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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37949/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOdat-e-en4A4strate-pa444.-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità.

Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituendo esso il frutto della scelta delle parti.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di MILANOdat-e-en4A4strate-pa444.-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro cinquemila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). In tale contesto, non vi è spazio, pertanto, per dedurre col ricorso per Cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. che il diniego di circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. possa configurare un'ipotesi di illegalità della pena convenuta, trattandosi di un aspetto del trattamento sanzionatorio, costituendo esso il frutto della scelta delle parti. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 luglio
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