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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37869/2022

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6527-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 691, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 2444/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 06527 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1.1a società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES e IRAP 2010 e sanzioni;

2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

3. con i primi due connessi motivi di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 11 comma 2

I. n. 413/1991 e artt. 43 e 90 dpr n. 917/1986) per avere la CTR accolto l'appello dell'Agenzia, sul presupposto che gli immobili oggetto di rilievo fiscale non fossero da considerarsi beni patrimoniali e che fossero gestiti con modalità d'impresa con conseguente disconoscimento dell'applicazione del regime speciale di cui all'art.11 cit., pur trattandosi pacificamente di immobili di interesse storico ed artistico;

4. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 3, comma 3. d.

Igs. n. 472/1997 e 1, comma 3, d.lgs. 471/1997) per non avere la CTR applicato il trattamento sanzionatorio più mite di cui all' art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997;

5. la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che, oltre al procedimento che occupa, vi sono altri procedimenti connessi -R.G.R. n. 13166/2015, R.G.R. n. 7142/2016 e R.G.R. n. 3317/2017- pendenti dinanzi alla Sezione Tributaria e ha chiesto che tutti i procedimenti siano trattati unitamente;

6. il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria per la trattazione congiunta con le cause connesse iscritte a R.G. n. 13166/2015, R.G. n. 7142/2016 e R.G. n. 3317/2017 P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 22 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6527-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 691, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorre.nte - avverso la sentenza n. 2444/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 06527 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Premesso che: 1.1a società [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRES e IRAP 2010 e sanzioni; 2. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 3. con i primi due connessi motivi di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 11 comma 2 I. n. 413/1991 e artt. 43 e 90 dpr n. 917/1986) per avere la CTR accolto l'appello dell'Agenzia, sul presupposto che gli immobili oggetto di rilievo fiscale non fossero da considerarsi beni patrimoniali e che fossero gestiti con modalità d'impresa con conseguente disconoscimento dell'applicazione del regime speciale di cui all'art.11 cit., pur trattandosi pacificamente di immobili di interesse storico ed artistico; 4. con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione di norme di diritto (art. 3, comma 3. d. Igs. n. 472/1997 e 1, comma 3, d.lgs. 471/1997) per non avere la CTR applicato il trattamento sanzionatorio più mite di cui all' art. 1, comma 2, d.lgs. n. 471/1997; 5. la ricorrente ha depositato memoria nella quale ha rappresentato che, oltre al procedimento che occupa, vi sono altri procedimenti connessi -R.G.R. n. 13166/2015, R.G.R. n. 7142/2016 e R.G.R. n. 3317/2017- pendenti dinanzi alla Sezione Tributaria e ha chiesto che tutti i procedimenti siano trattati unitamente; 6. il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria per la trattazione congiunta con le cause connesse iscritte a R.G. n. 13166/2015, R.G. n. 7142/2016 e R.G. n. 3317/2017 P.Q.M. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo davanti alla Sezione Tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 22 novembre
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