CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 11279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10467/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in R oma, [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. , FCA B ank s.p.a. , PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE diVELLETRI -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1438/2020 depositata il26/2/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/2/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Velletri revocava l’ammissione al concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]., per non aver questa provveduto al tempestivo e integra le deposito dell a somm a per spese della procedura determinata ai sensi dell’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., versata solo parzialmente. Dichiarava poi il fallimento della società ad istanza d i [OSCURATO:SOCIETA]., creditrice in forza di un contratto di leasing. 2. La Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo presentato da Smart contro la sentenza dichiarativa. Osservava, in primo luogo, che il termine previsto dall’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. ha carattere perentorio, dovendosi, di conseguenza, ritenere totalmente irrilevante il deposito parziale della somma effettuatodalla società. Respingeva, quindi , l’eccezione della reclamante, di nullità della sentenza per insussistenza di una valida istanza di fallimento, rilevando che non risultava affatto dimostrata la cessazione della materia del contendere fra la stessa e [OSCURATO:SOCIETA], le cui ragioni non erano maistate contestate ed erano state, anzi, riportate nel piano allegato alla domanda di concordato. Accertava poi la ricorrenza del presupposto di cui all’ art. 15, ultimo comma, l. fall., posto che il giudice , ai fini del la verifica del raggiungimento della soglia di € 30.000, deve tener conto dell’ammontare complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria prefallimentaree non del solo debito verso il creditore istante. Riteneva infine provata l’insolvenza di Smart, tenuto conto che la compagine non era stata neppure in grado di versare la modesta somma stabilita ai fini dell’anticipazione delle spese della procedura concordataria e che la stessa presentazione di una domanda di concordato testimoniava l’esistenza di uno stat o obiettivo di impotenza funzionale e non transitoria, legittimamente valutato dal tribunale, al fin e di corroborare quanto già rilevato in ordine all’irreversibilità della crisisocietaria, sulla scorta delle risultanze dei dati di bilancio prodotti dallamedesima debitrice . 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso p er la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 26 febbraio 2020, prospettando due articolati motivi di doglianza. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri non hanno presentato difese. Considerato che: 4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 173, 163 e 181 l. fall. e 112 cod. proc. civ.: la Corte d’appello – in tesi di parte ricorrente – ha erroneamente ritenuto che il termine previsto dall’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall. abbia natura perentoria, in assenza di alcuna indicazione in tal senso all’interno del dato normativo, e non possa essere oggetto di proroga. I giudici distrettuali, inoltre, avrebbero a torto misconosciuto la rilevanza dell’accantonamento parziale effettuato dalla debitrice in concordato, benché lo stesso fosse coerente con i dettami della forbice percentuale prevista dalla norma in discorso: infatti, tenuto conto che l’accantonamento riguarda non tutte le spese prededucibili generate dal concordato, ma solo quelle destinate, ante omologa, alla procedura ( che nel caso di specie erano pari a € 20.000 ) , il deposito della complessiva somma di € 10.863,72 superava la percentuale massima secondo cui il tribunale doveva stabilire la somma da versare exart. 163, comma 2, n. 4, l. fall.. 5. Il motivo risulta in parte infondato, in parte inammissibile. 5.1 La giurisprudenza di questa Corte regolatrice ritiene che la perentorietà di un termine non rimanga confinata nei ristretti ambiti di una previsione normativa che la preveda espressamente, ma possa anche essere evinta dalla funzione assegnatagli dal legislatore, sicché un termine può essere perentorio anche in assenza di una sua esplicita qualificazione in tal senso (cfr. Cass. 11171/2015, Cass., Sez. U., 262/2010, Cass., Sez. U., 25494/2009, Cass. 2787/2006, Cass. 4530/2004). In virtù di questo principio è stato ritenuto che il termine per il deposito della somma stabilita dal tribunale ai sensi dell’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., in percentuale sul totale spese che si presumono necessarie per l'intera procedura concordataria, abbia carattere perentorio, atteso che la prosecuzione delle attività concordatarie richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo destinato a sostenere i costi a ciò necessari e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato (v. Cass. 8100/2016; nello stesso senso Cass. 20667/2012, Cass. 18704/2016). Il disposto dell’art. 47, comma 2, lett. d), c.c.i.i., quindi, non ha fatto altro che rendere esplicita la perentorietà di un termine che già aveva una simile natura, in ragione della sua funzione, all’interno della legge fallimentare, come la corte di merito ha correttamente riconosciuto. 5.2 La necessità di provvedere al deposito della somma di danaro liquido prevista dall’art. 163, comma 2, n. 4, l. fall., la cui concreta misura è affidata alla prudenza ed alla previsione del tribunale, costituisce, soprattutto nella prima fase della procedura concordataria, un mezzo essenziale per la sua gestione (Cass.2991/1994). Infatti, il deposito è funzionale ad assicurare, in percentuale, la provvista necessaria non solo per le spese del commissario giudiziale, ma anche per quelle dei suoi ausiliari e per tutti gli adempimenti che andranno a maturare in corso di procedura e ante omologa, prima di dare esecuzione al piano (quali, ad esempio, gli adempimenti pubblicitari, i costi delle adunanze e delle comunicazioni, il ricorso ad esperti). La determinazione della complessiva somma necessaria per lo svolgimento della procedura e della percentuale da anticipare rimane affidata, per evidenti ragioni di garanzia degli organi della procedura e del ceto creditorio, alla prudente valutazione del tribunale piuttosto che al debitore. La contestazione della revoca dell’ammissione al concordato a causa della mancata integrale esecuzione del deposito prescritto, ai sensi degli artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, l. fall., non può quindi che essere veicolata attraverso la confutazione della somma stabilita dal tribunale, in termini di violazione dei parametri massimi previsti per la determinazione del compenso del commissario giudiziale e di contestazione dell’esistenza di ulteriori spese di cui necessitasse l’anticipazione. La censura in esame si limita a sostenere che il compenso del commissario giudiziale era stato preventivato all’interno della domanda concordataria in € 20.000 e, su questa sola base, trae la conclusione dell’eccessività della somma (di € 28.000) stabilita dal tribunale exart. 163, comma 2, n. 4, l. fall.,. Nulla però è stato detto, da un lato, sull’ammontare dell’attivo e del passivo previsti nel piano, dati che costituivano la base di calcolo su cui il tribunale doveva effettuare una previsione dell’ammontare del compenso del commissario giudiziale ex art. 5 D.M. 30/2012, e, dall’altro, in ordine all’esistenza e all’entità di differenti e ulteriori spese che il tribunale era tenuto a considerare ai fini di stabilire la somma da versare quale anticipazione. La censura in esame rimane perciò inficiata, sotto questo profilo, dalla sua genericità, non essendo dato a questa Corte di poter verificare se il compenso del commissario giudiziale sia stato preventivatodal giudice in termini eccessivi rispetto a quelli dovut i e tenuto conto che questa voce non esauriva, di per sé, “le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura”. 6. Il secondo motivo di ricorso assume che il fallimento sia stato dichiarato quando il creditore istante aveva perso la propria legittimazione e l’interesse ad agire, in conseguenza della cessazione della materia del contendere provocata dalla restituzione del bene concesso in leasing. Inoltre, la dichiarazione di insolvenza sarebbe stata adottata in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 15 l. fall., poiché la verifica dell’esistenza di debiti scaduti e non pagati per un ammontare superiore a € 30.000 non poteva essere effettuata facendo ricorso alla “debitoria concordataria” anziché all’ammontare del credito dell’istante. Lo stato di insolvenza sarebbe stato poi ravvisato valorizzando le vicende concordatarie, ma senza tener conto che Smart, in realtà, aveva provveduto a versare per intero le anticipazioni effettivamente dovute, e non consentendo alla medesima di esercitare il proprio diritto di difesa rispetto alla lettura da attribuire ai dati di bilancio. 7. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 7.1 A seguito della presentazione di una domanda di fallimento da parte di un creditore il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda e,a tale fine, è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione (Cass. 16853/2022, Cass., Sez. U., 1521/2013). La c orte di merito non si è sottratta a questo accertamento incidentale, ma ha verific a to la legittimazione dell'istante, affermando che non risultava dimostrata l’intervenuta cessazione della materia del contendere fra [OSCURATO:SOCIETA].. Una simile valutazione, rientrante nel novero degli apprezzamenti in fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, non può essere sindacata in questa sede di legittimità (tanto più al fine di valorizzare non l’avvenuta riconsegna di un bene concesso in leasing, ma un mero invito “a riprendere in consegna il bene” [pag. 16 del ricorso], che non risulta essere mai stato accolto ed è stato rivolto sulla base di un contratto di cui non sono stati in alcun modo riportati i termini). 7.2 Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art.18 l. fall. non ha carattere pienamente devolutivo, poiché l'ambito dell'impugnazione resta circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante (Cass. 31531/2021, Cass.12706/2014). L’unica contestazione mossa con il reclamo a proposito dell’ammontare dei debiti scaduti al momento della dichiarazione di fallimento riguardava non l’accertamento della loro complessiva entità, né l’impossibilità per il giudice di avvalersi a tal fine delle risultanze della precedente procedura concordataria, come contestato in questa sede, ma soltanto il fatto che il credito vantato dal creditore istante “era comunque inferiore al valore-soglia previsto dall’art. 15 L.F.” (pag. 3 della sentenza impugnata). La deduzione in questa sede della violazione dell’art. 15, ultimo comma, l. fall. sotto un diverso profilo risulta così inammissibile, perché pone una questione rimasta estranea all’ambito dell’impugnazione presentata con il reclamo. 7.3 Il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 l. fall., deriva da una valutazione circa le condizioni necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere alcredito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 7252/2014). In una simile prospettiva interpretativa questa Corte (Cass.2810/2018) ha già ritenuto che il giudice di merito, nel verificare l’esistenza di uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, ben possa valorizzare, da un lato, la circostanza che la società debitrice abbiaproposto una domanda di concordato, così riconoscendo almeno l'esistenza di uno "stato di crisi" in cui essa stessa versava, e, dall'altro, la plateale sua incapacità di sostenere, anche nella misura di una quota in percentuale, le spese necessarie per la procedura alla quale pure ha chiesto di accedere e che avrebbe scongiurato la dichiarazione di fallimento. Il convincimento espresso a questo proposito dal giudice di merito (che ha constatato che il modesto ammontare dell’anticipo dovuto, pari a € 28.000, era stato versato solo per € 6.363,72) al fine di evincerne la sussistenza dello stato di i nsolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto – come nel caso di specie - da una motivazione esauriente e giuridicamente corretta. 7.4 Risultano inammissibili, infine, anche le censure rivolte alla sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di merito ha ritenuto che il tribunale, del tutto legittimamente, avesse valutato, seppur quale elemento ad abundantiam, i dati di bilancio al fine di corroborare la già rilevata situazione di irreversibilità della crisi, ben potendo conoscere ed apprezzare compiutamente i documenti prodotti dalla stessa reclamante. Ciò, in primo luogo, perché il motivo di ricorso per cassazione che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, e pertanto non costituente ratio decidendi della medesima, è inammissibile (Cass. 23635/2010). Peraltro, il mezzo non coglie il fondamento della decisione impugnata, come il ricorso per cassazione deve necessariamente fare: infatti la corte del merito, nel ritenere che il tribunale avesse pieno accesso e libertà di valutazione della documentazione prodotta dalla stessa società debitrice, ha chiaramente voluto escludere che dovesse essere provocato il contraddittorio al solo scopo di apprezzare il materiale probatorio presente in atti in termini differenti da quelli proposti dalla parte. 8. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede del la procedura e della banca intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si d