CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 febbraio 2025
Cassazione n. 06561/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23383-2017proposto da: FALLIMENTO D’[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentato e dife s o dall ’ Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]per procura in calce al controricorso, cui è subentrata, quale società incorporante, [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce all’atto di costituzione di nuovo difensore; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 508 /20 17 del [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 25/2/2025; ritenuto che, in relazione alla questione della validità del mutuo fondiario stipulato al fine di estinguere le passività pregresse, è Ric. 2017n.23383 - Sez. 1 - CC del 2 5 febbraio 20 2 5 sopravvenuta (dopo l’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024) la sentenza n. 5841 del 2025 delle Sezioni Unite; che è opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo onde consentirne la trattazione congiunta con altre pendenti presso la sezione sulla stessa questione; P.Q.M. La Corte così provvede: dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civil