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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 17434/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la maturazione della prescrizione del reato di cui al capo A) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - commesso il 25 settembre 2013, è inammissibile perché contrario al dato normativo.

L'art. 17, comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo".

Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011.

Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente, il 25 settembre 2013, i termini di prescrizione, ex art. 157 cod.pen. e 161 cod.pen., pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza, né sono maturati nelle more del giudizio (matureranno il 25/09/2023) Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che deduce la maturazione della prescrizione del reato di cui al capo A) - art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 - commesso il 25 settembre 2013, è inammissibile perché contrario al dato normativo. L'art. 17, comma 1 del d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, prevede che "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo". Tale norma trova applicazione ai fatti commessi successivamente al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 148/2011 del d.l. n. 138 del 2011. Tenuto conto dall'epoca di commissione del reato contestato al ricorrente, il 25 settembre 2013, i termini di prescrizione, ex art. 157 cod.pen. e 161 cod.pen., pari a dieci anni, non erano ancora maturati alla data di pronuncia della sentenza, né sono maturati nelle more del giudizio (matureranno il 25/09/2023) Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA]