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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 50350/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 marzo 2018 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, escluso l'aumento di pena per la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è manifestamente infondato, atteso che la modifica del regime di applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, opera retroattivamente e, nel caso di specie, i precedenti penali non sono specifici né si indica il reato come grave; - che va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 8 maggio 2015 ed il termine massimo di prescrizione è scaduto il 18 aprile 2023, anche considerando la sospensione del termine dal 23 maggio 2017 al 31 ottobre 2017; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione; P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 22 marzo 2018 pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Pistoia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e, escluso l'aumento di pena per la recidiva contestata, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - il ricorso dell'imputato, che si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è manifestamente infondato, atteso che la modifica del regime di applicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., intervenuta con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, opera retroattivamente e, nel caso di specie, i precedenti penali non sono specifici né si indica il reato come grave; - che va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che il reato è stato commesso in data 8 maggio 2015 ed il termine massimo di prescrizione è scaduto il 18 aprile 2023, anche considerando la sospensione del termine dal 23 maggio 2017 al 31 ottobre 2017; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il resto estinto per prescrizione; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec
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