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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 18783/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna del ricorrente alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, mediante i quali è stata denunciata l'errata applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, da spiegare con la costituzione di una scorta stante la condizione del ricorrente di assuntore abituale di cocaina (attestata sia dal SERT sia dalla Casa circondariale di Sciacca), sono inammissibili, essendo entrambi volti, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello e in assenza di confronto con tutti gli aspetti considerati dai giudici di merito per ritenere dimostrata la destinazione allo spaccio, a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie per ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e non manifestamente illogica e non è dunque suscettibile di rivisitazioni nel giudizio di legittimità.

La Corte d'appello, nel ribadire la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina che l'imputato aveva indosso e anche di quella dello stesso tipo occultata in un vano tecnico della sua abitazione, ha sottolineato il trasporto al di fuori della abitazione di cinque confezioni di cocaina del peso di 0,25 grammi ciascuna, spiegabile, sul piano logico, solo con lo svolgimento dell'attività di spaccio, e anche la detenzione, in uno vano tecnico nella disponibilità del solo imputato, di 32,5 grammi della medesima sostanza (corrispondenti a 69,5 dosi singole) e di un bilancino di precisione: si tratta di motivazione idonea e non certamente manifestamente illogica, censurata esclusivamente sul piano della valutazione degli elementi di prova, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità.

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione e l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena, peraltro inferiore alla media edittale, è anch'esso inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione di gravità della condotta, fondata sulle modalità organizzate di svolgimento della attività di spaccio, caratterizzata anche dalla disponibilità di uno specifico nascondiglio nei pressi della abitazione del ricorrente, e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, a cagione dei plurimi e gravi precedenti da cui è gravato, sul piano del merito, ossia proponendo una considerazione diversa dei medesimi elementi, non consentita, in presenza di motivazione adeguata e non manifestamente illogica, in sede di legittimità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo e il secondo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Palermo indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna del ricorrente alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, mediante i quali è stata denunciata l'errata applicazione degli artt. 73 e 75 d.P.R. 309/90 e un vizio della motivazione, con riferimento alla affermazione della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal ricorrente, da spiegare con la costituzione di una scorta stante la condizione del ricorrente di assuntore abituale di cocaina (attestata sia dal SERT sia dalla Casa circondariale di Sciacca), sono inammissibili, essendo entrambi volti, tra l'altro riproducendo il corrispondente motivo d'appello e in assenza di confronto con tutti gli aspetti considerati dai giudici di merito per ritenere dimostrata la destinazione allo spaccio, a conseguire una rivisitazione delle risultanze istruttorie per ottenerne una lettura alternativa, da contrapporre a quella dei giudici di merito, che, però, è concorde e non manifestamente illogica e non è dunque suscettibile di rivisitazioni nel giudizio di legittimità. La Corte d'appello, nel ribadire la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo cocaina che l'imputato aveva indosso e anche di quella dello stesso tipo occultata in un vano tecnico della sua abitazione, ha sottolineato il trasporto al di fuori della abitazione di cinque confezioni di cocaina del peso di 0,25 grammi ciascuna, spiegabile, sul piano logico, solo con lo svolgimento dell'attività di spaccio, e anche la detenzione, in uno vano tecnico nella disponibilità del solo imputato, di 32,5 grammi della medesima sostanza (corrispondenti a 69,5 dosi singole) e di un bilancino di precisione: si tratta di motivazione idonea e non certamente manifestamente illogica, censurata esclusivamente sul piano della valutazione degli elementi di prova, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale è stata denunciata la violazione e l'errata applicazione dell'art. 133 cod. pen., con riferimento alla determinazione della pena, peraltro inferiore alla media edittale, è anch'esso inammissibile, essendo volto a censurare la valutazione di gravità della condotta, fondata sulle modalità organizzate di svolgimento della attività di spaccio, caratterizzata anche dalla disponibilità di uno specifico nascondiglio nei pressi della abitazione del ricorrente, e il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato, a cagione dei plurimi e gravi precedenti da cui è gravato, sul piano del merito, ossia proponendo una considerazione diversa dei medesimi elementi, non consentita, in presenza di motivazione adeguata e non manifestamente illogica, in sede di legittimità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante il contenuto non consentito di tutti i motivi ai quali è stato affidato.Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il Consigliere estens
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