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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14176/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39790/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale semplice, assolvendo il prevenuto da altre imputazioni di bancarotta; Considerato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti per la fallibilità della società — è manifestamente infondato dal momento che esso si basa su un'esegesi contraria alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite.

Si ricorda, infatti che le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398) hanno statuito che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (più di recente, Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro, Rv. 273188); considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha fornito una risposta non manifestamente illogica alla corrispondente doglianza dell'appello, avendo evinto dall'elenco stesso che accompagnava il deposito dell'ulteriore documentazione da parte del ricorrente, la sua incompletezza, enunciato non smentito nell'impugnativa; considerato che il terzo motivo di ricorso — sul trattamento sanzionatorio è aspecifico quanto alla ratio decidendi della decisione avversata sul punto, costituita dal riferimento al precedente per reato della stessa indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 39790/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna per il reato di bancarotta documentale semplice, assolvendo il prevenuto da altre imputazioni di bancarotta; Considerato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla sussistenza dei presupposti per la fallibilità della società — è manifestamente infondato dal momento che esso si basa su un'esegesi contraria alla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite. Si ricorda, infatti che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398) hanno statuito che il giudice penale, investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore, sicché le modifiche apportate all'art. 1 R.D. n. 267 del 1942 dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non esercitano influenza ai sensi dell'art. 2 cod. pen. sui procedimenti penali in corso (più di recente, Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018, Sebastianutti e altro, Rv. 273188); considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di merito ha fornito una risposta non manifestamente illogica alla corrispondente doglianza dell'appello, avendo evinto dall'elenco stesso che accompagnava il deposito dell'ulteriore documentazione da parte del ricorrente, la sua incompletezza, enunciato non smentito nell'impugnativa; considerato che il terzo motivo di ricorso — sul trattamento sanzionatorio è aspecifico quanto alla ratio decidendi della decisione avversata sul punto, costituita dal riferimento al precedente per reato della stessa indole; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 14176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris