazione sindacale; si vuole con ciò intendere che, laddove non vi fosse stata l'astensione dalle udienze il difensore dell'imputato, onde non determinare con la propria condotta omissiva la sanatoria del vizio di notificazione, trattandosi, come segnalato di una nullità a regime intermedio, avrebbe dovuto tempestivamente eccepire il vizio in questione cui il giudice avrebbe potuto (e dovuto) rimediare disponendo la rinnovazione della notificazione, quanto al caso in esame, sin dalla udienza del 30 marzo 2021, limitando in tale modo il periodo di tempo in cui il termine prescrizionale sarebbe decorso, senza dovere attendere, per tale incombente, l'udienza del 9 luglio 2021 (si veda, al riguardo, per il riferimento al caso allora di specie, la già citata Corte di cassazione, Sezione III penale, 11 febbraio 2019, n. 6362). La pur legittima scelta della difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha comportato l'ingiustificato differimento del giudizio, con la conseguente "neutralizzazione", ai fini del maturare del termine prescrizionale, dell'intero periodo in cui il giudizio è stato sospeso a causa della sua astensione dalle udienze. Tanto rilevato in linea di principio, deve, peraltro, considerarsi che la sicura costituzione nel corso del presente giudizio, conseguente alla non inammissibilità del primo motivo di impugnazione presentato dalla ricorrente difesa, del rapporto processuale impone di considerare, sempre ai fini della attuale persistenza dell'interesse statuale al perseguimento delle condotte poste in essere dal [OSCURATO:PERSONA], se la prescrizione correttamente esclusa dalla Corte distrettuale salernitana non sia, come in effetti avvenuto, maturata nelle more del presente giudizio di legittimità. Al riguardo si rileva che la stessa Corte di secondo grado, tenuto conto nelle intervenute sospensioni del relativo termine, ha correttamente collocato alla data del 30 settembre 2021 la dead line ai fini della dichiarazione di estinzione per prescrizione dei reati contestati, di tal che la sentenza impugnata deve adesso essere annullata senza rinvio