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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2024

Cassazione n. 41761/2024

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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n-n-•„1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rossiello, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto vi era stata rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quello sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 89 cod. pen., per cui si deve al riguardo ribadire il principio di diritto secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Coletto è manifestamente infondato, posto che la concessione si attenuanti non nella misura massima rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, e tale motivazione è contenta a pag. 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n-n-•„1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Rossiello, con il quale si lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen., è inammissibile in quanto vi era stata rinuncia ai motivi di appello, ad eccezione di quello sulla rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 89 cod. pen., per cui si deve al riguardo ribadire il principio di diritto secondo cui la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione; ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Coletto è manifestamente infondato, posto che la concessione si attenuanti non nella misura massima rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, e tale motivazione è contenta a pag. 6 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41761/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris