CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 40736/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica e di quelli di cui all'art. 189, co. 6 e 7 C.d.s. e condannato alla pena ritenuta equa. La Corte distrettuale, infatti, ha riformato la decisione dichiarando non doversi procedere per la contravvenzione in quanto estinta per prescrizione e di conseguenza ha rideterminato la pena diminuendola mentre, in accoglimento del ricorso del P.G, ha disposto la sospensione della patente di guida per un periodo di un anno e sei mesi. 2. L'imputato ha proposto ricorso per la cassazione della descritta decisione, a mezzo del difensore, lamentando il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della consapevolezza del Pretato di aver causato un sinistro idoneo a produrre effetti lesivi alle persone. Con un secondo motivo deduce il vizio della motivazione per non aver la Corte territoriale valutato le dichiarazioni delle sorelle D'Apolito in merito alla idoneità del sinistro a produrre effetti lesivi. Con il terzo motivo si deduce il vizio della motivazione per non aver considerato le menzionate dichiarazioni al fine di apprezzare la ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato di cui al comma 7 dell'art. 189 C.d.s. e la deduzione difensiva per la quale la fattispecie richiede il dolo specifico. Insomma, la sentenza non motiva in ordine alla consapevolezza del Pretato del bisogno di soccorso delle persone coinvolte nell'incidente. Con un quarto motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine al nesso causale tra l'evento lesivo e il comportamento del Pretato. Infine, manifesta illogicità viene evocata anche in relazione alla contraddittoria valutazione operata dalla Corte di appello delle dichiarazioni delle D'Apolito. 2. Giova prendere le mosse dall'insegnamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il corretto instaurarsi del rapporto processuale - escluso dalla inammissibilità del ricorso - permette di dare rilievo all'estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more del giudizio di cassazione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Rv. 231164; Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). Nel caso di specie i delitti ascritti al Pretato risultano estinti per prescrizione. I reati sono stati commessi il 6.12.2013 e il termine massimo di prescrizione, considerati anche alcuni periodi di sospensione di tale termine, è decorso con il 6/6/2021. La circostanza deve essere rilevata da questa Corte poiché il ricorso non è manifestamente infondato o inammissibile per altra causa. Invero, le doglianze che investono la motivazione impugnata per il profilo che attiene all'elemento soggettivo dei reati in contestazione risultano non manifestamente infondate, considerato che la corte territoriale ha ritenuto la ricorrenza del dolo prescritto sulla scorta dell'argomento secondo il quale l'imputato, "avendo tamponato l'auto che lo precedeva, ben poteva ritenere, secondo l'ordinaria diligenza, che il conducente dell'autovettura tamponata necessitasse di soccorso a causa, ad es., del semplice 'colpo di frustai". Non si è avveduto il giudice di secondo grado che in tal modo ha mosso un rimprovero per colpa e non per dolo. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/09/2021. [OSCURATO:PERSONA]