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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024

Cassazione n. 11824/2026

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nte-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaLombardia n. 2401/2024, depositata il 18/9/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Lecco accolse il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento n.1342022900499372/000, notificatale il 16/6/2022, dichiarando prescrittala relativa pretesa tributaria per l’avvenuto decorso di undici anni dallanotifica della precedente intimazione di pagamento (avvenuta in data26/5/2011).Numero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/20262.

La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardia confermòla decisione di primo grado, ritenendo, in primis, applicabile il terminequinquennale di prescrizione, e in secondo luogo escludendo l’applicabilitàalla fattispecie concreta del prolungamento dei termini di prescrizionedisposto dalla legislazione emergenziale per il Covid-19.3.

ADER ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2946 c.c., peravere la CGT individuato in cinque anni la durata della prescrizione indiscorso, la quale invece deve considerarsi decennale.Il motivo è fondato, nei limiti di seguito specificati.Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondocui, nonostante la reiterazione, anno per anno, del prelievo fiscale, non èapplicabile l’art. 2948, n. 4, c.c. (che prevede la prescrizionequinquennale, oltre che degli interessi, di «tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi»), dal momento che «laprestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta edelle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica,derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonomavalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (tra lemoltissime, si possono richiamare esemplificativamente Cass., n.4220/2026; Cass., n. 3421/2026; Cass., n. 1733/2026; Cass., n.139/2026; Cass., n. 34329/2025; Cass., n. 11113/2024; Cass., n.31430/2022; Cass., n. 12740/2020; Cass., n. 33266/2019; Cass., n.10549/2019; Cass., n. 11624/2018; Cass., n. 16713/2016; Cass., n.24322/2014; Cass., n. 22977/2010; Cass., n. 2941/2007).La pronuncia delle Sezioni unite citata dai giudici di secondo grado (Cass.,Sez. un., n. 23397/2016, massimata nel senso che «il principio, dicarattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancitoNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, ocomunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanzialedella irretrattabilità del credito, ma non anche la cd.

“conversione” deltermine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinariodecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti- in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque diriscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di creditirelativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché dicrediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali,nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarieo amministrative e così via.

Pertanto, ove per i relativi crediti sia previstauna prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la solascadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione nonconsente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza diun titolo giudiziale divenuto definitivo») non afferma affatto, in viageneralizzata, che il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria siaquinquennale, ma puntualizza il proprio dictum in relazione a qualsivogliatermine la cui durata sia fissata dalla legge in un periodo inferiore a quelloordinario decennale.Il motivo è, dunque, fondato relativamente al credito tributario principale,mentre a un diverso esito si deve pervenire con riguardo alle sanzioni eagli interessi.2.

Per quel che riguarda gli interessi, la giurisprudenza di questaSezione è saldamente ancorata al principio dell’autonomia delcorrispondente credito a quello principale, con conseguente applicabilitàdella norma speciale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c.

Tale principio è statoespresso da una notevolissima messe di pronunce, tra le quali si possonomenzionare Cass., n. 6818/2026; Cass., n. 6187/2026; Cass., n.4296/2026; Cass., n. 4289/2026; Cass., n. 4220/2026; Cass., n.3196/2026; Cass., n. 34329/2025; Cass., n. 32172/2025; Cass., n.Numero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/202619191/2025; Cass., n. 18485/2025; Cass., n. 10711/2025; Cass., n.23099/2024; Cass., n. 11113/2024; Cass., n. 4969/2024; Cass., n.13781/2023; Cass., n. 31430/2022; Cass., n. 8892/2022; Cass., n.7486/2022; Cass., n. 12740/2020; Cass., n. 30901/2019; Cass., n.24295/2019; Cass., n. 17020/2014; Cass., n. 5954/2007.

Le ragioni sullequali tale orientamento si fonda sono state diffusamente illustrate daCass., n. 2095/2023, massimata nel senso che «gli interessi relativi alleobbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto aqueste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una voltasorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtùdella sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto allaprescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art.2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dallanatura dell'obbligazione principale».

La trama argomentativa di talepronuncia è stata, poi, fedelmente riprodotta da Cass., n. 13781/2023 eCass., n. 2044/2023, e può essere sintetizzata come segue.

Il rapporto diaccessorietà che avvince l’obbligazione relativa agli interessi e quellatributaria principale è circoscritto al momento genetico, dal momento che,una volta sorta, la prima viene ad acquisire una propria autonomia,correlata alla sua principale caratteristica di maturare progressivamentecol passare del tempo.

Preposta alla disciplina della prescrizione delcredito per interessi (anche tributari) è la «norma di diritto comune» di cuiall’art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni «gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi».

Tale disposizione - da considerarsi «norma specialerispetto alla prescrizione della sorte capitale [ch]e si applica a tutte lecategorie di interessi» - «non distingue il regime della prescrizione inragione della natura o della fonte degli interessi».

