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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13674/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Catanzaro, per quanto di interesse, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di trattenimento della posta emesso con riguardo ai tre fogli manoscritti dal cognato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che la censura formulata dalla difesa investe profili di merito ed esprime argomenti di mero dissenso rispetto ad una motivazione che ha messo in evidenza, con percorso logico immune da fratture, l'anomalo utilizzo, idoneo a veicolare messaggi in codice, di una carta intestata ad un'azienda a partecipazione pubblica a rischio di infiltrazioni mafiose da parte del cognato di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., società con la quale il mittente non ha nulla a che fare; che «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più "emoji" e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe)» (Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025, dep. 2026, Turiano, Rv. 289305 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Catanzaro, per quanto di interesse, ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di trattenimento della posta emesso con riguardo ai tre fogli manoscritti dal cognato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che la censura formulata dalla difesa investe profili di merito ed esprime argomenti di mero dissenso rispetto ad una motivazione che ha messo in evidenza, con percorso logico immune da fratture, l'anomalo utilizzo, idoneo a veicolare messaggi in codice, di una carta intestata ad un'azienda a partecipazione pubblica a rischio di infiltrazioni mafiose da parte del cognato di un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., società con la quale il mittente non ha nulla a che fare; che «in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti, i quali facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di trattenimento di una missiva in ragione della presenza di più "emoji" e di un periodo incomprensibile, riguardo al quale in sede di reclamo il detenuto aveva offerto spiegazioni vaghe)» (Sez. 1, n. 3216 del 18/12/2025, dep. 2026, Turiano, Rv. 289305 - 01); Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 13674/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris