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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18559/2022

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso 15145/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1588/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]9M0 nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo la domanda di annullamento dell'ingiunzione impugnata, emessa dal prefetto di Brindisi in data 3/11/2017 per violazione all'art. 7, comma 14, del codice della strada, aveva compensato, con motivazione "meramente apparente", le spese di lite tra le parti, ed ha, quindi, provveduto alla liquidazione delle stesse.

1.2. Il tribunale, invece, ha ritenuto di non dover disporre in ordine alle spese del giudizio d'appello sul rilievo che "l'impugnazione ha unicamente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale" (e non il provvedimento della prefettura, "definitivamente annullato con la pronuncia impugnata") e che "l'appellata non si è costituita contrastando la domanda di riforma".

1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

1.4. La prefettura di Brindisi è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

2. Intanto, il ricorso, notificato alla prefettura di Brindisi, è ammissibile.

Costituisce, in effetti, principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della

I. n. 689 del 1981, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1°, del r.d. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della

I. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n. 260 cit..

E tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio Ric. 2021 n. 15145 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro per cui il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile (Cass. n. 15596 del 2006; Cass. n. 21511 del 2008; Cass. n. 12742 del 2007; Cass. n. 8190 del 2020).

3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91, comma 1°, e 92, comma 2°, c.p.c., dell'art. 118, comma 2°, disp.att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non dover disporre circa le spese del giudizio d'appello sul rilievo che l'appellato non aveva contrastato la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, senza, tuttavia, considerare che, a fronte dell'accoglimento della domanda proposta dall'opponente, il mancato riconoscimento delle spese legali necessarie per l'introduzione del giudizio non trova conforto in alcuna norma dell'ordinamento.

3.2. La compensazione delle spese di lite, del resto, ha aggiunto la ricorrente, può essere disposta esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

4. Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha avuto già modo di affermare che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la Ric. 2021 n. 15145 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498 del 2018).

Ai fini della compensazione totale delle spese processuali, in effetti, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012).

Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motiv.).

5. Il secondo motivo è assorbito.

6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022.

Ric. 2021 n. 15145 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] nzo Orilia 7y ",, 4/A/zu DEPOSITATO /N CANCELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 15145/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la SENTENZA n. 1588/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]9M0 nell'adunanza in camera di consiglio del 21/4/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo la domanda di annullamento dell'ingiunzione impugnata, emessa dal prefetto di Brindisi in data 3/11/2017 per violazione all'art. 7, comma 14, del codice della strada, aveva compensato, con motivazione "meramente apparente", le spese di lite tra le parti, ed ha, quindi, provveduto alla liquidazione delle stesse. 1.2. Il tribunale, invece, ha ritenuto di non dover disporre in ordine alle spese del giudizio d'appello sul rilievo che "l'impugnazione ha unicamente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale" (e non il provvedimento della prefettura, "definitivamente annullato con la pronuncia impugnata") e che "l'appellata non si è costituita contrastando la domanda di riforma". 1.3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 3/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 1.4. La prefettura di Brindisi è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 2. Intanto, il ricorso, notificato alla prefettura di Brindisi, è ammissibile. Costituisce, in effetti, principio consolidato che, nel giudizio di opposizione all'ordinanza con cui viene irrogata una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 23 della I. n. 689 del 1981, legittimata passiva è l'autorità che ha emesso l'ordinanza, anche quando si tratti di organo periferico dell'amministrazione statale, il quale agisce in virtù di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1°, del r.d. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della I. n. 260 del 1958), in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e alla speciale sanatoria prevista dall'art. 4 della citata legge n. 260 cit.. E tale legittimazione resta ferma anche nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, giacché nella disciplina dell'art. 23 cit. non si rinviene alcun elemento da cui possa desumersi che alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio Ric. 2021 n. 15145 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 subentri, nella fase di impugnazione, la legittimazione (secondo la regola ordinaria) del Ministro per cui il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministro, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile (Cass. n. 15596 del 2006; Cass. n. 21511 del 2008; Cass. n. 12742 del 2007; Cass. n. 8190 del 2020). 3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 91, comma 1°, e 92, comma 2°, c.p.c., dell'art. 118, comma 2°, disp.att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto di non dover disporre circa le spese del giudizio d'appello sul rilievo che l'appellato non aveva contrastato la richiesta di riforma della sentenza di primo grado, senza, tuttavia, considerare che, a fronte dell'accoglimento della domanda proposta dall'opponente, il mancato riconoscimento delle spese legali necessarie per l'introduzione del giudizio non trova conforto in alcuna norma dell'ordinamento. 3.2. La compensazione delle spese di lite, del resto, ha aggiunto la ricorrente, può essere disposta esclusivamente nei casi di soccombenza reciproca o di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. 4. Il motivo è fondato. Questa Corte, invero, ha avuto già modo di affermare che, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la Ric. 2021 n. 15145 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cass. n. 13498 del 2018). Ai fini della compensazione totale delle spese processuali, in effetti, non è sufficiente né la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte che dev'essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. n. 901 del 2012). Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, quindi, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (cfr. Cass. n. 21871 del 2014 in motiv.). 5. Il secondo motivo è assorbito. 6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Brindisi che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 21 aprile 2022. Ric. 2021 n. 15145 Sez. 6-2, CC del 21 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] nzo Orilia 7y ",, 4/A/zu DEPOSITATO /N CANCELLERIA
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