CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 43011/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la Corte di appello di Lecce ha dato conto della sussistenza del dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro di cui all' art. 334, comma 1, cod. pen., consistito nello scopo di favorire il proprietario, avendo dato adeguata dimostrazione della sua ricorrenza in ragione degli stretti legami familiari; ritenuto che anche il motivo con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche è ugualmente generico in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate in ragione del valore dell'autovettura sottratta al sequestro; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]