CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2021
Cassazione n. 45643/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 1 dicembre 2020, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del GIP del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/90 (capo A), di detenzione illecita di una pistola Mauser cal. 7,65 con relativo munizionamento e due caricatori -di cui uno provento di furto- (capo B) e di ricettazione di quest'ultima arma (capo C) e, conseguentemente, era stato condannato alla pena, ritenuta la continuazione, escluso l'aumento per la contestata recidiva ed operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 1.600,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 648 cod. pen. e il vizio di motivazione, sostenendo il difetto dell'elemento soggettivo del reato contestato, in quanto non vi sarebbe prova della effettiva conoscenza della provenienza delittuosa dell'arma custodita in un barattolo e ritrovata, in sede di perquisizione, insieme alla sostanza stupefacente nella propria abitazione. La Corte, sul punto, avrebbe fatto ricorso, quindi, a mere presunzioni. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt.533, 546 e 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Non sarebbero stati tenuti in debito conto elementi positivi quali la confessione spontanea, il corretto comportamento processuale e la collaborazione prestata in sede di indagini; la motivazione si baserebbe sul mero pregiudizio nei confronti del ricorrente, dato il richiamo all' asserita capacità criminale, e sulla presunzione dell'inserimento del medesimo in un contesto criminale di notevole spessore di cui non vi è riscontro. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a sollecitare rivalutazioni di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 3.1 Ed invero, in maniera del tutto logica la Corte di merito - quanto al primo motivo - ha confermato la valutazione di ricorrenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione, in ragione della compresenza dell'arma nel medesimo luogo di custodia delle sostanze stupefacenti ed in virtù delle obiettive caratteristiche dell'oggetto (non comportando l'assenza di abrasione della matricola alcuna 'normalità' di circolazione senza denunzia di detenzione alle competenti autorità). Le doglianze, pertanto, rappresentano mera riproposizione di argomenti in fatto vagliati in modo adeguato dalla Corte di secondo grado. 3.2 Analogamente, al secondo motivo sono riproposte doglianze in tema di trattamento sanzionatorio che risultano già esaminate senza vizi logici nella decisione impugnata. NR-i può farsi riferimento, in particolare, alla condotta processuale (quale fattore di positivo giudizio sulla personalità), posto che il Fantozzi si è limitato ad ammettere, solo in parte, ciò che era già stato oggetto di constatazione ed ha fornito una versione dei fatti (ricezione di droga e arma da un fantomatico soggetto albanese) priva di specificità e non verificabile. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 1 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]