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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 novembre 2024

Cassazione n. 34648/2025

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o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per l’esame del reclamo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 13 febbraio 2025, reso inaudita altera parte, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova il 21 novembre 2024.

A ragione del provvedimento è stato espresso il rilievo che non risultavano rispettate le norme generali dettate in materia di impugnazione dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen., applicabili anche al procedimento di sorveglianza, giacché l’impugnazione era stata trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Venezia, non all’Ufficio di sorveglianza di Venezia.

2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per dare seguito al procedimento inerente al reclamo.

Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), in relazione agli artt.581 e 582 cod. proc. pen.

La difesa evidenzia che l’art. 35-bis cit. stabilisce la reclamabilità dei provvedimenti dallo stesso precetto regolati, con disciplina autonoma, completata dal richiamo agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.: pertanto, non sussisteva spazio per la diretta applicazione degli artt.581 e 582 cod. proc. pen. e dei relativi obblighi formali, con l’effetto che l’impugnazione era da ritenersi utilmente presentata presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia.

3. Il Procuratore generale, all’esito di un’articolata analisi, ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per l’esame del reclamo: si segnala come assorbente la considerazione riguardante la validità del provvedimento, siccome emesso de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, in quanto – poste le tassative condizioni che disciplinano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’adozione dei provvedimenti inaudita altra parte – la pronuncia di inammissibilità risulta resa al di fuori delle suddette condizioni, con riferimento a procedimento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso si profila fondato e va accolto nei sensi che seguono.

2. Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza è, come ha precisamente sottolineato l’Autorità requirente, l’avere – con riferimento all’esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza – deciso l’impugnazione, oltre che de plano, in ogni caso senza sottoporre la stessa al vaglio del [OSCURATO:PERSONA], organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex artt. 35-bis Ord. pen., del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso all’esito del primo grado del procedimento.

Infatti, per quanto si desume dal suo testo e dagli elementi esposti, il provvedimento impugnato è intervenuto a seguito di reclamo del detenuto avverso il provvedimento emesso in prima fase dal Magistrato di sorveglianza in materia di reclamo giurisdizionale attinente a diritti del detenuto.

Per tale materia la suddetta normativa prevede, all’art. 35-bis, in relazione all’art. 69, Ord. pen., la presentazione della corrispondente istanza-reclamo al magistrato di sorveglianza e, poi, avverso la corrispondente decisione, il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza.

In ordine a tale punto, è da considerarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], sull’argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo – proposto avverso quello reso dal magistrato di sorveglianza – emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza, in collegio, con ordinanza, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio (Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 - 01; Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01).

In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, ma non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, mezzo che è riconducibile al genus dell'impugnazione.

Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (v. anche Sez. 1, n. 27023 del 07/05/2025, Attanasio, non mass.; Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.).

La nullità si profila determinante, va rilevata anche di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (sulla rilevabilità di ufficio: Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01), e causa la necessaria caducazione del decreto impugnato.

3. Di conseguenza. si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l’annullamento del provvedimento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01: ciò, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento ai casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.) al Tribunale di sorveglianza di Venezia per lo svolgimento del nuovo giudizio, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678, cod. proc. pen.

