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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2017

Cassazione n. 21476/2022

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24391/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C SS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] C SS, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 2833/2017 depositata il12/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTO Ritenuto che: Con ordinanza nr 2833/2017 ex art 702 bis c.p.c. la Corte di appello di Milano investita dell’opposizione alla stima dell’indennità di asservimento da elettrodotto proposta dalla società Boscolungo di Michelangelo e [OSCURATO:PERSONA] C S.S. nei confronti di Terna s.p.a. quantificava detta indennità in €231.133,43,l’indennizzoper danni diretti ed indiretti in € 174.146,30 e l’indennità per l’occupazione d’urgenza in € 89.916,94. Con riguardo alla prima voce osservava che l’epoca di riferimento doveva individuarsi con la data di emissione del decreto di asservimento in analogia con quanto disposto in tema di espropriazione. Rilevava la congruità del valore indicato dal c.t.u. in quanto stabilito all’esito di un esame completo e dettagliato della documentazione prodotta, delle informazioni acquisite e delle caratteristiche dell’azienda agricola oggetto di valutazione. Con riferimento al valore della porzione residua sottolineava che l’indagine tecnica aveva tenuto conto sia della diminuita produttività del suolo che dell’appetibilità percepita dalla maggior parte degli operatori di mercato, dovendosi considerare , oltre ad una diminuzione del valore paesaggistico, anche la percezione del rischio da campi elettromagnetici collegati alla presenza dell’elettrodotto. Riteneva che le valutazioni espresse dal consulente fossero condivisibili e che doveva considerarsi provato da parte dell’azienda agricola un deprezzamento per la realizzazione dell’elettrodotto alla luce degli effetti negativi dovuti all’asservimento e costituiti da disagi di tipo funzionale, ambientale, culturaleed irriguo . Procedendo ad analizzare le altre voci di danno riconosceva sulla base della consulenza e confutando le deduzioni delle parti mosse da motivi diversi, a titolo di danno diretto la perdita di soprasuolo arboreo e la messa in pristino dello stato dei luoghi stimando i relativi importi in € 32.779 ed € 11.500,00 e a titolo di danni indiretti l’importo di € 129.886,67 correlate alle limitazioni culturali che avevano impedito la coltivazione dei pioppi ad alto fusto sotto la protezione dei cavi e la formazione dei reliquati non coltivabili. Avverso tale ordinanza società Boscolungo di Michelangelo e [OSCURATO:PERSONA] C S.S. propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso e ricorso condizionato la società Terna s.p.a. eccependo, in via preliminare , la tardività dell’impugnazione per il mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall’art 702-quater. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli art 1 protocollo addizionale Cedu, art 44 del D.P.R. 2001 nr 327 e dell’art 123 R.D. 1933 nr 1775 per avere la Corte di appello quantificato l’indennità relativa alla mancata redditività delle aree asservite dall’elettrodotto nella somma di € 103.546,67 calcolata attraverso il tasso commerciale al 3% preferito al saggio di capitalizzazione proposto dai ricorrenti. Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli art 1 protocollo addizionale Cedu, art 44 del D.P.R. 2001 nr 327 e dell’art 123 R.D. 1933 nr 1775 per non avere la Corte di appello riconosciuto alcuna somma a titolo di asservimento alle aree poste al di fuori della fascia di asservimento ma non più coltivabili a pioppeto a causa dell’attraversamento dell’elettrodotto. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli art 22 bis e 50 del D.P.R. 2001 nr 327 per avere la Corte di appello stabilito il tempo di occupazione ai fini del calcolo dell’indennità nel lasso temporale intercorrente tra la data di occupazione delle aree ed il momento di emissione del decreto di asservimento assumendo come parametro di riferimento ai fini della quantificazione il valore al mq attribuito all’area ( 4,5 €/mq) per la determinazione del valore di mercato dell’area stessa. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli art 1 protocollo addizionale Cedu, art 42 Cost e l’ art 44 del D.P.R. 2001 nr 327 per non avere la Corte di appello riconosciuto la rivalutazione automatica sulla somma dovuta a titolo di indennità di asservimento. Va pregiudizialmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dalla parte controricorrente, sul presupposto che la proposizione dello stesso era avvenuta ben oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art 702 quater c.p.c. decorrente dall'avvenuta comunicazione via pec dell’ordinanza impugnata del 12.7.2017 ad opera della cancelleria della corte milanese , del testo integrale del provvedimento impugnato. Giova ricordare che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, regola il giudizio relativo all'opposizione alla stima di indennità per il quale a norma dell’art 29 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 è prevista la competenza in unico grado dellaCorte d'appello, che deroga alla regola generale della competenza del tribunale e del doppio grado di giurisdizione di merito. Il procedimento sommario di cognizione è stato introdotto mediante novellazione del c.p.c. ed inserimento in esso del capo costituito dagli artt. 702-bis e ss., in virtù della L. n. 69 del 2009, art. 51, comma 1, al fine tra l'altro - in parallelo ad esperienze di altri ordinamenti ed in adempimento a raccomandazioni sul piano sovranazionale - di dotare l'ordinamento processuale it aliano di un rito accelerato. Esso è definito con ordinanza che produce gli effetti di cui all'art.2909 c.c., se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione" (art. 702-quater c.p.c.) Tale ultima previsione si riferisce espressamente al giudizio di appello e non può essere esteso in via analogica al giudizio di impugnazione in Cassazione ai procedimenti come quello in esame ove l’appello non è previsto ma solo il ricorso per cassazione per il quale operano gli ordinari termini stabiliti dall’art 325 c.p.c. I tre motivi mirano tutti alla contestazione della misura liquidata per l'indennitàda servitù di elettrodotto, censurando essi la decisione impugnata sotto profili distinti, ma connessi, che possono essere, quindi, congiuntamente esaminati. Il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123 (in seguito abrogato, in forza delD.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, art. 58, ma applicabile ratione temporis, per essere stata la dichiarazione di p.u. emessa nel 1997) prevedeva che al proprietario delfondo servente fosse dovuta unaindennità, determinata tenendo conto della diminuzione di valore subita dalfondo per la servitù (comma 1). Era, altresì stabilito (comma 3) che "In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore dellaparte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai basamenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale". Ed, alla stregua del comma 6: "Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa". Con riguardo al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 123, è stato dunque osservato che la norma prevede un criterio speciale, al fine della individuazione dell'indennitàdi elettrodotto, indicando essa più componenti distinte, a seconda dei diversi pregiudizi che il proprietario può subire: la diminuzione di valore delfondo, inteso come complessiva entità economica, il pregiudizio per l'area assoggettata al transito per il servizio delle condutture e quello dovuto alle installazioni fisse (Cass. 5 dicembre 1986, n. 7217; 27 giugno 1983, n. 4407; 30 luglio 1982, n. 4356; 11 gennaio 1979, n. 187; 2 maggio 1977, n. 1663). Ove tali distinti pregiudizi risultino in concreto accertati, l'indennitàcomplessivamente dovuta va determinata cumulando gli indennizzi spettanti per ciascun tipo di pregiudizio (Cass. 27 giugno 1983, n. 4407, ed altre). Secondo i principi più generali, enunciati da questa Corte in tema diservitù di elettrodotto, ai fini della determinazione dell'indennitàdi asservimento, a norma del R.D. n. 1775 del 1933, art. 123, comma 1, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore di tutto oparte del fondo, inteso come complessiva entità economica, non opera in modo indistinto ed automatico, potendo essere attribuita solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e comunque il suo documentato verificarsi in connessione alla natura del fondo o all'oggettiva incidenza causale della costituzione della predettaservitù ( Cass. 9 marzo 2012, n. 3751). Dunque, ai fini della determinazione dell'indennitàdi asservimento per una servitù di elettrodotto, la componente dell'indennizzo costituita dalla diminuzione di valore delfondo va attribui ta solo quando sia dimostrata l'attualità del deprezzamento e l'oggettiva incidenza causale dellaservitù (cfr. Cass. 23 ottobre 2019, n. 27080 , non massimata). E’ noto che l'indennitàdi asservimento, commisurata a quella di esproprio, va determinata in base al valore venale del bene, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale del criterio dei valori agricoli medi (Cass. 27 luglio 2016, n. 15629). Occorre tener conto della diminuzione del valore del suolo dovuta al passaggio della linea elettrica, trattandosi di un fattore negativo che può incidere sul prezzo delfondo, che va apprezzato nella s ua influenza oggettiva sull'appetibilità commerciale del bene (Cass. 18 aprile 2013, n. 14996, non massimata). La regola generale è nel senso che è indennizzabile il pregiudizio commerciale immediato e diretto, arrecato alfondo a seguito della realizzazione di tralicci (Cass. 14 maggio 2013, n. 11470, non massimata). La Corte territoriale si è attenuta ai principi esposti, ammettendo l'indennizzabilità di un deprezzamento commerciale, incidente sul valore venale del fondo scaturente dalla presenza dell'impianto elettrico, e condividendo le puntuali e rigorose valutazioni del consulente tecnico d'ufficio. Va in particolare osservato con riguardo alla liquidazione dei danni indiretti che il giudice di merito ha utilizzato come parametro di riferimento per accertare la mancata reddittività delle aree asservite non più coltivabili a pioppeto al saggio di capitalizzazione spiegandone le ragioni e richiamando sul punto le considerazioni del c.t.u. Le opposte valutazioni espresse in ordine alla scelte del criterio più idoneo a calcolare la perdita di reddito si risolvono in una censura di merito non consentita in questa sede . Con riguardo poi alle aree poste al di fuori della fascia di asservimento ma non più coltivabili a causa dell’attraversamento dell’elettrodotto va ricordato che il pregiudizio della porzione "non direttamente asservita" non spetta automaticamente ma solo se sia data prova concreta del minor valore. In proposito la Corte ha argomentato (pagg. 7 ss.). considerando come reliquati non più coltivabili soltanto le aree non più utilizzabili a coltivazioni per oggettive limitazioni . La critica muove da un accertamento di fatto diverso da quello affermato nell’ordinanza che ha escluso in concreto il nocumento a quelle zone che avessero subito una intersecazione con l’elettrodotto. Relativamente all’indennità di occupazione temporanea e alle modalità di computo che secondo il ricorrente non sarebbero in linea con i criteri normativi con particolare riferimento all’elemento temporale ( momento iniziale coincide con la data di occupazione mentre quello finale con il pagamento dell’indennità) e quantitativo ( la sentenza impugnata avrebbe tenuto conto del solo valore di mercato dell’azienda agricola e non dell’indennità di asservimento) la critica è fondata. Il calcolo della relativa indennità di occupazione legittima preordinata all'espropriazione, decorre dalla data del decreto che dispone l'occupazione, in quanto detto provvedimento incide sul diritto di proprietà, affievolito fin dalla sua emanazione in attuazione dell'art. 71, legge n. 2359 del 1865, benché la durata dell'occupazione, nell'ipotesi dell'art. 20, legge n. 865 del 1971, applicabile alle aree agricole, vada computata avendo riguardo alla data della immissione nel possesso (Sez. 1, Sentenza n. 3619 del 24/02/2004, Rv. 570427 - 01). Quanto al momento finale, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] o dei soggetti ad essa equiparati. (Sez. 1- , Sentenza n. 32415 del 11/12/2019, Rv. 656130 - 01); L’ultimo motivo è infondato. L’indennità di servitù costituisce un debito di valuta ( Cass 2011 nr 19437) oggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che il ritardo nell'adempimento non ne consente l'automatico adeguamento al mutato potere di acquisto della moneta, né giustifica il riconoscimento del danno da lucro cessante, in assenza della prova del pregiudizio da parte del creditore qui neppure allegata. L’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale . Sul primo motivo di controricorso incidentale condizionato con cui si deduce la violazione e falsa applicazione degli art 44 ,40 e 33 del D.P.R. 2001 nr 327,123 del R.D. nr 1775 del 1933 e dell’ art 42 della Cost in relazione