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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42503/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto al motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'allegazione secondo cui lo stupefacente fosse unicamente destinato ad uso personale era in conflitto con il dato quantitativo e qualitativo differente della sostanza, dalle modalità di detenzione, dal fatto che il ricorrente si era disfatto, all'atto del controllo, di un bilancino di precisione e tre confezioni di cocaina idonee alla predisposizione di circa 14 dosi con effetto stupefacente, evenienze che confutavano il prospettato uso esclusivamente personale; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui 131-bis cod. pen. è anche generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione della Corte di appello che ha escluso la scarsa offensività del fatto, sia per la tipologia differente di sostanze detenute, che per la destinazione di un intero appartamento a luogo di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, elementi che consentiva di giudicare non episodico il fatto di reato accertato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello; considerato che, quanto al motivo di ricorso attraverso cui si censura la responsabilità con riferimento all'assenza di elementi che depongano per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di appello ha correttamente osservato che l'allegazione secondo cui lo stupefacente fosse unicamente destinato ad uso personale era in conflitto con il dato quantitativo e qualitativo differente della sostanza, dalle modalità di detenzione, dal fatto che il ricorrente si era disfatto, all'atto del controllo, di un bilancino di precisione e tre confezioni di cocaina idonee alla predisposizione di circa 14 dosi con effetto stupefacente, evenienze che confutavano il prospettato uso esclusivamente personale; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui 131-bis cod. pen. è anche generico nella parte in cui non prende in esame la motivazione della Corte di appello che ha escluso la scarsa offensività del fatto, sia per la tipologia differente di sostanze detenute, che per la destinazione di un intero appartamento a luogo di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, elementi che consentiva di giudicare non episodico il fatto di reato accertato; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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