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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35409/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo _e CPY31 ettfyi difensore -9-eraro ci-y2 I vvv-ai Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23.

Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 15 giugno 2021 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del GIp del tribunale che li aveva condannati, all'esito di giudizio abbreviato, per furto in abitazione in danno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle rapine commesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di quest'ultimo anche di sequestro di persona, nonché della rapina tentata in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia (capi A,B,G,H ed L). [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di quei capi A) ed L) lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabile del capo L) (tentata rapina pluriaggravata in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia) lcon il primo motivo lamentano che non si è trattato di un tentativo punibile.

Con il secondo motivo deducono mancanza di motivazione con riguardo alla presenza di persone nell'abitazione.

Con il terzo motivo sostengono che si è trattato non di un'ipotesi di tentata rapina ma di tentato furto.

Ritengono che in assenza della concreta dimostrazione della presenza di persone all'interno dell'immobile nel quale gli imputati si sarebbero decisi ad entrare non sarebbe stato neppure configurabile astrattamente il reato ipotizzato, essendone impossibile la realizzazione per mancanza dell'oggetto.

In altre parole, sostengono che ai fini della configurazione del reato di rapina tentata nel caso di specie non ha alcun rilievo che gli imputati abbiano agito con la volontà (diretta alternativa od eventuale) di adoperare violenza nei confronti delle persone offese, se non viene accertato prima che la contestuale presenza delle persone offese all'interno dell'abitazione rendeva possibile l'esercizio di tale violenza. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Antonio è inammissibile in quanto il ricorrente, reiterando doglíanze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo, rinnovando contestazioni in punto • bilanciamento delle circostanze senza considerare quanto indicato dai giudici di merito con la conseguenza che il ricorso si appalesa anche aspecifico.

Anche i ricorsi di Esposito e Reale sono inammissibili.

Gli imputati rispondono di concorso nella tentata rapina pluriaggravata in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia (capo L).

Contestano i ricorrenti la qualificazione giuridica dei fatti.

Deve rilevarsi che le deduzioni degli imputati si limitano a riproporre genericamente una diversa lettura dei fatti idal momento che le sentenze di merito hanno chiaramente individuato nella condotta tenuta dagli stessi un chiaro tentativo di rapina.

Le sentenze di merito hanno dato conto di come la vicenda in contestazione riguardi una rapina, configurabile come tentata,essendo stata sventata grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine.

I militari operanti nel corso dell'ascolto delle intercettazioni telefoniche e di quelle captate all'interno dell'autovettura in uso ai rapinatori avevano seguito in diretta le mosse degli imputati sin dalla fase preparatoria (individuazione della preda, la benestante Gallia, e della sua abitazione) 2consentendo loro di poter intervenire in tempo reale e fermare i malviventi- che si trovavano sul posto con tutto l'armamentario necessario ed idoneo (pistola giocattolo passamontagna fascette torce)- prima della consumazione della rapina in danno della coppia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia.

Veniva sottolineato come proprio la presenza della pistola giocattolo, delle fascette e dei passamontagna appariva come indice inequivocabile, anche sotto il profilo psicologico, che gli imputati avevano previsto l'eventuale azione di minaccia o di violenza, quale necessario corredo dell'azione predatoria qualora ci fossero stati ostacoli nella realizzazione, predisponendo ogni accorgimento per neutralizzarli, anche con la forza.

Correttamente, pertanto, i fatti sono stati qualificati come tentativo di rapina.

Deve aggiungersi che la natura esclusivamente dolosa del delitto tentato comporta che determinate circostanze (nel caso di specie aggravanti) ben possano essere presenti nel momento ideativo e volitivo del delitto, come modalità e/o finalità dell'azione che si intende compiere.

Naturalmente è richiesto che la volontà criminosa non rimanga allo stadio di semplice intendimento, ma si manifesti attraverso condotte significative, cui sia collegata una apprezzabile probabilità di "successo" (appunto: atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto).

Anche le circostanze non realizzate dunque (è l'ipotesi del tentativo di delitto circostanziato, cioè del delitto circostanziato tentato), contribuiscono integrare e a caratterizzare t il proposito criminoso.

È evidente che deve trattarsi di circostanze riconoscibili in base a quel frammento di condotta che il soggetto ha effettivamente posto in essere (inequivocabilità dell'atto).

Nel caso in esame è indubbio che gli atti predatori dovevano essere commessi nell'abitazione della Gallia (individuata come "ottima preda").

Correttamente è stata ritenuta pertanto sussistente anche l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 tn; numero 3 bis.

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, 3 0 co., n. 3 bis è infatti sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, come l'appello, investe il trattamento sanzionatorío è palesemente inammissibile per reiterazione e totale aspecificità dei motivi.

La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c).

Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base dì tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in punto determinazione della pena.

La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte nel secondo motivo di ricorso.

I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo _e CPY31 ettfyi difensore -9-eraro ci-y2 I vvv-ai Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] Ricorrono per Cassazione, con distinti ricorsi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che il 15 giugno 2021 ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del GIp del tribunale che li aveva condannati, all'esito di giudizio abbreviato, per furto in abitazione in danno dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle rapine commesse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di quest'ultimo anche di sequestro di persona, nonché della rapina tentata in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia (capi A,B,G,H ed L). [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di quei capi A) ed L) lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti responsabile del capo L) (tentata rapina pluriaggravata in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia) lcon il primo motivo lamentano che non si è trattato di un tentativo punibile. Con il secondo motivo deducono mancanza di motivazione con riguardo alla presenza di persone nell'abitazione. Con il terzo motivo sostengono che si è trattato non di un'ipotesi di tentata rapina ma di tentato furto. Ritengono che in assenza della concreta dimostrazione della presenza di persone all'interno dell'immobile nel quale gli imputati si sarebbero decisi ad entrare non sarebbe stato neppure configurabile astrattamente il reato ipotizzato, essendone impossibile la realizzazione per mancanza dell'oggetto. In altre parole, sostengono che ai fini della configurazione del reato di rapina tentata nel caso di specie non ha alcun rilievo che gli imputati abbiano agito con la volontà (diretta alternativa od eventuale) di adoperare violenza nei confronti delle persone offese, se non viene accertato prima che la contestuale presenza delle persone offese all'interno dell'abitazione rendeva possibile l'esercizio di tale violenza. [OSCURATO:PERSONA] contesta l'entità della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Antonio è inammissibile in quanto il ricorrente, reiterando doglíanze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo, rinnovando contestazioni in punto • bilanciamento delle circostanze senza considerare quanto indicato dai giudici di merito con la conseguenza che il ricorso si appalesa anche aspecifico. Anche i ricorsi di Esposito e Reale sono inammissibili. Gli imputati rispondono di concorso nella tentata rapina pluriaggravata in danno della famiglia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia (capo L). Contestano i ricorrenti la qualificazione giuridica dei fatti. Deve rilevarsi che le deduzioni degli imputati si limitano a riproporre genericamente una diversa lettura dei fatti idal momento che le sentenze di merito hanno chiaramente individuato nella condotta tenuta dagli stessi un chiaro tentativo di rapina. Le sentenze di merito hanno dato conto di come la vicenda in contestazione riguardi una rapina, configurabile come tentata,essendo stata sventata grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine. I militari operanti nel corso dell'ascolto delle intercettazioni telefoniche e di quelle captate all'interno dell'autovettura in uso ai rapinatori avevano seguito in diretta le mosse degli imputati sin dalla fase preparatoria (individuazione della preda, la benestante Gallia, e della sua abitazione) 2consentendo loro di poter intervenire in tempo reale e fermare i malviventi- che si trovavano sul posto con tutto l'armamentario necessario ed idoneo (pistola giocattolo passamontagna fascette torce)- prima della consumazione della rapina in danno della coppia [OSCURATO:PERSONA]/Gallia. Veniva sottolineato come proprio la presenza della pistola giocattolo, delle fascette e dei passamontagna appariva come indice inequivocabile, anche sotto il profilo psicologico, che gli imputati avevano previsto l'eventuale azione di minaccia o di violenza, quale necessario corredo dell'azione predatoria qualora ci fossero stati ostacoli nella realizzazione, predisponendo ogni accorgimento per neutralizzarli, anche con la forza. Correttamente, pertanto, i fatti sono stati qualificati come tentativo di rapina. Deve aggiungersi che la natura esclusivamente dolosa del delitto tentato comporta che determinate circostanze (nel caso di specie aggravanti) ben possano essere presenti nel momento ideativo e volitivo del delitto, come modalità e/o finalità dell'azione che si intende compiere. Naturalmente è richiesto che la volontà criminosa non rimanga allo stadio di semplice intendimento, ma si manifesti attraverso condotte significative, cui sia collegata una apprezzabile probabilità di "successo" (appunto: atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto). Anche le circostanze non realizzate dunque (è l'ipotesi del tentativo di delitto circostanziato, cioè del delitto circostanziato tentato), contribuiscono integrare e a caratterizzare t il proposito criminoso. È evidente che deve trattarsi di circostanze riconoscibili in base a quel frammento di condotta che il soggetto ha effettivamente posto in essere (inequivocabilità dell'atto). Nel caso in esame è indubbio che gli atti predatori dovevano essere commessi nell'abitazione della Gallia (individuata come "ottima preda"). Correttamente è stata ritenuta pertanto sussistente anche l'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 tn; numero 3 bis. Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 628, 3 0 co., n. 3 bis è infatti sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che, come l'appello, investe il trattamento sanzionatorío è palesemente inammissibile per reiterazione e totale aspecificità dei motivi. La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base dì tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando in punto determinazione della pena. La motivazione offerta dai giudici a quibus in tema di diniego delle attenuanti generiche e di valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio applicato in prime cure si rivela del tutto coerente e congrua, a fronte di doglianze aspecifiche, dedotte nel secondo motivo di ricorso. I ricorsi sono pertanto inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe
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