CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14461/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con pronuncia del 16 novembre 2017, confermava la sentenza di primo grado dell'8 aprile 2011 con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. per avere acquistato o comunque ricevuto uno stampato di polizza assicurativa con relativo contrassegno, rinvenuto su una vettura a lui intestata in Casapesenna il 26 maggio 2007, facente parte di un blocco di stampati di polizza in bianco oggetto di un furto ai danni della relativa compagnia di assicurazioni, commesso a Siracusa il 27 marzo 2001. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Mancata assunzione di prove decisive (primo e secondo punto dell'atto di impugnazione), per avere la Corte territoriale disatteso la richiesta di esame dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erroneamente asserendo che degli stessi non fosse stata domandata dalla difesa la escussione nel corso del giudizio di primo grado; e per avere rigettato l'ulteriore richiesta difensiva di esame ex art. 507 cod. proc. pen. dello stesso teste Grasso nonché del teste [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto fornire indicazioni su un dato essenziale ai fini della decisione, quello riguardante l'avvenuta vendita della vettura, sulla quale erano stati trovati la polizza e il contrassegno provento di furto, rimasta solo formalmente intestata in capo all'imputato. 2.2. Violazione di legge, per avere la Corte distrettuale omesso di dichiarare la intervenuta estinzione del reato per prescrizione (terzo punto dell'atto di impugnazione). 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pure per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo e il secondo motivo del ricorso sono in parte manifestamente infondati e in parte generici.Costituisce ius recectum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 5, •n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Alla luce di tale criterio interpretativo va rilevato come le doglianze difensive risultano aspecifiche nella parte in cui è stata lamentata la mancata assunzione della prova dichiarativa mediante l'esame dei testi Grasso e Rexhepi: in quanto, da un lato, non è stato spiegato quale sarebbe l'elemento di conoscenza determinante della decisione che avrebbe dovuto fornire il primo degli indicati testimoni; e, da altro lato, l'impugnante ha omesso di confrontarsi con il passaggio argomentativo della sentenza gravata nella quale i giudici di merito avevano evidenziato l'inutilità della escussione del cittadino albanese Rexhepi, cioè di colui che è stato trovato alla guida della vettura recante il contrassegno assicurativo ricettato, perché soggetto che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere sentito con le garanzie difensive e che giammai sarebbe stato obbligato a rendere dichiarazioni autoincriminanti. 3. Al contrario, solo apparentemente generiche sono le medesime censure difensive nella parte in cui è stata lamentata la mancata assunzione, quale prova decisiva, delle dichiarazioni che avrebbe dovuto rendere il teste [OSCURATO:PERSONA], funzionario di polizia intervenuto dopo il fermo della vettura, il cui esame, peraltro, era stato già indicato come potenzialmente risolutivo nella vicenda e, perciò, inevitabile nella precedente sentenza rescindente. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente non si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, ma ha specificato gli aspetti di criticità del passaggio giustificativo della decisione. Ed infatti, per giustificare l'inutilità di quell'esame, i giudici di merito si erano impegnati a sostenere che il teste Vola avrebbe dovuto riferire su circostanze asseritamente apprese dal guidatore dell'auto fermata, che la difesa aveva sostenuto fossero desumibili da una informativa di reato redatta da quello stesso funzionario di polizia, circostanze che la Corte di appello, però, aveva asserito essere stata smentita dalla produzione documentale offerta dalla difesa: affermazione questa che, sulla base di quanto dedotto in maniera circostanziata nell'odierno ricorso, risulta essere il frutto di un travisamento della prova.A ciò si aggiunga che la motivazione della sentenza impugnata appare apertamente contraddittoria: tenuto conto che, per un verso, è stato reiteratamente stigmatizzato il fatto come, a fronte delle acquisite emergenze, l'imputato non si fosse difeso su un dato determinante ai fini della decisione, pur avendo avuto la possibilità di sostenere di aver venduto la vettura al Rexhepi senza preoccuparsi di formalizzare il relativo passaggio di proprietà; e che, per altro verso, si è concluso che la prova dell'avvenuta cessione di quel mezzo non avrebbe comunque liberato il prevenuto dall'addebito •per la ricettazione contestatagli, perché lo stesso ben potrebbe aver ricevuto la polizza e il contrassegno provento del furto ed avere solo in seguito venduto al cittadino albanese la sua auto. 4. Del tutto privo di pregio è, invece, il terzo motivo del ricorso, in quanto il reato per il quale si procede è punito con la pena fino ad otto anni di reclusione e all'imputato è stato contestata la recidiva reiterata specifica ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen., che comporta l'aumento della pena fino a due terzi, che incide sia sul calcolo del termine minimo di prescrizione ai sensi dell'art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., sia di quello massimo conseguente all'interruzione del decorso ordinario ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen. 5. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuov