Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:120
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
23 settembre 2009
Causa F‑22/05 RENV
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Rinvio al Tribunale previo annullamento – Concorso generale – Mancata iscrizione nell’elenco di riserva – [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice – Nomina»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede, in sostanza, l’annullamento
della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/1/03, del 24 settembre 2004, con cui è stata negata
la sua iscrizione nell’elenco di riserva pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GU C 285 A, pag. 3).
Decisione:
Il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà, oltre alla totalità delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi
al Tribunale e al Tribunale di primo grado, la metà delle spese del ricorrente relative ai detti procedimenti. Il ricorrente
sopporta la metà delle proprie spese relative ai procedimenti dinanzi al Tribunale e al Tribunale di primo grado.
Massime
1.
Procedura – Ricorso – Motivo vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge – Accertamento d’ufficio
2.
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Definizione delle competenze del consiglio di amministrazione e del direttore
dell’EPSO – Nomina dei membri di una commissione giudicatrice di concorso – Competenza del direttore dell’EPSO
(Decisione dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA], del cancelliere della Corte di
giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del comitato delle regioni e del
rappresentante del mediatore 2002/621, artt. 6 e 8)
3.
Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Nomina dei membri di una commissione giudicatrice di concorso – Nomina
da parte del direttore dell’EPSO – Pregiudizio alla competenza dell’autorità che ha il potere di nomina – Insussistenza
4.
Funzionari – Assunzione – Concorso – [OSCURATO:PERSONA] giudicatrice – Composizione
(Statuto dei funzionari, allegato III, art. 3, secondo comma)
1.
Un motivo relativo all’ambito di applicazione della legge è di ordine pubblico e il giudice comunitario è tenuto ad esaminarlo
d’ufficio. Infatti, il giudice comunitario verrebbe meno alla sua funzione di giudice di legittimità qualora si astenesse
dal rilevare, anche in mancanza di contestazione delle parti su questo punto, che la decisione impugnata dinanzi ad esso è
stata adottata sulla base di una norma che non può trovare applicazione nel caso di specie e successivamente dovesse statuire
sulla controversia di cui è investito applicando a sua volta una siffatta norma. A questo proposito, la «legge» non dev’essere
intesa come la legge nel senso formale del termine, ma come qualsiasi disposizione di natura generale e impersonale applicabile
alla controversia.
(v. punti 56-58)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 15 luglio 1994, cause riunite da T‑576/93 a T‑582/93, Browet e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. II‑677,
punto 35)
Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2008, causa F‑31/07, Putterie-De-Beukelaer/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata
nella Raccolta, punto 51, che forma oggetto d’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑160/08 P)
2.
Le competenze del consiglio di amministrazione dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) non sono definite mediante
una disposizione di carattere generale, ma attraverso l’elencazione dell’insieme dei compiti ad esso spettanti, ai sensi dell’art. 6
della decisione 2002/621 relativa all’organizzazione e al funzionamento dell’EPSO. Tale elencazione, necessariamente tassativa,
non è atta a ricevere un’interpretazione estensiva.
Per contro, le competenze del direttore dell’EPSO sono definite da una disposizione di carattere generale. Infatti, ai sensi
dell’art. 8, n. 1, della decisione 2002/621, il direttore è responsabile del buon funzionamento dell’EPSO. Nell’ambito delle
competenze del consiglio di amministrazione, egli agisce sotto l’autorità di quest’ultimo. Egli provvede al segretariato del
consiglio di amministrazione, rende conto a quest’ultimo dell’esecuzione delle sue funzioni e gli presenta suggerimenti per
il buon funzionamento dell’EPSO.
Le competenze del consiglio di amministrazione si riferiscono quindi alla definizione del funzionamento e dell’organizzazione
dell’EPSO, della sua politica generale nonché del suo bilancio, mentre il direttore è competente per la gestione corrente
dell’EPSO.
Ne consegue che, poiché la nomina dei membri di una commissione giudicatrice di concorso non può essere collegata ad una delle
competenze del consiglio di amministrazione previste dall’art. 6 della decisione 2002/621, la decisione di nomina dei detti
membri è un compito che va considerato rientrare nella gestione corrente dell’EPSO e, pertanto, spetta al direttore di quest’ultimo.
(v. punti 92‑97)
3.
Il fatto che il direttore dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) abbia proceduto alla designazione dei membri
di una commissione giudicatrice di concorso controfirmando un documento, redatto dai servizi dell’EPSO, ricapitolativo delle
proposte comunicate dalle istituzioni, non implica che l’autorità che ha il potere di nomina non abbia effettivamente esercitato
la propria competenza. Infatti, in primo luogo, quando la detta autorità decide su una proposta, il fatto che essa decida
nel senso della proposta che le è stata fatta non può di per sé significare che essa non eserciti la propria competenza. Decidere
al riguardo in senso diverso equivarrebbe a negare la possibilità per tale autorità di adottare una decisione conforme alla
proposta che le è stata fatta. In secondo luogo, fatto salvo il rispetto della procedura prevista dalle norme applicabili,
l’amministrazione è libera quanto alle modalità pratiche di adozione di una decisione e una decisione non può essere censurata
per il semplice motivo che sia venuta in essere attraverso l’apposizione, sotto il suo contenuto, di una data seguita dalla
firma della persona competente ad adottarla.
(v. punti 107‑109)
4.
L’art. 3, secondo comma, dell’allegato III dello Statuto prevede che, «[n]ei concorsi generali comuni a due o più istituzioni,
la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall’autorità che ha il potere di nomina [APN] (...) e dei
membri designati dall’[APN] (...) su proposta delle istituzioni, nonché di membri designati di comune accordo su base paritetica
dai comitati del personale delle istituzioni». L’espressione «su base paritetica» va intesa nel senso che si riferisce alla
designazione, da parte dell’autorità che ha il potere di nomina e dei comitati del personale, di «membri» diversi dal presidente.
Questo significato è confermato dall’interpretazione della disposizione nel suo contesto. Infatti, tale disposizione dev’essere
letta alla luce del primo comma dell’art. 3 dell’allegato III dello Statuto, che prevede, per quanto riguarda i concorsi indetti
da una sola istituzione, che la commissione giudicatrice è composta da un presidente designato dall’autorità che ha il potere
di nomina e di membri designati in numero uguale dalla detta autorità e dal comitato del personale.
Pertanto, l’art. 3, secondo comma, dell’allegato III dello Statuto può essere inteso solo nel senso che prevede che, nei concorsi
generali comuni a due o più istituzioni, la commissione giudicatrice è composta di un presidente designato dall’autorità che
ha il potere di nomina e di membri designati in numero uguale, da una parte, dalla detta autorità su proposta delle istituzioni
e, dall’altra, dai comitati del personale delle istituzioni di comune accordo.
(v. punti 112‑114 e 116)