CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 31713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di tentata- furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione degli artt. 56-624 c.p. e 125 c.p.p. e vizi di motivazione. In particolare/si segnala che è rimasto un dato presuntivo e indimostrato che Cintura fosse il soggetto alla guida del furgone o ne avesse la disponibilità il 6.4.2016 tra le ore 10 e le ore 11; che non vi la denuncia della persona offesa; che non vi sono accertamenti papillari o di altro tipo sul veicolo sulla tronche rinvenuta all'interno del furgono e sui beni oggetto del tentato furto; non vi sono riprese video o dichiarazioni testimoniali che possono indicare Cintura come il soggetto alla guida del veicolo; l'elemento zt is indiziario dello scontino della farmacia non costituisce prova della colpevolezza dell'imputato; la circostanza del motore ancora caldo rende inverosimile la ricostruzione svolta dai giudici,ta sentenza impugnata non si è confrontata con gli argomenti posti dalla difesa, di qui il vizio motivazionale dedotto della mancanza/apparenza della motivazione. 2.2.Col secondo motivo deduce la violazione dell'art. 625 n. 2 c.p. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Non risulta provato che la forzatura delle inferriate e degli infissi sia stata frutto dell'azione dell'imputato. 2.3.Col terzo motivo insta per la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela/, alla luce della nuova previsione introdotta dal D.Igs. 150/2022. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che contínua ad applicarsi in virtù del comma 2 dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato.Il ricorso proposto dopo l'entrata in vigore della cd. [OSCURATO:PERSONA] - di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, emanato in attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, ed entrato in vigore il 30.12.2022, in virtù dell'art. 6 del d. I. 31 ottobre 2022, n. 162 (c.d. decreto rave), convertito in legge dalla L 30 dicembre 2022, n. 199, che inserendo nel d.lgs. n. 150/2022 il nuovo art. 99-bis, ha differito dal 10 novembre 2022 al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore dell'intera riforma - col terzo motivo ha eccepito, in maniera non inammissibile, l'assenza di querela divenuta, appunto, in virtù dell'art. 2 lett. i introdotto dalla indicato provvedimento legislativo, condizione di procedibilità - anche - con riferimento al furto aggravato dalla violenza sulle cose ai sensi dell'art. 625, comma 1 n. 2, cod. pen., prima procedibile d'ufficio. Pur non evincendosi dagli atti, in particolare dalle pronunce di merito, alcun riferimento ad un atto propulsivo della parte lesa, né tanto meno ad una querela, risultando unicamente l'immediato intervento sul posto degli operanti, si è comunque disposta la verifica dell'eventuale esistenza della querela agli atti del pubblico ministero - in cui avrebbe dovuto confluire anche l'eventuale querela proposta dalla persona offesa entro il termine del 31:3.2023 - inviandosi una richiesta, via P.e.c. alla Procura di Palermo - tramite il funzionario dell'Ufficio del Processo all'uopo deputato - con cui si è invitata la stessa a trasmettere, ove esistente, l'atto in argomento, con la precisazione che esso si sarebbe considerato non esistente agli atti del destinatario della richiesta, se non trasmesso entro il termine indicato nella richiesta medesima coincidente col giorno dell'udienza di celebrazione del presente processo (5.6.2023); ciò all'evidente fine di non lasciare in sospeso il procedimento a tempo indeterminato, in attesa di un adempimento privo di termine. Sicché, non avendo ricevuto, questa Corte, alcun atto nel termine indicato - né esso è pervenuto successivamente - si è doverosamente pronunciata sentenza dichiarativa di improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata per difetto della querela, condizione di procedibilità dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto d