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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14904/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23069-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro E21 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 590/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23069 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1.1'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli art.7 della L. 212/2000 e dell'art.3 del 1.241/1990, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha annullato, perché non motivato, un avviso, emesso da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, in rettifica della rendita proposta da quest'ultima con procedura Docfa riguardo ad una pala eolica.

La CTR ha ravvisato il difetto di motivazione in particolare perché nell'avviso, al fine di stabilire il valore dell'aerogeneratore, l'ufficio aveva fatto riferimento al "valore pari a 1 euro per Kw, pubblicato sul sito www.energiaambiente.it", "un sito privato, senza alcun riferimento a parametri pubblicistici di certa definizione e senza comprovare, con ulteriori elementi esterni, l'affidabilità della valutazione contenuta nel sito richiamato"; P sz 2.1a spà UW-5 [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che:

1. è stato da questa Corte molte volte affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 2036/222; Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf.

Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497);

2. la ricorrente ha riprodotto l'avviso e i relativi allegati nel ricorso per cassazione, evidenziando trattarsi avviso di rettifica derivante da mera rivalutazione tecnica del valore del bene;

3. la CTR ha annullato l'avviso sovrapponendo la motivazione-discorso con la motivazione sostanziale laddove i due concetti sono e avrebbero dovuto essere tenuti distinti: la motivazione discorso è l'enunciato delle ragioni a base dell'atto; la motivazione sostanziale attiene al merito delle ragioni esternate; la presenza ed effettività della motivazione discorso vanno verificata alla stregua di quanto disposto dall'art. 7 della 1.212/2000; l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"; sotto questo profilo la Corte con enunciazione riferita ad un caso di avviso di accertamento Irpef ma di valenza generale, ha stabilito che è legittimamente motivato "per relationem" l'avviso di accertamento facente rinvio a dati pubblicati su un sito internet "e, quindi, agevolmente conoscibili" dal contribuente destinatario dell'avviso (Cass. Sez 5 -, ordinanza n.593 del 15/01/2021); la motivazione sostanziale è l'insieme effettivo delle ragioni di fatto e di diritto enunciate nell'atto ossia "il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo'.

4. nel caso di specie la motivazione-discorso, "per relationem" tramite rinvio ad un determinato sito internet, era rispettosa del disposto dell'art.7 1.212/2000.

Non atteneva alla motivazione discorso e non era sindacabile sotto il profilo del rispetto dell'obbligo motivazionale la questione dell'affidabilità del sito (in quanto sito privato).

La CTR ha errato nel ritenere il contrario.

Può aggiungersi che tale questione sarebbe stata sindacabile ove il contribuente avesse contestato nel merito le risultanze del sito siccome non idonee ad individuare il vero valore della pala eolica.

Ove cioè fosse stato eccepito un difetto della motivazione sostanziale.

Del che, nella sentenza impugnata, non viene dato conto;

5. il ricorso pertanto è fondato e va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione;Così deciso in Roma nella camera di consiglio del ~rate , 2022, svolta con mo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23069-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro E21 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 590/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23069 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1.1'Agenzia delle Entrate, denunciando violazione degli art.7 della L. 212/2000 e dell'art.3 del 1.241/1990, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Calabria ha annullato, perché non motivato, un avviso, emesso da essa ricorrente nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:PERSONA] spa, in rettifica della rendita proposta da quest'ultima con procedura Docfa riguardo ad una pala eolica. La CTR ha ravvisato il difetto di motivazione in particolare perché nell'avviso, al fine di stabilire il valore dell'aerogeneratore, l'ufficio aveva fatto riferimento al "valore pari a 1 euro per Kw, pubblicato sul sito www.energiaambiente.it", "un sito privato, senza alcun riferimento a parametri pubblicistici di certa definizione e senza comprovare, con ulteriori elementi esterni, l'affidabilità della valutazione contenuta nel sito richiamato"; P sz 2.1a spà UW-5 [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che: 1. è stato da questa Corte molte volte affermato che, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art.2 del d.l. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.75, e del d.m.19 aprile 1994, n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento, stabilito dall'art.7 della 1.212/2000, è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, nel caso in cui gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso opposto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass. 2036/222; Cass.n.31809/2018; Cass. n.12777/2018; Cass., Sez. 6 - 5, ord. n. 6065 del 2017; conf. Cass. sez. 6-5, ord. 13 febbraio 2014, n. 3394, Cass. sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237, Cass. sez. 6-5, ord. 16 giugno 2016, n. 12497); 2. la ricorrente ha riprodotto l'avviso e i relativi allegati nel ricorso per cassazione, evidenziando trattarsi avviso di rettifica derivante da mera rivalutazione tecnica del valore del bene; 3. la CTR ha annullato l'avviso sovrapponendo la motivazione-discorso con la motivazione sostanziale laddove i due concetti sono e avrebbero dovuto essere tenuti distinti: la motivazione discorso è l'enunciato delle ragioni a base dell'atto; la motivazione sostanziale attiene al merito delle ragioni esternate; la presenza ed effettività della motivazione discorso vanno verificata alla stregua di quanto disposto dall'art. 7 della 1.212/2000; l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa in modo da poter valutare sia l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur"; sotto questo profilo la Corte con enunciazione riferita ad un caso di avviso di accertamento Irpef ma di valenza generale, ha stabilito che è legittimamente motivato "per relationem" l'avviso di accertamento facente rinvio a dati pubblicati su un sito internet "e, quindi, agevolmente conoscibili" dal contribuente destinatario dell'avviso (Cass. Sez 5 -, ordinanza n.593 del 15/01/2021); la motivazione sostanziale è l'insieme effettivo delle ragioni di fatto e di diritto enunciate nell'atto ossia "il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo'. 4. nel caso di specie la motivazione-discorso, "per relationem" tramite rinvio ad un determinato sito internet, era rispettosa del disposto dell'art.7 1.212/2000. Non atteneva alla motivazione discorso e non era sindacabile sotto il profilo del rispetto dell'obbligo motivazionale la questione dell'affidabilità del sito (in quanto sito privato). La CTR ha errato nel ritenere il contrario. Può aggiungersi che tale questione sarebbe stata sindacabile ove il contribuente avesse contestato nel merito le risultanze del sito siccome non idonee ad individuare il vero valore della pala eolica. Ove cioè fosse stato eccepito un difetto della motivazione sostanziale. Del che, nella sentenza impugnata, non viene dato conto; 5. il ricorso pertanto è fondato e va accolto e per l'effetto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR della Calabria, in diversa composizione, per nuovo esame; 6. il giudice del rinvio dovrà anche provvedere alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Calabria, in diversa composizione;Così deciso in Roma nella camera di consiglio del ~rate , 2022, svolta con mo
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