CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16100/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' DOMENICO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 novembre 2022 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2. Avverso la suindicata sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato la nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell'avviso dell'udienza in appello all'imputato, per essere stato esso notificato a [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione era stata stralciata - invece che a [OSCURATO:PERSONA]. Non potrebbe valere a sanare la nullità la circostanza che la notificazione sia stata poi effettuata presso il difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod. proc. pen., non potendosi escludere che la notificazione disposta presso il domicilio eletto possa non essere andata a buon fine, proprio a causa dell'errata indicazione del nominativo del destinatario. 3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75, per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo al 31.12.2023 - senza l'intervento delle parti che hanno concluso per iscritto. [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti processuali - ai quali questa Corte ha accesso, trattandosi di valutare una questione processuale - emerge innanzitutto che lo stesso decreto di citazione per il giudizio di appello indica quale imputato-destinatario dell'avviso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], invece che l'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], che è l'effettiva, unica, persona condannata con la sentenza emessa dal Tribunale di Patti il 21.4.2021 oggetto di appello da parte del difensore di fiducia del predetto. Anche la notificazione del decreto interveniva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] presso il luogo di residenza di questi in S. Agata di Militello c.da Torreforti 27/f, con consegna a mani di persona convivente. Non solo, anche nell'attestazione di notifica, avvenuta ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen., a mezzo p.e.c., nei confronti del difensore di fiducia, era erroneamente indicato [OSCURATO:PERSONA] in luogo di [OSCURATO:PERSONA]. Tali circostanze impongono di ritenere la citazione a giudizio omessa e non affetta da nullità sanabile in caso di mancata deduzione prima della conclusione del giudizio di appello, non potendosi ritenere che una notificazione sia comunque intervenuta in maniera tale da consentire la possibilità di conoscenza da parte dell'imputato, anche perché colui che è stato erroneamente indicato nel decreto di citazione, ed è stato il destinatario della notificazione, è il fratello dell'imputato che era a sua volta imputato in concorso con [OSCURATO:PERSONA] del medesimo reato, la cui posizione è stata però stralciata avendo egli optato per il rito abbreviato; con la conseguenza che a nulla potrebbe rilevare che l'atto fu comunque recapitato presso il luogo ove [OSCURATO:PERSONA] aveva eletto domicilio - la residenza del fratello - dal momento che il destinatario indicato era un soggetto che era anch'egli imputato e ben poteva essere stato destinatario di una citazione in giudizio. L'errore che si è verificato nel caso di specie ha pertanto ingenerato una confusione che non consente di ritenere che l'atto abbia potuto comunque raggiungere il suo scopo; non è in altri termini ravvisabile neppure l'astratta idoneità della notificazione alla conoscenza dell'atto (che si risolve in una nullità a regime intermedio). Si deve concludere che nel caso in esame si versi, piuttosto, nell'ipotesi dell'omessa citazione a giudizio: l'errata notificazione, che ha riguardato un soggetto diverso dall'imputato, si è risolta in una sostanziale omessa citazione dell'imputato da cui discende la nullità assoluta, del giudizio di appello e della sentenza di secondo grado, di cui al combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, cod. proc. pen., rilevabile dal giudice di ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. quanto alla differenza tra notificazione della citazione 'irregolare' e notificazione omessa, Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004 Ud., dep. 07/01/2005, Rv. 229540, Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Rv. 239396 - 01; e da ultimo Sez. U, Sentenza n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271771 - 01). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appe lo di Messina per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello