CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33189/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo con sentenza in data 5 luglio 2021 confermava la sentenza pronunciata dal tribunale di Agrigento in data 28 settembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati rapina e lesioni. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato contestando sia la responsabilità che il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Tutti i motivi prospettati dalla difesa hanno natura meramente reiterativa di doglianze già motivatamente disattese dai giudici di merito: si ripropongono, invero, le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi tali motivi considerarsi non specifici. Il ricorso si risolve peraltro nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame la Corte di appello confermava la responsabilità con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, valorizzando - tra l'altro - le impronte rinvenute sull'auto sottratta alla vittima per darsi alla fuga.s Allo stesso modo, reiterativi risultano le restanti due doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio. Sul punto si rileva come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. I giudici territoriali hanno infatti giustificato la sanzione finale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sulla base della gravità dell'episodio, dei precedenti dell'imputato e del suo comportamento processuale. Con specifico riguardo alle generiche, poi, la mancata concessione è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La motivazione della sentenza impugnata si sottrae ad ogni censura in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla