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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 17279/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, è manifestamente infondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge, infatti, l'eccepita mancanza di pagine ma esclusivamente un errore materiale nella numerazione dei paragrafi, errore che sicuramente non comporta alcuna nullità della sentenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente non è consentito in sede di legittimità in quanto finalizzato ad ottenere una lettura alternativa delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] it

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata non emerge, infatti, l'eccepita mancanza di pagine ma esclusivamente un errore materiale nella numerazione dei paragrafi, errore che sicuramente non comporta alcuna nullità della sentenza; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente non è consentito in sede di legittimità in quanto finalizzato ad ottenere una lettura alternativa delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con argomentazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] it
Sentenza Cassazione n. 17279/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris