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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 1987

Cassazione n. 12942/2024

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1987 avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo penale RG.NR n. 6696/2020 (RG.TRIB.

DIB, n. 1035/2022) incardinato presso il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia; - che il predetto imputato, in data 14 ottobre 2023, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., corredata di allegati, che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che l'istanza di rimessione è inammissibile in quanto non è corredata dalle prescritte notifiche alle altre parti, come prescritto dall'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientrano, evidentemente, anche le parti civili costituite e che tale notifica — che non risulta allegata alla stregua degli atti trasmessi — è condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, sicché, in mancanza, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218403); - rilevato, pertanto: - che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen., al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. perì. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Rv. 285359; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Rv. 284451); P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/06/1987 avverso l'ordinanza del 13/12/2023 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] è imputato nel processo penale RG.NR n. 6696/2020 (RG.TRIB. DIB, n. 1035/2022) incardinato presso il Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia; - che il predetto imputato, in data 14 ottobre 2023, ha personalmente depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Ischia - istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., corredata di allegati, che il giudice procedente, con provvedimento in pari data, ha trasmesso a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che l'istanza di rimessione è inammissibile in quanto non è corredata dalle prescritte notifiche alle altre parti, come prescritto dall'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che la richiesta di rimessione, a pena di inammissibilità, deve essere notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, tra le quali, all'evidenza rientrano, evidentemente, anche le parti civili costituite e che tale notifica — che non risulta allegata alla stregua degli atti trasmessi — è condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, sicché, in mancanza, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995, Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n. 12421 del 12/01/2001, [OSCURATO:PERSONA]. 218403); - rilevato, pertanto: - che l'istanza deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen., al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione del processo non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non prevedendo nulla al riguardo l'art. 48, comma 6, cod. proc. perì. e non trovando applicazione l'art. 616 cod. proc. pen., posto che la richiesta di rimessione non ha natura di mezzo di impugnazione (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Rv. 285359; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Rv. 284451); P. Q. M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il richiedente al pagamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 12942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris