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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 09889/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28346-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DIAMANTI, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale veniva contestata l'infedele dichiarazione ai fini ICI dell'area di proprietà; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del comune di [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo che si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno: in ogni caso la parte contribuente non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese) che non incidono in maniera significativa su tale valore e la base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore venale mentre per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75: in ogni caso tuttavia, pur cambiando il criterio con il quale è determinata la base imponibile, per tutti gli immobili vi è l'obbligo della dichiarazione e del relativo versamento, che nel caso specifico (in cui trattasi di area fabbricabile) sono stati omessi; infine la valutazione fatta in sede di accertamento è stata fatta dal comune di Ascoli partendo dai dati forniti direttamente dall'Agenzia del Territorio e da quelli in suo possesso e nell'avviso di liquidazione sono presenti tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare i criteri adottati e il comune di Ascoli si Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -2- è limitato a ristabilire i valori dell'immobile, che è rimasto inalterato nel tempo dal 1993, rettificando la dichiarazione infedele della parte contribuente.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata redatto una sentenza con motivazione apparente, poiché generica, astratta ed apodittica.

Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 per avere la sentenza impugnata completamente omesso di verificare se il valore venale attribuito dal Comune fosse allineato ai parametri stabiliti dalla norma, anche attraverso gli elementi forniti dal contribuente.

Il primo motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -3- "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass.

SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - non ritenendo che si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno: in ogni caso la parte contribuente non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese) che non incidono in maniera significativa su tale valore e Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -4- la base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore venale mentre per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75: in ogni caso tuttavia, pur cambiando il criterio con il quale è determinata la base imponibile, per tutti gli immobili vi è l'obbligo della dichiarazione e del relativo versamento, che nel caso specifico (in cui trattasi di area fabbricabile) sono stati omessi; infine la valutazione fatta in sede di accertamento è stata fatta dal comune di Ascoli partendo dai dati forniti direttamente dall'Agenzia del Territorio e da quelli in suo possesso e nell'avviso di liquidazione sono presenti tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare i criteri adottati e il comune di Ascoli si è limitato a ristabilire i valori dell'immobile, che è rimasto inalterato nel tempo dal 1993, rettificando la dichiarazione infedele della parte contribuente - ha fornito una motivazione ragionevole, coerente e sufficientemente chiara, con la quale ha per un verso descritto in maniera corretta ed esauriente il regime giuridico relativo all'ICI evidenziando che in ogni caso l'immobile è soggetto a tale imposta, per un altro verso ha ritenuto, seguendo un procedimento decisionale immune da vizi logici, che non si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno: in ogni caso la parte contribuente non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese) che non incidono in maniera significativa su tale valore e per un altro verso ancora ha spiegato in maniera razionale che la valutazione svolta in sede di accertamento è stata effettuata partendo dai dati forniti direttamente dall'Agenzia del Territorio e da quelli in possesso del Comune, che nell'avviso di liquidazione sono presenti tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare i criteri adottati.

La motivazione della sentenza impugnata si colloca Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -5- pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018).

Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato.

Secondo questa Corte, infatti: «Questa Corte (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11445 del 11/05/2018, in motivazione) ha infatti evidenziato che: "a) Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, che, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili, come nel caso di specie, stabilisce che: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".

La disciplina relativa alla "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili", è poi fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell'art. 52, la possibilità (possono) di "g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso". b) I criteri normativamente determinati dall'art. 5, cit., devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -6- investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass.n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010).

Tuttavia tali parametri non possono peraltro ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale". (Cass. n. 14148 del 2003, in motivazione).

In particolare, si è anche detto che: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicché la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -7- assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 14118 del 2017) » (Cass. n. 28392 del 2021); il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell'anno di imposizione; sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di ICI, la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. n. 29523 del 2021; Cass. n. 4281 del 2022); le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla legge n. 410 del 2001, prevedono un regime speciale in tema di ICI devono intendersi riferite anche all'IMU, in ragione delle rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi (Cass. n. 4138 del 2021); la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -8- debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019); in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente (Cass. n. 12853 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo all'ICI che per un verso indicasse i criteri utilizzati per il calcolo dell'imposta e quindi la rendita catastale, ossia l'elemento costitutivo della pretesa tributaria, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur" e per un Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -9- altro verso facesse riferimento al valore originario dell'immobile, limitandosi a ristabilirne il valore, che è rimasto inalterato nel tempo dal 1993, rettificando la dichiarazione infedele della parte contribuente, la quale non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno) e dunque che si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento, cosicché ai fini della determinazione del valore imponibile dell'ICI, esistendo un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, il valore fissato per quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicché la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità".

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi, quando è immune da vizi logici come nel caso di specie, è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Ric. 2020 n. 28346 sez.

MT - ud. 08-03-2022 -10- Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 28346-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], DIAMANTI, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 82, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 170/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] delle MARCHE, depositata il 09/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per ICI relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale veniva contestata l'infedele dichiarazione ai fini ICI dell'area di proprietà; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello del comune di [OSCURATO:PERSONA], non ritenendo che si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno: in ogni caso la parte contribuente non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese) che non incidono in maniera significativa su tale valore e la base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore venale mentre per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75: in ogni caso tuttavia, pur cambiando il criterio con il quale è determinata la base imponibile, per tutti gli immobili vi è l'obbligo della dichiarazione e del relativo versamento, che nel caso specifico (in cui trattasi di area fabbricabile) sono stati omessi; infine la valutazione fatta in sede di accertamento è stata fatta dal comune di Ascoli partendo dai dati forniti direttamente dall'Agenzia del Territorio e da quelli in suo possesso e nell'avviso di liquidazione sono presenti tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare i criteri adottati e il comune di Ascoli si Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -2- è limitato a ristabilire i valori dell'immobile, che è rimasto inalterato nel tempo dal 1993, rettificando la dichiarazione infedele della parte contribuente. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente, affidato a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre il comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata redatto una sentenza con motivazione apparente, poiché generica, astratta ed apodittica. Con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 per avere la sentenza impugnata completamente omesso di verificare se il valore venale attribuito dal Comune fosse allineato ai parametri stabiliti dalla norma, anche attraverso gli elementi forniti dal contribuente. Il primo motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -3- "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass.n. 22598 del 2018). Nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] - non ritenendo che si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno: in ogni caso la parte contribuente non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese) che non incidono in maniera significativa su tale valore e Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -4- la base imponibile per le aree edificabili è costituita dal valore venale mentre per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75: in ogni caso tuttavia, pur cambiando il criterio con il quale è determinata la base imponibile, per tutti gli immobili vi è l'obbligo della dichiarazione e del relativo versamento, che nel caso specifico (in cui trattasi di area fabbricabile) sono stati omessi; infine la valutazione fatta in sede di accertamento è stata fatta dal comune di Ascoli partendo dai dati forniti direttamente dall'Agenzia del Territorio e da quelli in suo possesso e nell'avviso di liquidazione sono presenti tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare i criteri adottati e il comune di Ascoli si è limitato a ristabilire i valori dell'immobile, che è rimasto inalterato nel tempo dal 1993, rettificando la dichiarazione infedele della parte contribuente - ha fornito una motivazione ragionevole, coerente e sufficientemente chiara, con la quale ha per un verso descritto in maniera corretta ed esauriente il regime giuridico relativo all'ICI evidenziando che in ogni caso l'immobile è soggetto a tale imposta, per un altro verso ha ritenuto, seguendo un procedimento decisionale immune da vizi logici, che non si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno: in ogni caso la parte contribuente non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese) che non incidono in maniera significativa su tale valore e per un altro verso ancora ha spiegato in maniera razionale che la valutazione svolta in sede di accertamento è stata effettuata partendo dai dati forniti direttamente dall'Agenzia del Territorio e da quelli in possesso del Comune, che nell'avviso di liquidazione sono presenti tutti gli elementi volti a consentire al contribuente di individuare i criteri adottati. La motivazione della sentenza impugnata si colloca Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -5- pertanto ben al di sopra del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018). Il secondo motivo di impugnazione è parimenti infondato. Secondo questa Corte, infatti: «Questa Corte (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 11445 del 11/05/2018, in motivazione) ha infatti evidenziato che: "a) Il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, che, nel dettare i criteri per la determinazione della base imponibile ICI, con riferimento alle aree fabbricabili, come nel caso di specie, stabilisce che: "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche". La disciplina relativa alla "Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili", è poi fissata dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, che facoltizza i Comuni, mediante regolamento adottato a norma dell'art. 52, la possibilità (possono) di "g) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso". b) I criteri normativamente determinati dall'art. 5, cit., devono considerarsi tassativi, pertanto il giudice del merito, Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -6- investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass.n. 13567 del 2017; Cass. n. 14385 del 2010). Tuttavia tali parametri non possono peraltro ritenersi esclusivi od esaustivi, poiché altri possono in via alternativa essere applicati, purché adeguati ed idonei alla individuazione del valore commerciale". (Cass. n. 14148 del 2003, in motivazione). In particolare, si è anche detto che: "In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della determinazione del valore imponibile è necessario che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti e tassativi previsti dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5 (che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche) solo laddove si debba pervenire al calcolo del valore venale in comune commercio in mancanza di un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima; diversamente nel caso in cui il valore del terreno, e quindi il suo prezzo, sia già assegnato, perché posto in vendita, il valore fissato a quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento divenuto definitivo, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicché la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -7- assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 14118 del 2017) » (Cass. n. 28392 del 2021); il regime fiscale degli immobili va parametrato alla classificazione catastale nell'anno di imposizione; sul punto questa Corte ha avuto modo di precisare che in tema di ICI, la regola stabilita dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, è che le variazioni della rendita catastale hanno efficacia a decorrere dall'anno successivo alla data in cui sono annotate negli atti catastali, a meno che non si tratti di errori materiali (Cass. n. 29523 del 2021; Cass. n. 4281 del 2022); le disposizioni che, come l'art. 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, conv., con modif., dalla legge n. 410 del 2001, prevedono un regime speciale in tema di ICI devono intendersi riferite anche all'IMU, in ragione delle rilevanti similitudini esistenti fra i due tributi (Cass. n. 4138 del 2021); la motivazione dell'avviso di accertamento costituisce requisito formale di validità dell'atto impositivo, distinto da quello dell'effettiva sussistenza degli elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, l'indicazione dei quali è disciplinata dalle regole processuali dell'istruzione probatoria operanti nell'eventuale giudizio avente ad oggetto detta pretesa (Cass. n. 4639 del 2020); in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -8- debeatur", sicché lo stesso è correttamente motivato quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato, senza che l'Amministrazione sia tenuta ad includervi notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti o a riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto (Cass. n. 27800 del 2019); in materia di elusione fiscale e di abuso del diritto, l'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando, in ragione della necessaria trasparenza e della possibilità di un immediato controllo dell'attività della pubblica amministrazione, pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva in punto di "an" e di "quantum debeatur", mediante la chiara e puntuale indicazione delle operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti e, inoltre, non sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, come ad esempio le operazioni, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono alla finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente (Cass. n. 12853 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] si è attenuta ai suddetti principi laddove ha correttamente ritenuto che fosse adeguatamente motivato un avviso di accertamento relativo all'ICI che per un verso indicasse i criteri utilizzati per il calcolo dell'imposta e quindi la rendita catastale, ossia l'elemento costitutivo della pretesa tributaria, avendo così l'Amministrazione posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente in giudizio l'"an" ed il "quantum debeatur" e per un Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -9- altro verso facesse riferimento al valore originario dell'immobile, limitandosi a ristabilirne il valore, che è rimasto inalterato nel tempo dal 1993, rettificando la dichiarazione infedele della parte contribuente, la quale non ha dimostrato l'effettiva necessità di sostenere spese per effetto di alcune limitazioni (oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno) e dunque che si fosse ridotto il valore dell'immobile oggetto di accertamento, cosicché ai fini della determinazione del valore imponibile dell'ICI, esistendo un valore direttamente riferibile al terreno oggetto di stima, il valore fissato per quel terreno, considerato congruo o rettificato con avviso di accertamento, ne rappresenta il valore venale in comune commercio, sicché la valutazione del giudice del merito che, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, assuma come parametro oggettivo di riferimento il prezzo dichiarato di acquisto dell'area fabbricabile, motivi congruamente le ragioni per le quali lo stesso debba considerarsi corretto, è incensurabile in sede di legittimità". Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi, quando è immune da vizi logici come nel caso di specie, è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Ric. 2020 n. 28346 sez. MT - ud. 08-03-2022 -10- Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 09889/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris