CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18071/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è generico perché risulta mancante della correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che, invero, nel caso di specie i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale ha specificamente tenuto conto dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. al fine di escludere la concessione delle attenuanti in parola, con particolare riguardo alla personalità dell'imputato, dedotta non solo dai suoi precedenti penali ma soprattutto dall'intensità del dolo, emergente dalla spregiudicatezza ed abilità dimostrata dal prevenuto, nonché dalla mancanza di elementi dai quali evincere la sua volontà di resipiscenza o ravvedimento (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M