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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023

Cassazione n. 09754/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli limitatamente al reato di cui agli art.110, 61 n.7, 646 commi 1 e 3 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritti i rimanenti reati di truffa.

Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Prisco, che contesta il fatto che gli episodi per cui è stata dichiarata la prescrizione (capi a e b) sarebbero gli stessi contestati al capo c) per il quale è intervenuta condanna, non considera che al capo c) è contestata una appropriazione indebita commessa in data 13 agosto 2014 che non compare nei capi di imputazione indicati dal ricorrente, ed oltretutto per un importo diverso da quelli indicati nei suddetti capi di imputazione a) e b); rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Prisco è generico in quanto non indica in cosa sarebbe consistita la reformatio in peius denunciata; rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cimmino contiene inammissibili valutazioni di merito; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il fatto che sia stata apposta una condizione alla concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); quanto alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha rilevato che la subordinazione era stata commisurata alla già accertata entità del danno cagionato alla persona offesa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli limitatamente al reato di cui agli art.110, 61 n.7, 646 commi 1 e 3 cod.pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiarando prescritti i rimanenti reati di truffa. Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Prisco, che contesta il fatto che gli episodi per cui è stata dichiarata la prescrizione (capi a e b) sarebbero gli stessi contestati al capo c) per il quale è intervenuta condanna, non considera che al capo c) è contestata una appropriazione indebita commessa in data 13 agosto 2014 che non compare nei capi di imputazione indicati dal ricorrente, ed oltretutto per un importo diverso da quelli indicati nei suddetti capi di imputazione a) e b); rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Prisco è generico in quanto non indica in cosa sarebbe consistita la reformatio in peius denunciata; rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cimmino contiene inammissibili valutazioni di merito; rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il fatto che sia stata apposta una condizione alla concessione della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, in quanto il richiamo all'assenza di elementi positivi valutabili, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); quanto alla condizione apposta alla sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha rilevato che la subordinazione era stata commisurata alla già accertata entità del danno cagionato alla persona offesa; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 febbraio 2023 Il Consigliere estens
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