La Corte sottolinea, alriguardo, la rilevanza dell’esistenza di una disciplina unitaria dellaprescrizione, pur a fronte della variegata tipologia di interessiNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026(corrispettivi, moratori e compensativi) conosciuta dal diritto civile, edeffettua un parallelismo, da tale angolo visuale, con l’art. 2855 c.c., cheprevede la collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale,«qualunque sia la specie d’ipoteca», dunque indipendentemente dal fattoche si correlino a un credito garantito da ipoteca volontaria (laddoveassumono natura corrispettiva) o giudiziale (laddove assumono naturamoratoria).

La Corte conclude, quindi, sul punto, affermando che «deve,pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello diprincipio) una disciplina selettiva della prescrizione dell’obbligazione diinteressi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diversecategorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, emoratori, quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dallafonte e dalla natura degli stessi.

Il che appare conforme a quel fenomenogiuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrinacome commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendereal diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando eunificando le originarie e distinte discipline.

La generalizzata applicazionedella disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde,peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione)– come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossionedell’obbligazione “accessoria” degli interessi da quella del capitale.

Benchéle due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambeessendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessiscaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi siaggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava laposizione del debitore.

Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalleprestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, diquesta prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all’obbligazioneprincipale; e lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilitàdell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, attraversoNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria,prevista per la sorte capitale.

Echi di tale più rapida estinzionedell’obbligazione degli interessi rispetto all’obbligazione principale sirinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione delpagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazionedel pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi alcapitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso qualeestinzione satisfattiva dell’obbligazione pecuniaria (Cass. n. 10692 del20/05/2005)».

Una volta sorta l’obbligazione degli interessi - continua laS.C. - «il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della suaprogressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno acostituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendentidall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono esseresuscettibili «di autonome vicende rispetto all’obbligazione tributariaconfigurata a carico del contribuente» (in termini, Cass.

S.U. n. 22281 del2022, cit.; conf.

Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014, cit.; Cass. n. 4554 del 22/03/2012;Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n.16123 del 18/08/2004)».

Né una diversa disciplina - sotto il profilo delladurata, rispettivamente, quinquennale e decennale - può giustificarsi inragione della circostanza che l’obbligazione principale si atteggi comeperiodica (o di durata) ovvero quale prestazione uno actu: «laformulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. evidenzia,invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancataa quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione (“gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi”), ma non sia sovrapponibile a queste ultime.L’utilizzo della congiunzione “e” lascia intendere come la disciplina dellaprescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene adaffiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non puòNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026essere confusa».

In definitiva, «la periodicità dell’obbligazione degliinteressi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessiscaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario,legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitaledalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nelmomento in cui l’obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possonoessere accomunati alle altre prestazioni periodiche».La conclusione che se ne trae è, dunque, quella della durata dellaprescrizione immancabilmente parametrata al quinquennio di cui all’art.2948, n. 4, c.c., non evidenziandosi «particolari ragioni sistematiche checonsentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diversecategorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previstedalla legge rispetto al diritto comune».

Il principio dell’autonomia delcredito per gli interessi rispetto a quello per il capitale è statosuccessivamente sancito anche da Cass., n. 4296/2026, la quale affermache «la norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma specialerispetto alla disciplina della prescrizione della sorte capitale e si applica atutte le categorie di interessi, posto che non fa alcuna distinzione diregolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi e cheil carattere dell’accessorietà dell’obbligazione di interessi rispettoall’obbligazione principale da cui sorge si manifesta nel suo momentogenetico ed estintivo ma non nel corso della maturazione progressiva delcorso degli interessi che vanno a costituire un’obbligazione autonoma eindipendente soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dalla normaspeciale».3.

Anche con riguardo alla prescrizione del credito per sanzionipecuniarie tributarie, la giurisprudenza consolidata della S.C. è attestatanel senso della durata quinquennale.

In gran parte delle pronunce diquesta Sezione, l’enunciazione del corrispondente principio di diritto siNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026affianca a quella relativa agli interessi, come può trarsi, ad esempio, dallamassima di Cass., n. 23052/2025, alla cui stregua «in tema di obbligazionitributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gliinteressi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione- deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia,con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennalestabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degliinteressi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche pergli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile iltermine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostantel'assenza di norme speciali».

Si possono richiamare, a tal proposito, iprecedenti di cui a Cass., n. 4289/2026; Cass., n. 19191/2025; Cass., n.23099/2024; Cass., n. 11113/2024; Cass., n. 31430/2022; Cass., n.7486/2022; Cass., n. 12740/2020; Cass., n. 16099/2011 (relativa allaprevigente disciplina di cui all’art. 17 della l. n. 4/1929).

