CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 maggio 1981
Cassazione n. 01021/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/05/1981 avverso la sentenza del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 27388/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse - ha riqualificato il reato di cui al capo 1) nella fattispecie di cui all'art. 483 cod.pen e rideterminato la pena. Considerato che il primo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio — è manifestamente infondato poiché inerente a violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali (si vedano pag. 3 e 4 della sentenza impugnata). Considerato, in particolare, che la decisione della Corte di appello è corretta laddove ha ritenuto ininfluente, a smentire la precedente, rituale dichiarazione di domicilio ex art. 161 cod. proc. pen., la mera indicazione, nella nomina fiduciaria, del nuovo indirizzo di residenza, senza la precisazione che ciò costituiva mutamento del precedente domicilio dichiarato; a questo proposito, va richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo cui l'impossibilità di effettuare la notifica dell'atto nel domicilio ritualmente dichiarato comporta la consegna al difensore, eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui il mutamento o la revoca della detta dichiarazione domiciliare non sia avvenuta nelle forme di legge, ancorché dagli atti risulti la nuova residenza indicata dall'imputato (Sez. 7, Ordinanza n. 24515 del 23/01/2018, Pizzighello, Rv. 272824 ; Sez. 5, n. 51613 del 11/10/2017, Pescatore, Rv. 271627). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 483 cod.pen. — è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in merito alla sussistenza del reato di cui all' 483 cod.pen. in relazione all'art. 76 DPR 445/2000 è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, dal momento che il termine massimo è decorso il 22 luglio 2022 (tenuto conto della dilatazione del termine ordinario della metà ex art. 161 comma 2 cod. pen.), a cui, peraltro, vanno aggiunti gli otto mesi e quattordici giorni di sospensione indicati dallo stesso ricorrente per l'adesione del difensore all'astensione dalle udienza fatta valere all'udienza del 12 giugno 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022 Il consigliere es