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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 25110/2026

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ore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Orso, che hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Tribunale del riesame, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 24 marzo 2026,ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturnaoriginariamente applicata nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazione aldelitto di truffa aggravata, con la custodia in carcere.2.

Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del propriodifensore, lamentando, sotto il profilo della violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc. pen. e del vizio di motivazione in tema di scelta della misura,l’appiattimento delle valutazioni del Tribunale in tema di idoneità degli arrestidomiciliari con presidio elettronico rispetto ad altre misure non custodiali,omettendo la motivazione individualizzante e particolarmente rigorosa,necessaria per superare le statuizioni del provvedimento genetico (ove già eranostati valutati la recidiva e la violazione di precedenti prescrizioni), già confermatoin sede di riesame.3.

Il ricorso è infondato.Il Tribunale, premessa un’ampia ricostruzione del fatto oggetto diprovvisoria imputazione (necessaria per offrire un adeguato contesto allesuccessive valutazioni in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura), hapoi valorizzato, condividendo le considerazioni dell’Ufficio appellante, unitamentealla biografia criminale dell’indagato, la peculiarità della vicenda per cui siprocede, stigmatizzando l’ipotizzata commissione di una truffa in danno disoggetti fragili, realizzata in un’altra Regione, nonostante la misura dellasorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno applicatagli solo tre giorni prima.Così individuato il consistente pericolo di reiterazione, sono state escluse,con congrua motivazione, prima l’idoneità contenitiva di una misura noncustodiale, a fronte della pressante necessità di limitare al massimo la libertà dimovimento, e poi l’adeguatezza degli arresti domiciliari, avuto riguardoall’assoluta impossibilità di formulare una prognosi fausta in ordine a qualsivogliafuturo atteggiamento collaborativo.

Il «totale disinteresse» dimostrato verso leprescrizioni dell’Autorità giudiziaria impone di non ritenere garantita la tuteladella collettività neppure con l’applicazione di modalità elettroniche di controllo,incapaci di permettere il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.Il provvedimento impugnato è, dunque, sorretto da un percorso giustificativotale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dalla parzialemodifica contra reum cfr. Sez. 2, n. 27388 del 08/05/2024, Stracuzzi, nonmass.; Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez.2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01).3.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioniche precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod.proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]Orso, che hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di L’Aquila, in funzione di Tribunale del riesame, inaccoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza delGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti in data 24 marzo 2026,ha sostituito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con permanenza notturnaoriginariamente applicata nei confronti dell’odierno ricorrente, in relazione aldelitto di truffa aggravata, con la custodia in carcere.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del propriodifensore, lamentando, sotto il profilo della violazione degli artt. 274 e 275 cod.proc. pen. e del vizio di motivazione in tema di scelta della misura,l’appiattimento delle valutazioni del Tribunale in tema di idoneità degli arrestidomiciliari con presidio elettronico rispetto ad altre misure non custodiali,omettendo la motivazione individualizzante e particolarmente rigorosa,necessaria per superare le statuizioni del provvedimento genetico (ove già eranostati valutati la recidiva e la violazione di precedenti prescrizioni), già confermatoin sede di riesame.3. Il ricorso è infondato.Il Tribunale, premessa un’ampia ricostruzione del fatto oggetto diprovvisoria imputazione (necessaria per offrire un adeguato contesto allesuccessive valutazioni in tema di esigenze cautelari e di scelta della misura), hapoi valorizzato, condividendo le considerazioni dell’Ufficio appellante, unitamentealla biografia criminale dell’indagato, la peculiarità della vicenda per cui siprocede, stigmatizzando l’ipotizzata commissione di una truffa in danno disoggetti fragili, realizzata in un’altra Regione, nonostante la misura dellasorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno applicatagli solo tre giorni prima.Così individuato il consistente pericolo di reiterazione, sono state escluse,con congrua motivazione, prima l’idoneità contenitiva di una misura noncustodiale, a fronte della pressante necessità di limitare al massimo la libertà dimovimento, e poi l’adeguatezza degli arresti domiciliari, avuto riguardoall’assoluta impossibilità di formulare una prognosi fausta in ordine a qualsivogliafuturo atteggiamento collaborativo. Il «totale disinteresse» dimostrato verso leprescrizioni dell’Autorità giudiziaria impone di non ritenere garantita la tuteladella collettività neppure con l’applicazione di modalità elettroniche di controllo,incapaci di permettere il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine.Il provvedimento impugnato è, dunque, sorretto da un percorso giustificativotale da ottemperare appieno agli oneri motivazionali imposti dalla parzialemodifica contra reum cfr. Sez. 2, n. 27388 del 08/05/2024, Stracuzzi, nonmass.; Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez.2, n. 33544 del 30/05/2023, G., non mass.; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019,P., Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01).3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, nulla aggiungendo alle riflessioniche precedono la memoria di replica depositata dalla difesa.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod.proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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