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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31222/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5118/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la intensità del dolo dimostrata dal protrarsi della condotta illecita anche dopo un primo invito degli operanti a rientrare presso la propria abitazione, allorché veniva invece sorpreso mentre si allontanava in direzione opposta; Ritenuto che la doglianza di cui al secondo motivo, attinente alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva in luogo di quella applicata, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 5118/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che, quanto alle doglianze relative al primo motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta, oltre che generico, privo di specificità in quanto non si confronta realmente con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale che ha evidenziato la intensità del dolo dimostrata dal protrarsi della condotta illecita anche dopo un primo invito degli operanti a rientrare presso la propria abitazione, allorché veniva invece sorpreso mentre si allontanava in direzione opposta; Ritenuto che la doglianza di cui al secondo motivo, attinente alla mancata applicazione della pena pecuniaria sostitutiva in luogo di quella applicata, non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ri P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 31222/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris