CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 32834/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano il mancato rinvio perimpedimento del difensore ed il mancato esercizio del diritto di querela sonoreiterativi delle censure già proposte e come tali inammissibili posto che,secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez.4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv.256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che ripropongapedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiuntadi frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche,della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione,per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sianostati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipicadell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cuisi riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione dimotivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicarespecificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ognirichiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto,innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specificaindicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano ildissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta)"(in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584);che, in particolare, quanto all'eccezione di nullità dell'ordinanza con la qualeera stata rigettata la richiesta di rinvio dell'udienza, la Corte di appello haevidenziato, a pag. 3 della sentenza impugnata, che l'istanza di rinvio non era nètempestiva, nè conteneva indicazioni in ordine alla assoluta impossibilità per ildifensore di farsi sostituire; quanto al mancato esercizio del diritto di querela, laCorte di appello ha esposto congrua motivazione nelle pagine 3 e 4 dellasentenza impugnata;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]