CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 00031/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 DL n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE DI APPELLO di SALERNO, con sentenza in data 12/12/2019 confermava la sentenza del TRIBUNALE di SALERNO in composizione monocratica in data 16/04/2017 di condanna di [OSCURATO:PERSONA] Paolo a pena di giustizia per il delitto di concorso in truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen., commesso a CAMPAGNA il 13/11/2014. La condotta posta a base della condanna è consistita nell'avere [OSCURATO:PERSONA], unitamente ad altro soggetto non identificato e rimasto in disparte, raggiunto l'abitazione di D'AMBROSIO Berardina, all'epoca quasi ottantenne, e usato nei suoi confronti artifici e raggiri consistiti nel convincerla, contrariamente al vero, anche attraverso una falsa telefonata effettuata alla di lei figlia, che ella avrebbe dovuto corrispondergli la somma di 500 euro per una assicurazione stipulata dalla figlia medesima; in tal modo aveva ottenuto che l'anziana donna si fosse recata nella camera da letto, avesse preso un fazzoletto che custodiva la propria pensione di 900 euro, e gli avesse consegnato l'intero importo, prelevato in tale entità dall'imputato per la ragione che comprendeva pure un rateo successivo dell'assicurazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] Mario propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi: - come primo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 431 cod. proc. pen. perché la CORTE territoriale avrebbe adoperato a fini probatori la querela proposta dalla persona offesa, come emerge dal riferimento in sentenza alla descrizione del fatto contenuto nella denuncia, trattandosi di un atto idoneo a procedere nei confronti dell'imputato, ma non anche a costituire prova dei fatti in esso riassunti; - come secondo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento all'articolazione della pronuncia di secondo grado, che sull'affermazione della responsabilità dell'imputato si sarebbe limitata a richiamare il contenuto della sentenza del TRIBUNALE, senza replicare ai motivi di appello; - come terzo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) in relazione all'art. 203 cod. proc. pen., perché i Giudici del merito avrebbero utilizzato la testimonianza resa da un ufficiale di polizia giudiziaria, nella parte in cui costui aveva riferito voci confidenziali raccolte, in violazione delle preclusioni vigenti; - come quarto, violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per non aver tenuto conto delle incertezze, delle contraddizioni e delle dimenticanze della persona offesa, dalle cui parole rese in dibattimento non si sarebbe ricavato alcun elemento a carico del ricorrente, poiché ella non era stata in grado di precisare neanche se la persona che era andata a trovarla e le aveva sottratto il denaro fosse stato un uomo o una donna; - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 62 bis cod. pen., per motivazione apparente sul diniego delle attenuanti generiche.Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. chiede con conclusioni scritte che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso va dichiarato inammissibile. 1. Va premesso che, per condiviso orientamento di questa S.C. (cf. ex multis Sez. 6 sentenza n. 34532 del 22/06/2021 dep. 16/09/2021 imputato [OSCURATO:PERSONA] ), "nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata". Tale modulo valutativo appare particolarmente adeguato, nei limiti della possibilità di apprezzare l'argomentazione seguita, per i casi di c.d. doppia conforme, come rilevato, fra le altre, da Sez. 2 sentenza n. 37295 del 12/06/2019 dep. 06/09/2019 Rv. 277218 imputato E: "ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argonnentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale". 2. La estrema sintesi con la quale la CORTE salernitana ha risposto ai motivi di appello, senza giungere a una motivazione apparente, tollera nel caso in esame di essere integrata dalla più ampia e articolata trattazione da parte del TRIBUNALE, in presenza di argomenti difensivi che nell'atto di impugnazione hanno riproposto temi cui il primo Giudice aveva fornito congrua e logica replica. Ciò vale già per il primo motivo del ricorso, che è manifestamente infondato, nei termini nei quali è stato formulato, perché nessuno dei giudicanti del merito ha utilizzato la denuncia della persona offesa ai fini della condanna: la sentenza di primo grado ha invece operato un ampio riferimento all'esame di D'AMBROSIO Berardina, le cui dichiarazioni ha apprezzato quali lineari e precise, e quindi attendibili; è su di esse che si è basata larga parte della ricostruzione del fatto e dell'accertamento della responsabilità. La menzione della CORTE territoriale della descrizione dei fatti oggetto del giudizio "in sede di denunzia" non vuol dire che la denuncia della vittima abbia costituito l'unica fonte di prova, bensì sottolineare, come aveva fatto più estesamente il TRIBUNALE, una continuità nella narrazione della vicenda fra quanto immediatamente dall'anziana donna riferito alla p.g. e quanto poi enunciato in dibattimento. La pronuncia di appello ha peraltro riassunto quella di primo grado anche quanto alla deposizione testimonianza della persona offesa. 3. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, secondo cui la CORTE di APPELLO allo scopo di affermare la responsabilità dell'imputato avrebbe semplicemente richiamato il contenuto della sentenza del TRIBUNALE, senza replicare ai motivi di appello: in realtà, il solo passaggio non generico contenuto in tale censura è il riferimento al mancato riconoscimento da parte di D'AMBROSIO dell'imputato, che è con evidenza contraddetto dalla individuazione fotografica effettuata il giorno dopo la consumazione del reato contestato, ed è stata menzionata all'inizio della terza pagina della sentenza di appello. Non pertinente è poi il rilievo secondo cui la menzione operata dal Collegio di appello al verbale di constatazione amichevole di incidente consegnato ai Carabinieri dalla persona offesa dimostrerebbe l'apparenza della motivazione, in quanto evidentemente riferito ad altro processo: nella sentenza di primo grado è ben spiegato che l'imputato aveva consegnato alla vittima proprio un verbale in bianco di constatazione amichevole di incidente, facendole credere che esso costituisse la documentazione della avvenuta stipula di un contratto di assicurazione. Il richiamo di tale documento fra quelli agli atti del giudizio operato dalla CORTE è stato pertanto del tutto proprio. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo, che censura la presunta utilizzazione della testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria, nella parte in cui aveva riferito di voci confidenziali raccolte: il TRIBUNALE ha ben illustrato - ed stato su questo brevemente ripreso dalla CORTE - che tale tipologia di informazioni era servita all'avvio delle indagini, le quali poi avevano avuto come fondamento gli elementi prima ricordati, cioè la deposizione della vittima, l'identificazione fotografica dell'imputato, il riconoscimento della vettura a bordo della quale egli si era portato da essa, ecc. 5. Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo, che censura la ritenuta attendibilità della denunciante. Come rilevato dal P.G., si tratta di una questione di fatto, in quanto tale non censurabile in questa sede di legittimità, nel momento in cui se da un lato il ricorrente non ha indicato dettagliatamente i passaggi delle dichiarazioni di D'AMBROSIO da cui si desumerebbe tale inverosimiglianza, con motivazione congrua e logica il TRIBUNALE - e in modo più riassuntivo la CORTE - ha distinto fra la puntualità e la precisione dei dettagli forniti dalla donna nell'immediatezza del fatto, unitamente al riconoscimento fotografico, e le inevitabili lacune mnemoniche da lei palesate in dibattimento, a distanza di tempo, correttamente spiegate in relazione all'età. È da ultimo manifestamente infondato il quinto motivo, che riguarda il diniego delle attenuanti generiche. La valutazione operata dalla CORTE è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, e pertanto è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie i Giudici di appello hanno richiamato quali motivi ostativi alle evocate attenuanti il comportamento processuale rivelativo di non resipiscenza, mentre il TRIBUNALE aveva sottolineato la oggettiva gravità del fatto. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Rom