L’assuntodell’autonomia del termine prescrizionale delle sanzioni è fondato sullanorma speciale di cui all’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997,secondo cui «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrivenel termine di cinque anni».Anche in questo caso, particolarmente pregnanti si mostrano leargomentazioni spese dalla già citata Cass., n. 2095/2023.

L’art. 20contiene la «disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizionedei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a unaspecifica norma di legge».

Non può trovare applicazione, invece, l’art. 24del medesimo d.lgs. (che dispone che «per la riscossione della sanzione siapplicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione siriferisce», dal momento che esso «non introduce una espressa norma chedisciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, masi limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in faseesecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulaNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce».

Tale disciplina «è statada questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilitàpubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella didiritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilanciodello Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere,almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno ilgettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delleproprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez.

U.,10 dicembre 2009, n. 25790; conf.

Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n.16730).

Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durataquinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela delcontribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa”; Sez.T, n. 18485 del 7/7/2025, non massimata sul punto» (il passaggio ètestualmente richiamato anche in Cass., n. 13781/2023).In diverse pronunce (tra cui, oltre alla n. 2095/2023, Cass., n.23099/2024) viene fatta menzione anche della circolare del Ministero delletermine quinquennale), traendosene la conclusione secondo cui «il regimeprescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimentosanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni noncontestuali all’atto impositivo e costituisce principio generaledell’ordinamento».4.

Con l’assetto della giurisprudenza della Sezione Tributaria, comeappena illustrato, non collima l’ordinanza della Terza Sezione civile diquesta Corte, n. 32374 dell’11/12/2025, che ha inteso, invece, equiparareil termine di prescrizione del credito tributario e di quelli, ad essoaccessori, per interessi e sanzioni.

Nel caso di specie, l’Agenzia delleEntrate - Riscossione (ADER) era intervenuta in una procedura esecutivaordinaria, facendo valere, quale titolo esecutivo, alcune cartelle dipagamento relative a tributi erariali, sanzioni e interessi.

Il debitoreNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026esecutato, attraverso un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,aveva fatto valere la prescrizione quinquennale dei crediti portati dallesuddette cartelle.

L’opposizione era stata accolta dai giudici di merito, inprimo e secondo grado.

Il ricorrente aveva censurato, quindi, la violazionedegli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n.472/1997, nella parte in cui la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile(all’intero credito per tributo, interessi e sanzioni) la prescrizionequinquennale.

La Terza Sezione, dopo aver ribadito l’applicabilitàdell’ordinario termine di prescrizione decennale per il tributo ex art. 2946c.c. (in linea con la giurisprudenza della Sezione Tributaria sopraillustrata), afferma, quanto alle sanzioni e agli interessi, che essi, unavolta che si pervenga alla fase esecutiva della riscossione, soggiacciono almedesimo termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erarialeprincipale.

Per quel che riguarda, in particolare, le sanzioni, ove le stessesiano “applicat[e] contestualmente al tributo cui la violazione si riferisce(come nel caso di specie, relative a tributi erariali come l’IRPEF)”, lasoluzione discende, secondo il Collegio giudicante, dal disposto dell’art.24, primo comma, del d.lgs. n. 472/1997, in base al quale «per lariscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione deitributi cui la violazione si riferisce»”.

Quanto, invece, agli interessi,l’allineamento del termine di prescrizione a quello del credito principalederiva dalla “prestazione strutturalmente unica” cui entrambi partecipano.Per corroborare il proprio assunto, la Terza Sezione richiama la pronunciadi questa Sezione Tributaria, n. 6659/2014, massimata nel senso che, «intema di IVA, il recupero dei rimborsi indebitamente erogati al contribuentedal Concessionario del servizio per la riscossione o dagli Uffici finanziari èdisciplinato dall'art. 38-bis, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,che non prevede, tuttavia, uno specifico termine di prescrizione per ilcredito accessorio degli interessi moratori dovuti all’erario in ipotesi diritardo nella restituzione, sicché, in mancanza di una disciplina specialeNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026derogatoria, non ravvisabile nella legge 26 gennaio 1961 n. 29 (riferitaalla diversa fattispecie di omesso pagamento del tributo), trovaapplicazione il termine ordinario decennale, in quanto non sigiustificherebbe, alla luce del principio costituzionale di ragionevolezza, untrattamento differenziato tra il fisco ed il contribuente, il cui credito diinteressi, accessorio rispetto al credito principale di rimborso, èespressamente assoggetto all’art. 2946 cod. civ., ai sensi dell'art. 1,comma 16, del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66».

Il principio affermatosembra riecheggiare la statuizione di cui a Cass., Sez.

T, n. 13815/2021,la quale pure ha esteso agli interessi e alle sanzioni il termine ordinario diprescrizione applicabile al credito fiscale principale, sulla base del merorichiamo del precedente di cui a Cass., Sez.

T, n. 18432/2005, la cuimassima recita: «in tema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto econ riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati inrelazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale,di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e didurata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti perinadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile diesecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinariaprescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.».

