CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 38985/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 114/2018 R.G. proposto da Unione degli [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Beaumont, con domicilio eletto in Roma, via Astura n. 2/B, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] de Beaumont, giusta procura speciale in calce al ricorso. – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amario, con domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 5637, presso lo studio, giusta procura speciale in calce al controricorso. F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 – controricorrente – nonché Comune di Avellino, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Avellino, Piazza del Popolo n. 1, presso la [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente – avverso la sentenza n. 4248/17 della Commissione tributaria regionale della Campania, Sez. distaccata di Salerno, depositata il giorno 11/5/2017. Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 18 novembre 2021, tenuta mediante modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la CTR della Campania, Sez. distaccata di Salerno, accoglieva l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 50/2016 della CTP di Avellino con cui era stata accertata la decadenza del potere di accertamento e di sottoscrizione del funzionario responsabile, in relazione all'avviso di accertamento Tares, per l’anno 2013, emesso dalla società concessionaria nei confronti dell’Unione degli [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino, per effetto dell'annullamento delle delibere n. 38, 90 e 187 del 2014, da parte del Comune di Avellino, relative all'affidamento del servizio di riscossione alla società [OSCURATO:SOCIETA], anche se con la delibera n. 239 del 2015 erano stati espressamente convalidati gli atti emessi sino al 16/3/2015. 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 il Giudice d’appello osservava, tra l’altro, che deve ritenersi sussistente il potere di accertamento in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA], nonché la relativa legittimazione ad impugnare, non ravvisandosi nelle predette delibere di affidamento del servizio da parte del Comune di Avellino, che ben possono essere vagliate, in via incidentale, dal giudice tributario, alcun vizio di legittimità, sia sotto il profilo formale che sostanziale. Evidenziava, altresì, che la delibera n. 239 del 2015, con cui il predetto Comune aveva annullato le delibere di affidamento del servizio, era stata annullata dal Tar della Campania, con sentenza n. 2338/2015, sicché non vi era alcuna ragione per ritenere insussistente il potere di riscossione e di accertamento, potere che era stato confermato dalla stessa delibera, la quale aveva convalidato l'attività svolta sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Rilevava, infine, che le contestazioni di merito sollevate dalla parte contribuente sono connotate da una estrema genericità e in ogni caso non erano provate, per cui era da confermare la correttezza del calcolo dell'imposta anche in relazione alla superficie tassabile. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui resistono con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Comune di Avellino. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., in riferimento agli artt. 81 e 100 c.p.c., ed all’omesso esame di un fatto decisivo per stabilire la sussistenza della legittimazione ad impugnare, costituito dalla sopravventa delibera n. 64/2016 della [OSCURATO:PERSONA], con cui il Comune di Avellino e la società [OSCURATO:SOCIETA] avevano transatto la controversia afferente il servizio appaltato, avuto riguardo 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 all’attribuzione all’ex concessionario del servizio, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, del potere ulteriore “di gestire il contenzioso derivante dall’impugnazione dei suoi avvisi di accertamento” comunque emessi nell’interesse del Comune, nonostante l’intervenuta risoluzione del relativo contratto. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., in riferimento agli artt. 53 e 57, d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR rilevato la inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., per eccepita aspecificità dei motivi di gravame, avendo l’appellante richiesto la generica riforma della sentenza di primo grado, e per novità delle eccezioni introdotte nel giudizio in ordine alla decadenza del potere accertativo. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in riferimento agli artt. 2697 c.c. e 7, lett. i) d.lgs. n. 504 del 1992, ed agli artt. 115, 116 c.p.c., 132, comma 1, n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 36, d.lgs. n. 546 del 1992, nullità della sentenza e del procedimento ex art. 340 c.p.c., 53 e 57, d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver la CTR considerato l’eccezione, proposta in primo grado e riproposta in appello, relativa al diritto all’esenzione dall’imposta, per l’immobile di via Palatucci, nonostante l’assenza di contestazioni delle controparti sul punto, con palese inversione dell’onere della prova. La prima censura è infondata. La ricorrente si duole perché il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la questione concernente l’eccepito difetto di legittimazione processuale di [OSCURATO:SOCIETA]., alla luce dell’intervenuta risoluzione del rapporto con l’ente impositore, per effetto dell’atto di transazione di cu alla delibera G.C. n. 64/2016, essendo la motivazione della sentenza impugnata incentrata, piuttosto, sull’annullamento, ad opera del giudice amministrativo, della delibera 4 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 caducatoria n. 239/2015, che, peraltro, aveva anche convalidato l’attività svolta dalla società concessionaria sino al 16/3/2015. Va, anzitutto, evidenziato che l’attività di esame del giudice di appello che la parte ricorrente assume omessa non riguarda, almeno direttamente, l’eccezione di difetto di legittimazione processuale, che è stata comunque disattesa dalla CTR, ma una circostanza fattuale che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione. La circostanza, nella specie, è rappresentata dalla concordata risoluzione del rapporto concessorio, in forza del quale la società [OSCURATO:SOCIETA] agiva nell’interesse dell’ente impositore, per cui la disapplicazione in parte qua della richiamata delibera della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rientrante tra i poteri del giudice adito, avrebbe condotto all’esito sperato dalla odierna ricorrente. L’affermazione è errata in diritto e, tuttavia, la sentenza impugnata non merita di essere cassata, anche se la relativa motivazione va integrata, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c., nel senso di seguito precisato. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, qualora il Comune, in applicazione del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale, affidi (ritenendo ciò "più conveniente sotto il profilo economico o funzionale") il servizio non solo di riscossione delle imposte locali ma anche di accertamento, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella norma suddetta, quest'ultimo potere spetta al soggetto concessionario e non al Comune; ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie (tra le altre, Cass. n. 12773/18, n. 11514/18, n. 25305/2017). 5 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Orbene, il mantenimento in capo all’ex concessionario del potere di “gestire il contenzioso (in essere) derivante dall’impugnazione dei suoi avvisi di accertamento”, previsto dalla delibera G.C. n. 64/2016, non collide con la disciplina di cui all’art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, che regola la (diversa) fase dell’affidamento della concessione della riscossione dei tributi locali ad uno dei soggetti individuati dalla norma e le relative procedure. L’illegittimità della delibera n. 64/2016, che peraltro non risulta né allegata, né riprodotta, con cui è stato previsto che la società [OSCURATO:SOCIETA], benché non più concessionaria del Comune, dovesse continuare a curarne il contenzioso sino alla naturale conclusione, anche impugnando le sentenze sfavorevoli, essendo stata parte nei giudizi pendenti innanzi al giudice tributario, discenderebbe, secondo la ricorrente, dal fatto che non sarebbe concepibile una legittimazione processuale disgiunta dalla titolarità del sottostante rapporto sostanziale, nella fattispecie in esame, quello afferente l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi. La ricorrente, però, non considera che il rapporto da cui trae origine la legittimazione processuale della concessionaria, che non è “un rapporto privatistico, bensì concessorio, articolato sulle scansioni del diritto pubblico” (Cass. n. 21773/2014), trova la sua regolamentazione finale proprio nella delibera della [OSCURATO:PERSONA], la quale costituisce essa stessa la fonte della legittimazione processuale della società [OSCURATO:SOCIETA], né tantomeno ciò collide con principi generali di cui all’art. 111 c.p.c. in materia di legittimazione (Cass. n. 8372/2015). La seconda censura è parimenti da disattendere. La contribuente si duole perché la CTR non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, per difetto di specificità dei motivi di 6 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 gravame, in quanto redatti “in ciclostile” senza alcun riferimento alla fattispecie trattata ed ai vizi della sentenza impugnata. La Corte è ferma nell’affermare il principio secondo cui “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” (Cass. n. 707/2019, n. 15519/2020). La CTR, del resto, non ha avuto dubbi sulla effettività della richiesta di riesame nel merito della vicenda proveniente dalla parte appellante, alla quale non è richiesta la proposizione di nuovi argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione rispetto a quelli già respinti dal primo giudice (Cass. n. 32838/2018). La terza censura è infondata. La contribuente lamenta che la CTR non ha riconosciuto il diritto all’esenzione dal tributo per difetto di prova dei requisiti di cui all’art. 7, d.lgs. n. 504 del 1992, rientrando tra “gli enti pubblici e privati che non hanno oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale e che utilizzano l’immobile esclusivamente per attività assistenziali, previdenziali di natura non commerciale”, come peraltro riconosciuto dalla CTP di Avellino in controversia avente ad oggetto il pagamento dell’ICI. La sentenza impugnata ha disatteso le difese svolte dall’Unione degli [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Avellino rilevando “che le contestazioni di merito della parte contribuente appaiono generiche e del tutto infondate”. 7 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 Orbene, Tares, Tia, Tarsu sono tributi dovuti ai comuni dai cittadini, enti ed imprese quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti reso nell’ambito di rapporti che hanno conservato la medesima natura tributaria, per cui appare utile richiamare la decisione della Corte, sia pure in materia di imposta sui rifiuti (TARI), con la quale si è affermato il principio per cui se è vero che è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, ciò non di meno grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.” (Cass. n. 22130/2017). Il motivo d’impugnazione in oggetto, per come risulta formulato dalla contribuente, non tiene conto del superiore principio in quanto risulta volto a contestare la correttezza della decisione di secondo grado, che ha disconosciuto il diritto all’esenzione dal tributo, sotto il profilo della violazione di legge, perché essa “inverte l’onere della prova gravante sull’appellante” [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo contestata “la qualità dell’ente Unione Industriali” e neppure “il possesso dell’immobile”, per cui ad avviso dell’odierna ricorrente graverebbe “sull’Ente accertatore (…) l’onere di provare lo svolgimento nell’immobile di attività non rientranti nelle esenzioni indicate dall’art. 7 lett. i)”. Ma così non è in quanto il principio di non contestazione non giova alla contribuente, che invoca l’applicazione di un’esenzione la quale presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attività 8 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 114/2018 Numero sezionale 5968/2021 Numero di raccolta generale 38985/2021 Data pubblicazione 07/12/2021 previste dal citato art. 7, tra cui rientrano quelle volte all'esercizio dei compiti istituzionali, riferibile all’ICI, tributo peraltro diverso da quello oggetto di causa, e che non trova riscontro nella sentenza d’appello. Il principio di non contestazione di cui all'art. 115, primo comma, c.p.c., si applica anche nel processo tributario e riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, condizione che, nel caso di specie, non appare sussistere atteso che la ricorrente neppure indica, riportandoli anche per stralcio nel ricorso per cassazione, gli atti nei quali la società concessionaria o il Comune di Avellino, nel prendere posizione sui fatti di causa, si sono espresse a favore di quanto esposto dalla contribuente (Cass. n. 12287/2018). Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali che sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese processuali, che liquida in Euro 2.000,00, oltre € 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti proc