all’art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello riconosciuto in conseguenza della diminuzione del valore della porzione residua una somma di € di € 225.969,12 in preteso contrasto con le previsioni della normativa di riferimento se ne deve rilevare l’infondatezza. Sul punto giova ricordare che al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione dei terreni agricoli, l'art. 15 della legge n. 865 del 1971, che eccezionalmente induce a tener conto, nell'ambito dell'indennità unitariamente considerata, anche del pregiudizio subito dall'azienda nel suo insieme per effetto dello smembramento cagionato dall'espropriazione, quale norma speciale rispetto all'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865, non consente però la valutazione del complesso dei beni organizzato per l'esercizio di una specifica e ben individuata impresa agricola da intendersi nel senso di cui all'art. 2555 c.c., e quindi di tutte le conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il mancato guadagno, del ridimensionamento e/o della cessazione dell'attività imprenditoriale, ma comporta che l'indennizzo debba comprendere il ristoro del pregiudizio arrecato dall'espropriazione all'attività aziendale agricola su quel terreno esercitata, avente cioè una incidenza diretta sul fondo, consistendo in un danneggiamento materiale dell'immobile o nella compromissione di una condizione di fatto essenziale per l'utilizzazione od il godimento dello stesso e risolvendosi sul piano economico in una effettiva diminuzione del valore venale del bene su cui era allocata l'azienda agricola. (Sez. 1, Sentenza n. 11782 del 21/05/2007, Rv. 597758 -01). L'art. 40 della l. n. 2359 del 1865 (recepito dal d.lgs. n. 327 del 2001) e quindi il criterio di stima differenziale, ivi previsto (che sottrae all'iniziale valore dell'intero immobile quello della parte rimasta in capo al privato), può essere sostituito dal criterio che procede al calcolo del deprezzamento della sola parte residua, per poi aggiungerlo alla somma liquidata per la parte espropriata, purché si raggiunga il medesimo risultato a cui tendono le disposizioni sopra menzionate, che è quello di compensare l'intero pregiudizio arrecato dall'ablazione alla proprietà residua (Sez. 1 - , Ordinanza n. 25385 del 09/10/2019, Rv. 655623 -01). Ciò posto la Corte si è conformata a tali orientamenti stabilendo un indennizzo globale di € 231.133,43 di cui € 225.969,12 per la diminuzione del valore dell’area . Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione degli art 44,40 e 33 del D.P.R. 2001 nr 327,dell’art 123 del R.D. nr 1775 del 1933 e dell’art 42 della Cost in relazione all’art 360 I primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte d’appello aderendo alla c.t.u. determinato l’indennizzo per danni indiretti “con criterio arbitrario e illegittimo” considerato la perdita di reddito “come se sui terreni asserviti e sui reliquati, non si potesse più coltivare”. La doglianza è inammissibile. La Corte territoriale sulla base delle risultanze ha ritenuto che si dovesse conteggiare la mancata reddittività sull’area asservita valorizzando in questo senso il dato che “ il passaggio dell’elettrodotto aveva causato l’impossibilità della coltivazione dei pioppi ad alto fusto sotto la protezione dei cavi”. La controricorrente, sotto loschermo della violazione e falsa applicazione di una norma dilegge, censura l'accertamento in fatto compiuto dai giudici di appello sul punto. Al riguardo va ricordato il principio giurisprudenziale in base al quale "In tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma dilegge implicando nece ssariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione" (Cass. n. 26110 del 2015; conf., ex multis,Cass. n. 9097 del 2017,n. 24155 del 2017, n. 29404 del 2017 ), che nella specienon è stato dedotto. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso principale va accolto limitatamente al terzo motivo e la decisione impugnata va cassata limitatamente a tale aspetto e rinviata alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione , mentre il ricorso incidentale va rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il primo, il secondo ed il quarto; accoglie il terzo motivo del ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano , in diversa composizione, anche per le spese di legittimità; ai sensi delD.P.R. n. 115 del
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