P.Q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/02/2025 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per l’esame del reclamo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 febbraio 2025, reso inaudita altera parte, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Venezia ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova il 21 novembre 2024. A ragione del provvedimento è stato espresso il rilievo che non risultavano rispettate le norme generali dettate in materia di impugnazione dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen., applicabili anche al procedimento di sorveglianza, giacché l’impugnazione era stata trasmessa al Tribunale di sorveglianza di Venezia, non all’Ufficio di sorveglianza di Venezia. 2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l’annullamento con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza per dare seguito al procedimento inerente al reclamo. Il ricorso è affidato a un unico motivo con cui si denuncia la violazione dell’art. 35-bis, quarto comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, e succ. modd. (Ord. pen.), in relazione agli artt.581 e 582 cod. proc. pen. La difesa evidenzia che l’art. 35-bis cit. stabilisce la reclamabilità dei provvedimenti dallo stesso precetto regolati, con disciplina autonoma, completata dal richiamo agli artt. 666 e 678 cod. proc. pen.: pertanto, non sussisteva spazio per la diretta applicazione degli artt.581 e 582 cod. proc. pen. e dei relativi obblighi formali, con l’effetto che l’impugnazione era da ritenersi utilmente presentata presso il Tribunale di sorveglianza di Venezia. 3. Il Procuratore generale, all’esito di un’articolata analisi, ha chiesto l’annullamento del decreto impugnato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per l’esame del reclamo: si segnala come assorbente la considerazione riguardante la validità del provvedimento, siccome emesso de plano dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, in quanto – poste le tassative condizioni che disciplinano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l’adozione dei provvedimenti inaudita altra parte – la pronuncia di inammissibilità risulta resa al di fuori delle suddette condizioni, con riferimento a procedimento di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si profila fondato e va accolto nei sensi che seguono. 2. Il vizio che si individua in via dirimente nel provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza è, come ha precisamente sottolineato l’Autorità requirente, l’avere – con riferimento all’esame del reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza – deciso l’impugnazione, oltre che de plano, in ogni caso senza sottoporre la stessa al vaglio del [OSCURATO:PERSONA], organo del Tribunale di sorveglianza titolare, ex artt. 35-bis Ord. pen., del potere di esaminare e decidere il reclamo avverso il provvedimento reso all’esito del primo grado del procedimento. Infatti, per quanto si desume dal suo testo e dagli elementi esposti, il provvedimento impugnato è intervenuto a seguito di reclamo del detenuto avverso il provvedimento emesso in prima fase dal Magistrato di sorveglianza in materia di reclamo giurisdizionale attinente a diritti del detenuto. Per tale materia la suddetta normativa prevede, all’art. 35-bis, in relazione all’art. 69, Ord. pen., la presentazione della corrispondente istanza-reclamo al magistrato di sorveglianza e, poi, avverso la corrispondente decisione, il reclamo della parte interessata al tribunale di sorveglianza. In ordine a tale punto, è da considerarsi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza non aveva il potere, nella materia e in relazione alle questioni esposte, di pronunziare decreto ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la disciplina ora richiamata non può considerarsi applicabile nel giudizio di impugnazione, alla cui categoria appartiene il reclamo al Tribunale di sorveglianza: mezzo al quale, invece, si attaglia il principio secondo cui l’inammissibilità, nei casi tassativamente fissati dall’art. 591 cod. proc. pen., viene dichiarata con ordinanza dal giudice dell’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA], sull’argomento, condivide e riafferma il principio di diritto secondo cui, in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo – proposto avverso quello reso dal magistrato di sorveglianza – emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza, in collegio, con ordinanza, all’esito dell’instaurazione del contraddittorio (Sez. 1, n. 45981 del 19/11/2024, O., Rv. 287402 - 01; Sez. 1, n. 35319 del 12/03/2021, Esposito, Rv. 281896 - 01; Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970 - 01). In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., soltanto con riguardo a una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge, ma non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, mezzo che è riconducibile al genus dell'impugnazione. Questa è la ragione basilare per la quale la dichiarazione di inammissibilità, ricorrendo una delle tassative ragioni indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., è di competenza del giudice dell'impugnazione e, quindi, dell'organo collegiale, e non del presidente del tribunale di sorveglianza (v. anche Sez. 1, n. 27023 del 07/05/2025, Attanasio, non mass.; Sez. 1 n. 53930 del 12/07/2018, Russo, non mass.). La nullità si profila determinante, va rilevata anche di ufficio, ai sensi dell’art. 609, comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179, cod. proc. pen. (sulla rilevabilità di ufficio: Sez. 1,n. 22282 del 23/06/2020, D., Rv. 279452 - 01; Sez. 1, n. 41754 del 16/09/2014, Cherni, Rv. 260524 - 01), e causa la necessaria caducazione del decreto impugnato. 3. Di conseguenza. si impone, in considerazione del vizio in precedenza enucleato, l’annullamento del provvedimento con rinvio (v. sul punto Sez. 1, n. 24362 del 23/06/2025, B., Rv. 288161 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524 - 01: ciò, in ossequio alla regola generale ricavabile dal combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b, e 604, comma 4, cod. proc. pen., in riferimento ai casi in cui venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.) al Tribunale di sorveglianza di Venezia per lo svolgimento del nuovo giudizio, da compiersi previa l’instaurazione del contraddittorio fra le parti ex art. 666, commi 3 e ss., in relazione all’art. 678, cod. proc. pen. P.Q
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