Inmotivazione, la sentenza del 2005 aveva chiarito che, «quando si tratti diinteressi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento diuna somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rateperiodiche, non v’è il presupposto d’applicazione dell’art. 2948, n. 4 c.c.».Sulla stessa scia si era già posta, peraltro, Cass., Sez. 6-T, n.10549/2019, che aveva cassato la sentenza impugnata sotto il profilodella «affermata applicazione del termine quinquennale relativamente allesanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il terminedi prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazioneNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può cheessere di tipo unitario».[OSCURATO:PERSONA] ritiene di sposare le argomentazioni fatte propriedall’orientamento più recente (e nettamente maggioritario) dellagiurisprudenza di legittimità, mostrandosi difficilmente superabile, inparticolare (per quel che riguarda le sanzioni), la lettera dell’art. 20,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che scolpisce una disciplina speciale,in punto di prescrizione, senza differenziazioni di sorta a seconda che lasanzione sia autonomamente contestata rispetto al tributo.Il motivo, pertanto, è da accogliere in parte qua.5.

Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 68 d.l. n.18/2020, per avere la CTR ritenuto inapplicabile alla fattispecie lasospensione dei termini ivi prevista, per essere stati i carichi relativi allacontribuente affidati all’agente della riscossione nel 2022.Il motivo è fondato.L’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18/2020, recita: «con riferimento alleentrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagliavvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Iversamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unicasoluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.Non si procede al rimborso di quanto già versato.

Si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,n. 159».

L’art. 12, comma 1, del d.l. n. 159/2015, recita: «le disposizioniin materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, deicontributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore deisoggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per unNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, lasospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materiadi liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favoredegli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agentidella riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212.

Salvo diverse disposizioni, i versamentisospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo disospensione».

Il comma 2 prevede, poi, che i termini di prescrizione edecadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione, che scadonodurante il periodo di sospensione, «sono prorogati (...) fino al 31 dicembredel secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».Pertanto, posto che la scadenza del termine decennale di prescrizione eraricompresa nella finestra temporale culminante nel 31 dicembre 2021,esso soggiace alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente alsecondo anno successivo alla scadenza della sospensione.

Infatti – atenore del comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievoè la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli attiamministrativi «entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i qualisi verifica la sospensione»: presupposto, questo, idoneo a far scattare la“proroga”, espressamente “in deroga” all’art. 3, comma 3, St. contr., «finoal 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo disospensione», tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il «periodo dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021».

Il termine decennale di prescrizione non può dirsi, dunque,maturato (v.

Cass., n. 17668/2025 e Cass., n. 34336/2025; Cass., n.34329/2025).

P.Q.MAccoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, e il secondomotivo del ricorso;Numero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado dellaLombardia n. 2401/2024, depositata il 18/9/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte di Giustizia tributaria di I grado di Lecco accolse il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento n.1342022900499372/000, notificatale il 16/6/2022, dichiarando prescrittala relativa pretesa tributaria per l’avvenuto decorso di undici anni dallanotifica della precedente intimazione di pagamento (avvenuta in data26/5/2011).Numero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/20262. La Corte di Giustizia tributaria di II grado della Lombardia confermòla decisione di primo grado, ritenendo, in primis, applicabile il terminequinquennale di prescrizione, e in secondo luogo escludendo l’applicabilitàalla fattispecie concreta del prolungamento dei termini di prescrizionedisposto dalla legislazione emergenziale per il Covid-19.3. ADER ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 2946 c.c., peravere la CGT individuato in cinque anni la durata della prescrizione indiscorso, la quale invece deve considerarsi decennale.Il motivo è fondato, nei limiti di seguito specificati.Nella giurisprudenza di legittimità è consolidato l’orientamento secondocui, nonostante la reiterazione, anno per anno, del prelievo fiscale, non èapplicabile l’art. 2948, n. 4, c.c. (che prevede la prescrizionequinquennale, oltre che degli interessi, di «tutto ciò che deve pagarsiperiodicamente ad anno o in termini più brevi»), dal momento che «laprestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta edelle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica,derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonomavalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi» (tra lemoltissime, si possono richiamare esemplificativamente Cass., n.4220/2026; Cass., n. 3421/2026; Cass., n. 1733/2026; Cass., n.139/2026; Cass., n. 34329/2025; Cass., n. 11113/2024; Cass., n.31430/2022; Cass., n. 12740/2020; Cass., n. 33266/2019; Cass., n.10549/2019; Cass., n. 11624/2018; Cass., n. 16713/2016; Cass., n.24322/2014; Cass., n. 22977/2010; Cass., n. 2941/2007).La pronuncia delle Sezioni unite citata dai giudici di secondo grado (Cass.,Sez. un., n. 23397/2016, massimata nel senso che «il principio, dicarattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancitoNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, ocomunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanzialedella irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” deltermine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinariodecennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti- in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque diriscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di creditirelativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché dicrediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali,nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarieo amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia previstauna prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la solascadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione nonconsente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza diun titolo giudiziale divenuto definitivo») non afferma affatto, in viageneralizzata, che il termine di prescrizione dell’obbligazione tributaria siaquinquennale, ma puntualizza il proprio dictum in relazione a qualsivogliatermine la cui durata sia fissata dalla legge in un periodo inferiore a quelloordinario decennale.Il motivo è, dunque, fondato relativamente al credito tributario principale,mentre a un diverso esito si deve pervenire con riguardo alle sanzioni eagli interessi.2. Per quel che riguarda gli interessi, la giurisprudenza di questaSezione è saldamente ancorata al principio dell’autonomia delcorrispondente credito a quello principale, con conseguente applicabilitàdella norma speciale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. Tale principio è statoespresso da una notevolissima messe di pronunce, tra le quali si possonomenzionare Cass., n. 6818/2026; Cass., n. 6187/2026; Cass., n.4296/2026; Cass., n. 4289/2026; Cass., n. 4220/2026; Cass., n.3196/2026; Cass., n. 34329/2025; Cass., n. 32172/2025; Cass., n.Numero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/202619191/2025; Cass., n. 18485/2025; Cass., n. 10711/2025; Cass., n.23099/2024; Cass., n. 11113/2024; Cass., n. 4969/2024; Cass., n.13781/2023; Cass., n. 31430/2022; Cass., n. 8892/2022; Cass., n.7486/2022; Cass., n. 12740/2020; Cass., n. 30901/2019; Cass., n.24295/2019; Cass., n. 17020/2014; Cass., n. 5954/2007. Le ragioni sullequali tale orientamento si fonda sono state diffusamente illustrate daCass., n. 2095/2023, massimata nel senso che «gli interessi relativi alleobbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto aqueste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una voltasorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtùdella sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto allaprescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art.2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dallanatura dell'obbligazione principale». La trama argomentativa di talepronuncia è stata, poi, fedelmente riprodotta da Cass., n. 13781/2023 eCass., n. 2044/2023, e può essere sintetizzata come segue. Il rapporto diaccessorietà che avvince l’obbligazione relativa agli interessi e quellatributaria principale è circoscritto al momento genetico, dal momento che,una volta sorta, la prima viene ad acquisire una propria autonomia,correlata alla sua principale caratteristica di maturare progressivamentecol passare del tempo. Preposta alla disciplina della prescrizione delcredito per interessi (anche tributari) è la «norma di diritto comune» di cuiall’art. 2948, n. 4, c.c., secondo cui si prescrivono in cinque anni «gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi». Tale disposizione - da considerarsi «norma specialerispetto alla prescrizione della sorte capitale [ch]e si applica a tutte lecategorie di interessi» - «non distingue il regime della prescrizione inragione della natura o della fonte degli interessi». La Corte