CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08775/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusione inflitta all'esito del giudizio di primo grado dal Tribunale della stessa città ad [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 ter d. Igs. 74/2000 per omesso versamento, in qualità di legale rappresentante della Blueprint s.r.I., nel termine ex lege dell'imposta sul valore aggiunto, pari ad C 392.218, riferita al periodo 2012. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 10 ter d. Igs. 74/2000 e 43 cod. pen., la configurabilità dell'elemento soggettivo a fronte della grave crisi finanziaria che attanaglia già dal 2008 il paese e che ha colpito la società da costui amministrata come comprovato dalla pesante esposizione debitoria della società risultante dai bilanci anche successivi al 2012, censurando l'affermazione resa dalla Corte di appello in ordine alla necessità che l'inadempimento fosse riconducibile ad un evento imprevedibile. Deduce che in tale contingenza negativa l'omissione contestata all'imputato fosse dipesa da una scelta proiettata a prospettive di continuità aziendale, avendo a tal fine sacrificato solo parzialmente l'Erario con il quale aveva inizialmente concordato la rateizzazione del debito, interrotta dopo il pagamento delle prime due rate per mancanza di fondi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, compendiandosi in doglianze riproduttive delle medesime censure articolate con l'atto di appello ed adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del gravame, deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente non soltanto non si confronta con i puntuali rilievi spesi dalla sentenza impugnata, ma muove dall'assunto relativo alla crisi economica generale preesistente sin dal 2008 e riverberatasi sul settore di operatività della società Bluepoint per escludere che l'inadempimento tributario in contestazione fosse legato a fattori improvvisi ed imprevedibili, così negando, in palese contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'evento determinante l'omissione debba assumere il carattere della forza maggiore per eliminare la rilevanza penale della condotta. Premesso che la difesa neppure specifica se l'omesso versamento fosse da ascriversi ad una crisi di liquidità o ad un'insufficienza delle consistenze patrimoniali disponibili, va in ogni caso rilevato che essendo l'elemento soggettivo relativo al reato in esame costituito dal dolo generico, inteso quale mera consapevolezza dell'illiceità della condotta omissiva finale, senza cioè essere caratterizzato da una specifica finalità di evasione (non richiedendo la norma, quale ulteriore requisito, un atteggiamento antidoveroso di volontario contrasto con il precetto violato: Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 - dep. 25/02/2015, Schirosi, Rv. 263127), è la sussistenza concreta della possibilità di adempiere il pagamento, che costituisce l'indefettibile presupposto della sussistenza della volontà in capo al soggetto obbligato di non effettuare nei termini il versamento dovuto. Se tale rilievo già mette in chiara evidenza la genericità dell'assunto difensivo relativo a non meglio precisate difficoltà finanziarie dell'obbligato, in ogni caso è necessario che siano a tal fine assolti precisi oneri di allegazione che devono investire non solo l'aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che avrebbe investito l'azienda, ma anche la circostanza che detta crisi non potesse essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso ad idonee misure da valutarsi in concreto. Occorre cioè la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 5467 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mercutello, Rv. 258055). Per contro, il ricorrente non ha dedotto né di aver fatto vanamente ricorso al credito bancario, né di aver cercato altre forme di finanziamento, né di aver tentato di fronteggiare la crisi dismettendo beni personali, il che porta necessariamente ad escludere che le difficoltà economiche in cui si sia trovato possano integrare la forza maggiore necessaria ad escludere la rilevanza penale dell'illecito, concettualmente costruita come un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell'agente, sì da rendere ineluttabile il verificarsi dell'evento, indipendentemente dalla condotta da costui posta in essere. Occorre, in altri termini, la prova rigorosa che la violazione del precetto penale sia dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente, imprevedibile e cogente, tale da rescindere il legame psicologico tra azione ed evento e che la giurisprudenza di legittimità con costante orientamento esclude che possa essere integrato dalle difficoltà economiche in cui versa l'imputato, trattandosi di una condizione preesistente all'inadempimento (Sez. 3, n. 4529 del 04/12/2007, Cairone, Rv. 238986; Sez 3, n. 24410 del 05/04/2011, Bolognini, Rv. 250805). Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA]