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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025

Cassazione n. 05966/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato; che invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con pronuncia del 24 ottobre 2024 imp. [OSCURATO:PERSONA] hanno stabilito che la previsione ai sensi dell'ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione; che nel caso di specie nell'atto di appello mancava qualsiasi preciso riferimento alla elezione di domicilio già in atti così che corretta appare la decisione della corte di appello non essendo stata posta la cancelleria nella condizione di verificare immediatamente il luogo di notificazione degli atti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato; che invero, le Sezioni Unite della Corte di cassazione con pronuncia del 24 ottobre 2024 imp. [OSCURATO:PERSONA] hanno stabilito che la previsione ai sensi dell'ad, 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione; che nel caso di specie nell'atto di appello mancava qualsiasi preciso riferimento alla elezione di domicilio già in atti così che corretta appare la decisione della corte di appello non essendo stata posta la cancelleria nella condizione di verificare immediatamente il luogo di notificazione degli atti; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ciascuno; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere [OSCURATO:PERSONA]