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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18386/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE d'APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha rilormato, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la sentenza del Tribunale di Patti che aveva mandato assolto l'imputato dalla accusa di danneggiamento continuato in relazione a plurimi episodi di danneggiamento della vettura della ex fidanzata.

La Corte d'appello aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita in relazione agli episodi avvenuti il 27 ed il 30 settembre 2020.

2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato deduce: (1) violazione di norme penali e vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione alla mancata formulazione di una motivazione rafforzata ed in relazione alla mancata rinnovazione della prova testimoniale con conseguente violazione di norme e parametri convenzionali EDU e costituzionali; (2) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla eccessività della pena, ed alla motivazione della sanzione del reato in continuazione;(3) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordina alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.

3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio.

Con lo stesso mezzo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ha presentato memoria conclusionale con cui chiede la conferma della sentenza d'appello e la rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati meni:re il terzo motivo merita accoglimento, con annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio.

2. Quanto al primo motivo, che involge la nota problematica dell'overtuming in appello della sentenza assolutoria, con condanna dell'imputato in secondo grado, le deduzioni difensive di violazione di legge (per la mancata rinnovazione dell'istruttoria) e di vizio di motivazione (per la mancata pronuncia 'rafforzata') sono manifestamente infondate alla luce dell'esame del caso concreto.

Necessità di rinnovo del dibattimento e dell'acquisizione della prova orale non vi era, alla luce del fatto che le conclusioni alle quali perviene il giudice di secondo grado non contestano la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che viene anzi espressamente confermata e che -altro aspetto rilevante- non è nemmeno contestata.

Non vi è pertanto alcun bisogno di assicurare l'oralità e l'immediatezza nell'acquisizione della prova, i due valori a tutela dei quali la rinnovazione dell'attività istruttoria è richiesta, tanto a livello convenzionale che legislativo e giurisprudenziale interno.

La Corte d'appello, in altri termini, ha operato su 'dati freddi', come acclarati e mai contestati fin dal primo grado, rispetto ai quali non si può ragionare in termini di oralità (in quanto documentali).

Nemmeno si ritiene violato il canone, di origine giurisprudenziale, dell'obbligo di motivazione rafforzata, imposta al giudice d'appello per superare il 'ragionevole dubbio' che aveva indotto il giudice di primo grado alla soluzione assolutoria.

Premesso che in mal:eria vige un principio di proporzione, dovendosi riconoscere che l'onere argomentativo del secondo giudice è necessariamente collegato alla 'quantità' di motivazione adottata dal giudice di primo grado per assolvere (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, lmp.

S., Rv. 284472 - 01), v'è da ritenere che nello specifico frangente, la Corte di Messina abbia validamente ed adeguatamente argomentato il proprio giudizio in relazione alla medesima, limitata conoscenza dei fatti in base alla quale il primo giudice aveva pronunciato l'assoluzione.

Si tratta, in sostanza, dell'analisi dei dati relativi al movimento della vettura dell'imputato, collocata irrefutabilmente dalla tracciatura elettronica in area prossima a quella in cui era parcheggiata la vettura danneggiata, in orario notturno, nonché dell'analisi di ulteriori dati circostanziali, ritenuti insufficienti in primo grado, ma adeguatamente valorizzati in appello, con un giudizio immune da manifeste illogicità o contraddizioni.

Infatti, la confutazione tanto dell'alibi fornito (la visita ad una zia) che dell'ipotesi dell'uso alieno della vettura dell'imputato è, ancor più che logica o plausibile, necessitata, cioè corrispondente non solo ad una regola esperienziale basata sulla elevata probabilità ma addirittura sulla assoluta certezza della infondatezza delle tesi difensive addotte.

Quanto alla visita alla zia, che abita in prossimità della casa della vittima, perché va radicalmente escluso che la visita, sia essa di cortesia o giustificata da differenti esigenze (assistenziali o di solidarietà familiare), possa aver luogo alle 2 o alle 3 di notte, per pochi minuti, in uno specifico momento storico, senza che prima o dopo tali inusuali comportamenti, che non hanno trovato altra conferma, avessero luogo.

Quanto all'uso della vettura da parte di estranei, non è stata denunciata la sottrazione del veicolo né è stato indicato il possibile soggetto a cui l'uso era stato consentito.

In definitiva, si tratta di ipotesi che appartengono alla categoria dell'irrealtà e che pertanto non sono in grado di incrinare, sotto l'aspetto del ragionevole dubbio, il giudizio probatorio tratto dal dato fattuale delle registrazioni dei movimenti.

3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

Come noto, ogni aspetto della motivazione inerente al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione dell'entità della sanzione, alla applicazione e bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito, ove adeguatamente motivato con l'aggiunta che l'onere motivazionale è tanto più stringente quanto più la pena si discosti dal minimo edittale.

Nel caso specifico, la pena, certamente contenuta e ben lontana non solo dal massimo ma anche dal medio edittale, tanto per la pena base che per quella aggiunta per la continuazione, è adeguatamente e congruamente motivata con riferimento alle formule adottate (cfr.pg .4).

Ciò vale anche con riferimento all'aumento per la continuazione, implicitamente determinato in base ai medesimi parametri equitativi, data la identica natura della condotta e del reato, tale da non richiedere una specifica e puntuale motivazione.

Infine, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sottolineatura della pervicacia delle condotte e dell'entità del danno, appare parametro sufficiente a reggere alla critica di legittimità.

4. Va invece accolto l'ultimo motivo di ricorso: con la formula adottata (che fa riferimento al mancato soddisfacimento delle condizioni previste dall'art.635 comma 4 c.p.) la Corte d'appello di Messina ha indebitamente anticipato al momento della pronuncia della sentenza il giudizio (sull'assolvimento della condizione per poter fruire della sospensione condizionale della pena) che non può che seguire, e non precedere, il passaggio in giudicato della condanna e l'espirare del termine per l'esecuzione dell'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose o l'espletamento di un'attività a favore della collettività, eventualmente disposto in sentenza.

È di tutta evidenza che l'imputato, che si professa innocente e che era stato assolto in primo grado non potesse essere gravato da una obbligazione di risultato (rimozione del danno o del pericolo) o di mezzi (svolgimento dell'attività di pubblica utilità).

È con la concessione (e non con la negazione) della sospensione condizionale della pena, condizionata all'assolvimento di uno degli obblighi previsti dalla legge (ove applicabili), che si invera il meccanismo riparativo e riabilitativo previsto dall'art.635 comma 4 c.p. in linea con l'art.165 comma 2 c.p..

L'immediato, preliminare, anticipato rigetto della sospensione condizionale della pena, motivato esclusivamente dall'anacoluto interpretativo dell'art. 635 comma 4 c.p., porta all'inevitabile annullamento della sentenza di secondo grado, in parte qua, con rimessione ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per il giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE d'APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Messina ha rilormato, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, la sentenza del Tribunale di Patti che aveva mandato assolto l'imputato dalla accusa di danneggiamento continuato in relazione a plurimi episodi di danneggiamento della vettura della ex fidanzata. La Corte d'appello aveva condannato l'imputato alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita in relazione agli episodi avvenuti il 27 ed il 30 settembre 2020. 2. Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa dell'imputato deduce: (1) violazione di norme penali e vizi motivazionali (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in relazione alla mancata formulazione di una motivazione rafforzata ed in relazione alla mancata rinnovazione della prova testimoniale con conseguente violazione di norme e parametri convenzionali EDU e costituzionali; (2) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla eccessività della pena, ed alla motivazione della sanzione del reato in continuazione;(3) violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordina alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. 3. Con memoria inviata per PEC il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza in relazione al primo motivo con rinvio. Con lo stesso mezzo l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ha presentato memoria conclusionale con cui chiede la conferma della sentenza d'appello e la rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati meni:re il terzo motivo merita accoglimento, con annullamento, in parte qua, della sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio. 2. Quanto al primo motivo, che involge la nota problematica dell'overtuming in appello della sentenza assolutoria, con condanna dell'imputato in secondo grado, le deduzioni difensive di violazione di legge (per la mancata rinnovazione dell'istruttoria) e di vizio di motivazione (per la mancata pronuncia 'rafforzata') sono manifestamente infondate alla luce dell'esame del caso concreto. Necessità di rinnovo del dibattimento e dell'acquisizione della prova orale non vi era, alla luce del fatto che le conclusioni alle quali perviene il giudice di secondo grado non contestano la ricostruzione fattuale operata dal primo giudice, che viene anzi espressamente confermata e che -altro aspetto rilevante- non è nemmeno contestata. Non vi è pertanto alcun bisogno di assicurare l'oralità e l'immediatezza nell'acquisizione della prova, i due valori a tutela dei quali la rinnovazione dell'attività istruttoria è richiesta, tanto a livello convenzionale che legislativo e giurisprudenziale interno. La Corte d'appello, in altri termini, ha operato su 'dati freddi', come acclarati e mai contestati fin dal primo grado, rispetto ai quali non si può ragionare in termini di oralità (in quanto documentali). Nemmeno si ritiene violato il canone, di origine giurisprudenziale, dell'obbligo di motivazione rafforzata, imposta al giudice d'appello per superare il 'ragionevole dubbio' che aveva indotto il giudice di primo grado alla soluzione assolutoria. Premesso che in mal:eria vige un principio di proporzione, dovendosi riconoscere che l'onere argomentativo del secondo giudice è necessariamente collegato alla 'quantità' di motivazione adottata dal giudice di primo grado per assolvere (Sez. 6, n. 11732 del 23/11/2022, lmp. S., Rv. 284472 - 01), v'è da ritenere che nello specifico frangente, la Corte di Messina abbia validamente ed adeguatamente argomentato il proprio giudizio in relazione alla medesima, limitata conoscenza dei fatti in base alla quale il primo giudice aveva pronunciato l'assoluzione. Si tratta, in sostanza, dell'analisi dei dati relativi al movimento della vettura dell'imputato, collocata irrefutabilmente dalla tracciatura elettronica in area prossima a quella in cui era parcheggiata la vettura danneggiata, in orario notturno, nonché dell'analisi di ulteriori dati circostanziali, ritenuti insufficienti in primo grado, ma adeguatamente valorizzati in appello, con un giudizio immune da manifeste illogicità o contraddizioni. Infatti, la confutazione tanto dell'alibi fornito (la visita ad una zia) che dell'ipotesi dell'uso alieno della vettura dell'imputato è, ancor più che logica o plausibile, necessitata, cioè corrispondente non solo ad una regola esperienziale basata sulla elevata probabilità ma addirittura sulla assoluta certezza della infondatezza delle tesi difensive addotte. Quanto alla visita alla zia, che abita in prossimità della casa della vittima, perché va radicalmente escluso che la visita, sia essa di cortesia o giustificata da differenti esigenze (assistenziali o di solidarietà familiare), possa aver luogo alle 2 o alle 3 di notte, per pochi minuti, in uno specifico momento storico, senza che prima o dopo tali inusuali comportamenti, che non hanno trovato altra conferma, avessero luogo. Quanto all'uso della vettura da parte di estranei, non è stata denunciata la sottrazione del veicolo né è stato indicato il possibile soggetto a cui l'uso era stato consentito. In definitiva, si tratta di ipotesi che appartengono alla categoria dell'irrealtà e che pertanto non sono in grado di incrinare, sotto l'aspetto del ragionevole dubbio, il giudizio probatorio tratto dal dato fattuale delle registrazioni dei movimenti. 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Come noto, ogni aspetto della motivazione inerente al trattamento sanzionatorio, dalla determinazione dell'entità della sanzione, alla applicazione e bilanciamento delle circostanze rientrano nell'ambito del potere discrezionale del giudice di merito, ove adeguatamente motivato con l'aggiunta che l'onere motivazionale è tanto più stringente quanto più la pena si discosti dal minimo edittale. Nel caso specifico, la pena, certamente contenuta e ben lontana non solo dal massimo ma anche dal medio edittale, tanto per la pena base che per quella aggiunta per la continuazione, è adeguatamente e congruamente motivata con riferimento alle formule adottate (cfr.pg .4). Ciò vale anche con riferimento all'aumento per la continuazione, implicitamente determinato in base ai medesimi parametri equitativi, data la identica natura della condotta e del reato, tale da non richiedere una specifica e puntuale motivazione. Infine, anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la sottolineatura della pervicacia delle condotte e dell'entità del danno, appare parametro sufficiente a reggere alla critica di legittimità. 4. Va invece accolto l'ultimo motivo di ricorso: con la formula adottata (che fa riferimento al mancato soddisfacimento delle condizioni previste dall'art.635 comma 4 c.p.) la Corte d'appello di Messina ha indebitamente anticipato al momento della pronuncia della sentenza il giudizio (sull'assolvimento della condizione per poter fruire della sospensione condizionale della pena) che non può che seguire, e non precedere, il passaggio in giudicato della condanna e l'espirare del termine per l'esecuzione dell'obbligo di eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose o l'espletamento di un'attività a favore della collettività, eventualmente disposto in sentenza. È di tutta evidenza che l'imputato, che si professa innocente e che era stato assolto in primo grado non potesse essere gravato da una obbligazione di risultato (rimozione del danno o del pericolo) o di mezzi (svolgimento dell'attività di pubblica utilità). È con la concessione (e non con la negazione) della sospensione condizionale della pena, condizionata all'assolvimento di uno degli obblighi previsti dalla legge (ove applicabili), che si invera il meccanismo riparativo e riabilitativo previsto dall'art.635 comma 4 c.p. in linea con l'art.165 comma 2 c.p.. L'immediato, preliminare, anticipato rigetto della sospensione condizionale della pena, motivato esclusivamente dall'anacoluto interpretativo dell'art. 635 comma 4 c.p., porta all'inevitabile annullamento della sentenza di secondo grado, in parte qua, con rimessione ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina per il giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina per nuovo giudizio sul p
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