sottolinea, alriguardo, la rilevanza dell’esistenza di una disciplina unitaria dellaprescrizione, pur a fronte della variegata tipologia di interessiNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026(corrispettivi, moratori e compensativi) conosciuta dal diritto civile, edeffettua un parallelismo, da tale angolo visuale, con l’art. 2855 c.c., cheprevede la collocazione degli interessi nello stesso grado del capitale,«qualunque sia la specie d’ipoteca», dunque indipendentemente dal fattoche si correlino a un credito garantito da ipoteca volontaria (laddoveassumono natura corrispettiva) o giudiziale (laddove assumono naturamoratoria). La Corte conclude, quindi, sul punto, affermando che «deve,pertanto, ritenersi che il legislatore non abbia adottato (a livello diprincipio) una disciplina selettiva della prescrizione dell’obbligazione diinteressi, introducendone una disciplina unitaria applicabile alle diversecategorie di interessi (corrispettivi, propri del diritto commerciale, emoratori, quelli del tradizionale diritto civile), indipendentemente dallafonte e dalla natura degli stessi. Il che appare conforme a quel fenomenogiuridico frutto della codificazione del 1942, investigato da antica dottrinacome commercializzazione del diritto privato, che aveva inteso estendereal diritto privato istituti propri del diritto commerciale, armonizzando eunificando le originarie e distinte discipline. La generalizzata applicazionedella disciplina della prescrizione quinquennale agli interessi risponde,peraltro, a una più risalente ragione storica (e di più antica codificazione)– come osservatosi in dottrina – che era quella di sganciare la riscossionedell’obbligazione “accessoria” degli interessi da quella del capitale. Benchéle due prestazioni (capitale e interessi) appaiano omogenee (entrambeessendo prestazioni pecuniarie) e benché la prestazione degli interessiscaturisca dall’obbligazione pecuniaria, l’obbligazione di interessi siaggiunge alla originaria prestazione in sorte capitale e aggrava laposizione del debitore. Il legislatore ha inteso liberare il debitore dalleprestazioni scadute, non richieste tempestivamente dal creditore, diquesta prestazione accessoria in termini più rapidi rispetto all’obbligazioneprincipale; e lo ha fatto differenziando il periodo di esigibilitàdell’obbligazione accessoria rispetto a quella principale, attraversoNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026l’introduzione di una disciplina prescrizionale più breve di quella ordinaria,prevista per la sorte capitale. Echi di tale più rapida estinzionedell’obbligazione degli interessi rispetto all’obbligazione principale sirinvengono, ad esempio, in materia di regole legali di imputazione delpagamento (art. 1194 cod. civ., che prevede la preventiva imputazionedel pagamento a estinzione del debito prima agli interessi e poi alcapitale), quale conseguenza automatica del pagamento, inteso qualeestinzione satisfattiva dell’obbligazione pecuniaria (Cass. n. 10692 del20/05/2005)». Una volta sorta l’obbligazione degli interessi - continua laS.C. - «il flusso produttivo di interessi vive di vita propria in virtù della suaprogressiva maturazione; man mano che maturano, gli interessi vanno acostituire una obbligazione autonoma e rimangono indipendentidall'obbligazione principale dalla quale sono sorti, per cui possono esseresuscettibili «di autonome vicende rispetto all’obbligazione tributariaconfigurata a carico del contribuente» (in termini, Cass. S.U. n. 22281 del2022, cit.; conf. Cass. n. 8892 del 18/03/2022; Cass. n. 24295 del30/09/2019; Cass. n. 17020 del 2014, cit.; Cass. n. 4554 del 22/03/2012;Cass. n. 13080 del 15/06/2011; Cass. n. 5954 del 2007, cit.; Cass. n.16123 del 18/08/2004)». Né una diversa disciplina - sotto il profilo delladurata, rispettivamente, quinquennale e decennale - può giustificarsi inragione della circostanza che l’obbligazione principale si atteggi comeperiodica (o di durata) ovvero quale prestazione uno actu: «laformulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ. evidenzia,invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancataa quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione (“gliinteressi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad annoo in termini più brevi”), ma non sia sovrapponibile a queste ultime.L’utilizzo della congiunzione “e” lascia intendere come la disciplina dellaprescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene adaffiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non puòNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026essere confusa». In definitiva, «la periodicità dell’obbligazione degliinteressi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessiscaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario,legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo;solo in tal senso (e non anche in ragione della natura della sorte capitaledalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nelmomento in cui l’obbligazione del capitale è insorta) gli interessi possonoessere accomunati alle altre prestazioni periodiche».La conclusione che se ne trae è, dunque, quella della durata dellaprescrizione immancabilmente parametrata al quinquennio di cui all’art.2948, n. 4, c.c., non evidenziandosi «particolari ragioni sistematiche checonsentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diversecategorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previstedalla legge rispetto al diritto comune». Il principio dell’autonomia delcredito per gli interessi rispetto a quello per il capitale è statosuccessivamente sancito anche da Cass., n. 4296/2026, la quale affermache «la norma relativa alla prescrizione degli interessi è norma specialerispetto alla disciplina della prescrizione della sorte capitale e si applica atutte le categorie di interessi, posto che non fa alcuna distinzione diregolamentazione in ragione della natura o della fonte degli interessi e cheil carattere dell’accessorietà dell’obbligazione di interessi rispettoall’obbligazione principale da cui sorge si manifesta nel suo momentogenetico ed estintivo ma non nel corso della maturazione progressiva delcorso degli interessi che vanno a costituire un’obbligazione autonoma eindipendente soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dalla normaspeciale».3. Anche con riguardo alla prescrizione del credito per sanzionipecuniarie tributarie, la giurisprudenza consolidata della S.C. è attestatanel senso della durata quinquennale. In gran parte delle pronunce diquesta Sezione, l’enunciazione del corrispondente principio di diritto siNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026affianca a quella relativa agli interessi, come può trarsi, ad esempio, dallamassima di Cass., n. 23052/2025, alla cui stregua «in tema di obbligazionitributarie, la disciplina della prescrizione - che attiene alla fase in cui gliinteressi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione- deve necessariamente essere risolta in base al principio dell'autonomia,con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennalestabilito dall'art. 2948, n. 4, c.c., il quale prescinde sia dalla tipologia degliinteressi, sia dalla natura dell'obbligazione principale; pertanto, anche pergli interessi che sorgono in materia tributaria si deve ritenere applicabile iltermine di prescrizione quinquennale, al pari delle sanzioni, nonostantel'assenza di norme speciali». Si possono richiamare, a tal proposito, iprecedenti di cui a Cass., n. 4289/2026; Cass., n. 19191/2025; Cass., n.23099/2024; Cass., n. 11113/2024; Cass., n. 31430/2022; Cass., n.7486/2022; Cass., n. 12740/2020; Cass., n. 16099/2011 (relativa allaprevigente disciplina di cui all’art. 17 della l. n. 4/1929). L’assuntodell’autonomia del termine prescrizionale delle sanzioni è fondato sullanorma speciale di cui all’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997,secondo cui «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrivenel termine di cinque anni».Anche in questo caso, particolarmente pregnanti si mostrano leargomentazioni spese dalla già citata Cass., n. 2095/2023. L’art. 20contiene la «disciplina unitaria della decadenza, come della prescrizionedei crediti derivanti dall’irrogazione di sanzioni tributarie, affidata a unaspecifica norma di legge». Non può trovare applicazione, invece, l’art. 24del medesimo d.lgs. (che dispone che «per la riscossione della sanzione siapplicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione siriferisce», dal momento che esso «non introduce una espressa norma chedisciplini la prescrizione (o decadenza) dei crediti nascenti da sanzioni, masi limita a disporre che per la riscossione delle sanzioni (pertanto, in faseesecutiva e non di accertamento) si applicano le disposizioni sulaNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce». Tale disciplina «è statada questa Corte ritenuta conforme al sistema e alle norme di contabilitàpubblica, ove si è osservato che la disciplina speciale rispetto a quella didiritto comune trova “fondamento nei vincoli di competenza del bilanciodello Stato, in forza dei quali l'amministrazione finanziaria deve potere,almeno per grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno ilgettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delleproprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione)” (Cass., Sez. U.,10 dicembre 2009, n. 25790; conf. Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n.16730). Di converso, come osservato in dottrina, la generalizzata durataquinquennale obbedisce anche a esigenze di certezza e di tutela delcontribuente, in ordine ai tempi di irrogazione della sanzione stessa”; Sez.T, n. 18485 del 7/7/2025, non massimata sul punto» (il passaggio ètestualmente richiamato anche in Cass., n. 13781/2023).In diverse pronunce (tra cui, oltre alla n. 2095/2023, Cass., n.23099/2024) viene fatta menzione anche della circolare del Ministero delletermine quinquennale), traendosene la conclusione secondo cui «il regimeprescrizionale, in quanto generalizzato per qualunque provvedimentosanzionatorio, non può, pertanto, essere limitato alle sanzioni noncontestuali all’atto impositivo e costituisce principio generaledell’ordinamento».4. Con l’assetto della giurisprudenza della Sezione Tributaria, comeappena illustrato, non collima l’ordinanza della Terza Sezione civile diquesta Corte, n. 32374 dell’11/12/2025, che ha inteso, invece, equiparareil termine di prescrizione del credito tributario e di quelli, ad essoaccessori, per interessi e sanzioni. Nel caso di specie, l’Agenzia delleEntrate - Riscossione (ADER) era intervenuta in una procedura esecutivaordinaria, facendo valere, quale titolo esecutivo, alcune cartelle dipagamento relative a tributi erariali, sanzioni e interessi. Il debitoreNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026esecutato, attraverso un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.,aveva fatto valere la prescrizione quinquennale dei crediti portati dallesuddette cartelle. L’opposizione era stata accolta dai giudici di merito, inprimo e secondo grado. Il ricorrente aveva censurato, quindi, la violazionedegli artt. 2946 e 2948, n. 4, c.c., nonché degli artt. 20 e 24 del d.lgs. n.472/1997, nella parte in cui la Corte d’appello aveva ritenuto applicabile(all’intero credito per tributo, interessi e sanzioni) la prescrizionequinquennale. La Terza Sezione, dopo aver ribadito l’applicabilitàdell’ordinario termine di prescrizione decennale per il tributo ex art. 2946c.c. (in linea con la giurisprudenza della Sezione Tributaria sopraillustrata), afferma, quanto alle sanzioni e agli interessi, che essi, unavolta che si pervenga alla fase esecutiva della riscossione, soggiacciono almedesimo termine di prescrizione decennale previsto per il tributo erarialeprincipale. Per quel che riguarda, in particolare, le sanzioni, ove le stessesiano “applicat[e] contestualmente al tributo cui la violazione si riferisce(come nel caso di specie, relative a tributi erariali come l’IRPEF)”, lasoluzione discende, secondo il Collegio giudicante, dal disposto dell’art.24, primo comma, del d.lgs. n. 472/1997, in base al quale «per lariscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione deitributi cui la violazione si riferisce»”. Quanto, invece, agli interessi,l’allineamento del termine di prescrizione a quello del credito principalederiva dalla “prestazione strutturalmente unica” cui entrambi partecipano.Per corroborare il proprio assunto, la Terza Sezione richiama la pronunciadi questa Sezione Tributaria, n. 6659/2014, massimata nel senso che, «intema di IVA, il recupero dei rimborsi indebitamente erogati al contribuentedal Concessionario del servizio per la riscossione o dagli Uffici finanziari èdisciplinato dall'art. 38-bis, comma 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,che non prevede, tuttavia, uno specifico termine di prescrizione per ilcredito accessorio degli interessi moratori dovuti all’erario in ipotesi diritardo nella restituzione, sicché, in mancanza di una disciplina specialeNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026derogatoria, non ravvisabile nella legge 26 gennaio 1961 n. 29 (riferitaalla diversa fattispecie di omesso pagamento del tributo), trovaapplicazione il termine ordinario decennale, in quanto non sigiustificherebbe, alla luce del principio costituzionale di ragionevolezza, untrattamento differenziato tra il fisco ed il contribuente, il cui credito diinteressi, accessorio rispetto al credito principale di rimborso, èespressamente assoggetto all’art. 2946 cod. civ., ai sensi dell'art. 1,comma 16, del d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66». Il principio affermatosembra riecheggiare la statuizione di cui a Cass., Sez. T, n. 13815/2021,la quale pure ha esteso agli interessi e alle sanzioni il termine ordinario diprescrizione applicabile al credito fiscale principale, sulla base del merorichiamo del precedente di cui a Cass., Sez. T, n. 18432/2005, la cuimassima recita: «in tema di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto econ riguardo alla pretesa relativa al pagamento degli interessi maturati inrelazione al credito fiscale, la previsione della prescrizione quinquennale,di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ. per le obbligazioni periodiche e didurata, non trova applicazione, trattandosi di interessi dovuti perinadempimento di un'obbligazione unitaria (sia pur suscettibile diesecuzione ripartita), con conseguente applicazione della ordinariaprescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ.». Inmotivazione, la sentenza del 2005 aveva chiarito che, «quando si tratti diinteressi dovuti, come nella specie, per mora ex re da inadempimento diuna somma da versare e chiesti in unica soluzione e non in rateperiodiche, non v’è il presupposto d’applicazione dell’art. 2948, n. 4 c.c.».Sulla stessa scia si era già posta, peraltro, Cass., Sez. 6-T, n.10549/2019, che aveva cassato la sentenza impugnata sotto il profilodella «affermata applicazione del termine quinquennale relativamente allesanzioni, parimenti oggetto della cartella impugnata, atteso che il terminedi prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazioneNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può cheessere di tipo unitario».[OSCURATO:PERSONA] ritiene di sposare le argomentazioni fatte propriedall’orientamento più recente (e nettamente maggioritario) dellagiurisprudenza di legittimità, mostrandosi difficilmente superabile, inparticolare (per quel che riguarda le sanzioni), la lettera dell’art. 20,comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, che scolpisce una disciplina speciale,in punto di prescrizione, senza differenziazioni di sorta a seconda che lasanzione sia autonomamente contestata rispetto al tributo.Il motivo, pertanto, è da accogliere in parte qua.5. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 68 d.l. n.18/2020, per avere la CTR ritenuto inapplicabile alla fattispecie lasospensione dei termini ivi prevista, per essere stati i carichi relativi allacontribuente affidati all’agente della riscossione nel 2022.Il motivo è fondato.L’art. 68, comma 1, del d.l. n. 18/2020, recita: «con riferimento alleentrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti,in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti dacartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagliavvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Iversamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unicasoluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015,n. 159». L’art. 12, comma 1, del d.l. n. 159/2015, recita: «le disposizioniin materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, deicontributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore deisoggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per unNumero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, lasospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali,nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materiadi liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favoredegli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agentidella riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, dellalegge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamentisospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo disospensione». Il comma 2 prevede, poi, che i termini di prescrizione edecadenza relativi all'attività degli agenti della riscossione, che scadonodurante il periodo di sospensione, «sono prorogati (...) fino al 31 dicembredel secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».Pertanto, posto che la scadenza del termine decennale di prescrizione eraricompresa nella finestra temporale culminante nel 31 dicembre 2021,esso soggiace alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente alsecondo anno successivo alla scadenza della sospensione. Infatti – atenore del comma 2 dell’art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievoè la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli attiamministrativi «entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i qualisi verifica la sospensione»: presupposto, questo, idoneo a far scattare la“proroga”, espressamente “in deroga” all’art. 3, comma 3, St. contr., «finoal 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo disospensione», tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1dell’art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il «periodo dall'8 marzo 2020 al 31agosto 2021». Il termine decennale di prescrizione non può dirsi, dunque,maturato (v. Cass., n. 17668/2025 e Cass., n. 34336/2025; Cass., n.34329/2025). P.Q.MAccoglie il primo motivo, nei termini di cui in motivazione, e il secondomotivo del ricorso;Numero registro generale 25605/2024Numero sezionale 1134/2026Numero di raccolta generale 11824/2026Data pubblicazione 29/04/2026cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/2/2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]