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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 19744/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che il due motivi espongono doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, il primo perché contesta la dichiarazione di penale responsabilità, il secondo perché lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza e con indicazione della misura della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025' Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3ON nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIrdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 all'esito di giudizio abbreviato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 18.000,00 euro di multa, determinata previo concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., articolando due motivi di ricorso, deduce, nel primo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla dichiarazione di penale responsabilità e, nel secondo, la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che il due motivi espongono doglianze non consentite dalla legge in sede di legittimità, il primo perché contesta la dichiarazione di penale responsabilità, il secondo perché lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all'aggravante, sebbene il procedimento sia stato definito in secondo grado a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in accoglimento di concordato con espressa rinuncia ai motivi sulla dichiarazione di colpevolezza e con indicazione della misura della pena; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025' Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19744/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris